Disabilità, l’INPS diviene titolare unico del processo di accertamento

Riforma della disabilità: l’Istituto avvia la seconda fase della sperimentazione dal 30  settembre. Estensione delle nuove modalità di accertamento della disabilità in ulteriori  province, nonché nella Regione autonoma Valle d’Aosta e nella Provincia autonoma di Trento  Roma, 12 settembre 2025 - L’INPS annuncia che, a partire dal 30 settembre 2025, è prevista la seconda fase della sperimentazione della Riforma della Disabilità, prevista dal decreto legislativo n.62/2024, con l’attivazione del nuovo sistema di accertamento della condizione disabilità in ulteriori territori. Dopo il positivo avvio, il 1° gennaio 2025, della prima fase sperimentale, la nuova fase interesserà altre undici province: Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo e Vicenza, nonché la Regione autonoma Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Trento. Una delle principali novità introdotte riguarda la nuova modalità di avvio del procedimento di accertamento della disabilità...

MEDIAZIONE CIVILE: CONSIGLIATO DI RINUNCIARE ALLA MEDIAZIONE SENZA CHE IL PROPRIO CLIENTE LO SAPESSE

Lamezia Terme, 6 dicembre 2012 – Dal tribunale di Lamezia Terme, giudice Dott.ssa Giusi Ianni, arriva una sentenza che sconcerta i detrattori della mediazione civile e commerciale. All'ignaro cittadino, dice Pecoraro dell'ANPAR, sono state consigliate scelte sbagliate, come ad esempio quella di rinunciare senza che il proprio cliente sapesse nulla alla mediazione. Questo e' un fatto deontologicamente gravissimo messo in atto da chi la giustizia la dovrebbe saper ben interpretare. Quanto affermato dal giudice Ianni nella nell'ordinanza, "La norma, invero, e' ancora valida ed efficace al momento dell’emanazione della presente ordinanza, non essendo stata depositata ne' pubblicata la preannunciata sentenza che ne ha dichiarato l’illegittimita' costituzionale per eccesso di delega" , rispetta in pieno quanto dal me scritto all'indomani dello scarno comunicato della Consulta.

Ma c'e' di piu', come giustamente rileva un nostro docente Avv. Maurizio Rossi il quale afferma che, secondo lui, nella citata ordinanza "oltre alla pleonastica affermazione della operativita' della obbligatorieta' della mediazione in attesa della pubblicazione della sentenza della corte costituzionale, va positivamente stigmatizzata anche con riferimento al dispositivo finale laddove in modo specifico dice che "ove nelle more dovesse essere pubblicata la sentenza della corte costituzionale- l'invito deve essere considerato come mediazione demandata ai sensi dell'art. 5 comma 2 (e non comma 1 come per l'obbligatorietà) rimanendo comunque vincolante ai fini delle ripercussioni ex art. 116 c.p.c. a carico delle parti che non dessero seguito al procedimento di mediazione.

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