Cibo per cani e gatti, la siciliana Adragna PetFood vola a Norimberga

 L’azienda siciliana Adragna PetFood vola a Norimberga per partecipare a Interzoo dal 7 al 10 maggio Cibo per cani e gatti, Naxos il nuovo brand 2024: tutte le opportunità per i rivenditori Qualità, coerenza e trasparenza portano Adragna PetFood e il suo marchio Naxos in giro per il mondo. Per far scoprire a consumatori e rivenditori le straordinarie novità in termini di alimentazione secca pensata per le specifiche esigenze di cani e gatti. L’assortimento, l’attenzione per la tracciabilità degli ingredienti – 100% made in Italy e a filiera corta – e la grande capacità d’ascolto dell’azienda nei confronti dei rivenditori fanno di Naxos uno dei marchi di tendenza del 2024. “Dopo 50 anni nel settore – spiega Mariachiara Cusenza, Marketing Manger di Adragna Petfood – abbiamo acquisito una consapevolezza ed esperienza tali da produrre dei prodotti super premium quality, in grado di prevenire e, in alcuni casi, risolvere del tutto problematiche di salute dei nostri amati amici a quattro zam

MEDIAZIONE CIVILE: CONSIGLIATO DI RINUNCIARE ALLA MEDIAZIONE SENZA CHE IL PROPRIO CLIENTE LO SAPESSE

Lamezia Terme, 6 dicembre 2012 – Dal tribunale di Lamezia Terme, giudice Dott.ssa Giusi Ianni, arriva una sentenza che sconcerta i detrattori della mediazione civile e commerciale. All'ignaro cittadino, dice Pecoraro dell'ANPAR, sono state consigliate scelte sbagliate, come ad esempio quella di rinunciare senza che il proprio cliente sapesse nulla alla mediazione. Questo e' un fatto deontologicamente gravissimo messo in atto da chi la giustizia la dovrebbe saper ben interpretare. Quanto affermato dal giudice Ianni nella nell'ordinanza, "La norma, invero, e' ancora valida ed efficace al momento dell’emanazione della presente ordinanza, non essendo stata depositata ne' pubblicata la preannunciata sentenza che ne ha dichiarato l’illegittimita' costituzionale per eccesso di delega" , rispetta in pieno quanto dal me scritto all'indomani dello scarno comunicato della Consulta.

Ma c'e' di piu', come giustamente rileva un nostro docente Avv. Maurizio Rossi il quale afferma che, secondo lui, nella citata ordinanza "oltre alla pleonastica affermazione della operativita' della obbligatorieta' della mediazione in attesa della pubblicazione della sentenza della corte costituzionale, va positivamente stigmatizzata anche con riferimento al dispositivo finale laddove in modo specifico dice che "ove nelle more dovesse essere pubblicata la sentenza della corte costituzionale- l'invito deve essere considerato come mediazione demandata ai sensi dell'art. 5 comma 2 (e non comma 1 come per l'obbligatorietà) rimanendo comunque vincolante ai fini delle ripercussioni ex art. 116 c.p.c. a carico delle parti che non dessero seguito al procedimento di mediazione.

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