Divario digitale dal Mezzogiorno alla Sicilia, un ostacolo strutturale allo sviluppo economico e sociale

  DIVARIO DIGITALE: SICILIA INDIETRO ANTOCI APRE IL CASO A BRUXELLES. Antoci: “Senza interventi concreti, Sicilia e Mezzogiorno rischiano di restare indietro anche nell’istruzione digitale.” Strasburgo, 29 aprile 2026 – Il persistente divario digitale tra le regioni italiane, con particolare riferimento al Mezzogiorno e alla Sicilia, continua a rappresentare un ostacolo strutturale allo sviluppo economico e sociale, incidendo in modo diretto anche sul sistema scolastico e sulle opportunità delle nuove generazioni. Per questo l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Giuseppe Antoci ha presentato un’interrogazione alla Commissione europea, chiedendo una valutazione aggiornata del fenomeno e misure concrete per ridurre le disuguaglianze territoriali nell’accesso alle tecnologie digitali e all’istruzione. “Secondo i dati più recenti – dichiara Antoci – l’Italia è ancora lontana dagli obiettivi europei sulle competenze digitali di base. Una situazione che diventa ancora più critica nel...

MEDIAZIONE CIVILE: CONSIGLIATO DI RINUNCIARE ALLA MEDIAZIONE SENZA CHE IL PROPRIO CLIENTE LO SAPESSE

Lamezia Terme, 6 dicembre 2012 – Dal tribunale di Lamezia Terme, giudice Dott.ssa Giusi Ianni, arriva una sentenza che sconcerta i detrattori della mediazione civile e commerciale. All'ignaro cittadino, dice Pecoraro dell'ANPAR, sono state consigliate scelte sbagliate, come ad esempio quella di rinunciare senza che il proprio cliente sapesse nulla alla mediazione. Questo e' un fatto deontologicamente gravissimo messo in atto da chi la giustizia la dovrebbe saper ben interpretare. Quanto affermato dal giudice Ianni nella nell'ordinanza, "La norma, invero, e' ancora valida ed efficace al momento dell’emanazione della presente ordinanza, non essendo stata depositata ne' pubblicata la preannunciata sentenza che ne ha dichiarato l’illegittimita' costituzionale per eccesso di delega" , rispetta in pieno quanto dal me scritto all'indomani dello scarno comunicato della Consulta.

Ma c'e' di piu', come giustamente rileva un nostro docente Avv. Maurizio Rossi il quale afferma che, secondo lui, nella citata ordinanza "oltre alla pleonastica affermazione della operativita' della obbligatorieta' della mediazione in attesa della pubblicazione della sentenza della corte costituzionale, va positivamente stigmatizzata anche con riferimento al dispositivo finale laddove in modo specifico dice che "ove nelle more dovesse essere pubblicata la sentenza della corte costituzionale- l'invito deve essere considerato come mediazione demandata ai sensi dell'art. 5 comma 2 (e non comma 1 come per l'obbligatorietà) rimanendo comunque vincolante ai fini delle ripercussioni ex art. 116 c.p.c. a carico delle parti che non dessero seguito al procedimento di mediazione.

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