Centri antiviolenza, Case rifugio: in Sicilia e nelle Isole l'88,6% hanno un ente promotore privato

L’Istat e il Dipartimento per le Pari Opportunità rendono disponibile, tramite uno specifico sistema  informativo, un quadro integrato e tempestivamente aggiornato di informazioni ufficiali sulla  violenza contro le donne in Italia 2 . L’obiettivo è fornire dati e indicatori statistici di qualità che  offrano una visione di insieme su questo fenomeno attraverso l’integrazione di dati provenienti da  varie fonti (Istat, DPO, Ministeri, Regioni, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Centri antiviolenza,  Case rifugio e altri servizi come il numero di pubblica utilità Anti Violenza e Stalking. 14/04/2025 -  Nel 2023 sono state 7.731 le persone accolte nelle strutture residenziali specializzate (Case rifugio) e non specializzate (Presidi residenziali assistenziali e socio-sanitari) per motivi legati alla violenza di genere.  Sono 3.574 le donne vittime di violenza, di cui 3.054 ospiti di Case rifugio e 520 di presidi residenziali.  Sono 4.157 i minori ospiti de...

MEDIAZIONE CIVILE: CONSIGLIATO DI RINUNCIARE ALLA MEDIAZIONE SENZA CHE IL PROPRIO CLIENTE LO SAPESSE

Lamezia Terme, 6 dicembre 2012 – Dal tribunale di Lamezia Terme, giudice Dott.ssa Giusi Ianni, arriva una sentenza che sconcerta i detrattori della mediazione civile e commerciale. All'ignaro cittadino, dice Pecoraro dell'ANPAR, sono state consigliate scelte sbagliate, come ad esempio quella di rinunciare senza che il proprio cliente sapesse nulla alla mediazione. Questo e' un fatto deontologicamente gravissimo messo in atto da chi la giustizia la dovrebbe saper ben interpretare. Quanto affermato dal giudice Ianni nella nell'ordinanza, "La norma, invero, e' ancora valida ed efficace al momento dell’emanazione della presente ordinanza, non essendo stata depositata ne' pubblicata la preannunciata sentenza che ne ha dichiarato l’illegittimita' costituzionale per eccesso di delega" , rispetta in pieno quanto dal me scritto all'indomani dello scarno comunicato della Consulta.

Ma c'e' di piu', come giustamente rileva un nostro docente Avv. Maurizio Rossi il quale afferma che, secondo lui, nella citata ordinanza "oltre alla pleonastica affermazione della operativita' della obbligatorieta' della mediazione in attesa della pubblicazione della sentenza della corte costituzionale, va positivamente stigmatizzata anche con riferimento al dispositivo finale laddove in modo specifico dice che "ove nelle more dovesse essere pubblicata la sentenza della corte costituzionale- l'invito deve essere considerato come mediazione demandata ai sensi dell'art. 5 comma 2 (e non comma 1 come per l'obbligatorietà) rimanendo comunque vincolante ai fini delle ripercussioni ex art. 116 c.p.c. a carico delle parti che non dessero seguito al procedimento di mediazione.

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