Baarìa Film Festival, a Bagheria il primo festival italiano interamente dedicato al “cinema insulare”

BAARIA FILM FESTIVAL.  “La Sicilia e le altre isole”.  Dal 2 al 6 luglio 2025.  Tra gli ospiti i premi Oscar Giuseppe Tornatore e Danis Tanovic, gli attori Luigi Lo Cascio, Enrico Lo Verso e Alessio Vassallo, il regista e direttore della fotografia Daniele Ciprì e i registi Costanza Quatriglio, Luca Barbareschi e Aurelio Grimaldi.   23/06/2025 - Il  Baarìa Film Festival  (Bagheria, PA), primo festival italiano interamente dedicato al “cinema insulare”, ha annunciato il programma, tra opere inedite o poco note in Italia e il meglio tra le 1140 iscrizioni provenienti da tutto il mondo. In  Arcipelaghi , sezione competitiva di  lungometraggi,  figurano tre film che hanno rappresentato il loro paese agli Oscar 2025:  Old Fox  del regista taiwanese  Ya-chuan-Hsiao ,  romanzo di formazione ambientato nella Taiwan di fine anni Ottanta ,  Under the Volcano  del polacco  Damian Kocur , che segue le vicende di una fam...

PRECARI SICILIANI & PROROGA: LA CISL CHIEDE A CROCETTA UN INCONTRO URGENTE

Messina, 06/03/2013 - Con riferimento alla Legge 22 gennaio 2013, n. 4 si chiede urgente incontro al fine di dirimere le discrasie dalla stessa normativa ingenerata all’art. 3 che dispone la prosecuzione fino al 30 aprile 2013 dei “… contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale destinatario
del regime transitorio dei lavori socialmente utili, in scadenza nell’anno 2013 ed in essere alla data del 30.11.2012, […] nel rispetto del combinato disposto delle disposizioni di cui alle leggi statali in materia di proroga di rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni entro i limiti di cui al comma 400 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 …”.

Poichè negli Enti Locali della Regione Siciliana sono in atto vigenti contratti di diritto privato a tempo determinato annuali o quinquennali di cui agli ex artt. 11 e 12 della L.R. n. 85/95 così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 16/2006 e L.R. n. 21/2003 instaurati con soggetti fuoriusciti dal bacino dei lavori socialmente utili, riteniamo che tali tipologie di contratti, seppur a tempo determinato, nulla abbiano a che vedere con la normativa statale in materia di contratti di lavoro subordinati a tempo determinato e con i contratti a termine disciplinati dall’art. 7 del C.C.N.L. del 14.9.2000 del Comparto Autonomie Locali.

Quanto sopra viene evidenziato poichè la sopra richiamata normativa statale, in materia di proroghe di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, consente la prosecuzione fino al 30 luglio 2013 dei contratti in essere alla data del 30.11.2012 che hanno superato il termine di 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi previsti dall’art. 5 comma 4-bis del D.Lgs.vo n. 368/2001.
Questa normativa ad oggi consente di instaurare nella pubblica amministrazione contratti a tempo determinato di durata massima di 36 mesi ( 3 anni), termine che la normativa di cui al comma 400 dell’art. 1 della L. n. 228/2012 consente appunto di derogare.

La citata legge regionale n. 4/2013 confonde altresì le tipologie contrattuali nazionali rispetto a quelle vigenti nell’ambito degli Enti Locali della Regione Siciliana (L.R. n. 21/2003 - L.R. n. 16/2006) tant’è che i contratti di diritto privato negli enti locali siciliani risultano a tempo determinato dal 2001 ad oggi, inoltre dimentica che la differente scadenza annuale o quinquennale da ente locale ad ente locale prevista dalla normativa regionale nulla ha a che vedere con il termine del 31 luglio 2013 disposto dalla normativa statale.

La logica conseguenza che i contratti di diritto privato a termine (.. dal 2001 ad oggi), stipulati in forza di leggi regionali, detengono una specificità che deve essere salvaguardata, attenzionata, approfondita, applicata dapprima nell’ambito di un tavolo regionale Presidenza della Regione Siciliana – Assessorato del Lavoro – Assessorato Funzione Pubblica - Organizzazioni Sindacali per poi essere sottoposta al Governo Nazionale.

La necessità di intervento regionale è quanto mai necessario per chiarire anche la correlazione con il D.L. 174 in materia di spesa del personale, poichè la spesa sostenuta per il personale contrattista degli Enti Locali in Sicilia, essendo in parte finanziata con fondi del bilancio regionale, ad avviso delle scriventi va opportunamente esclusa dal computo e posta a totale carico della Regione Siciliana come previsto dalla normativa vigente in materia di enti in situazione di dissesto.
Alle Segreterie Regionali di CISL FP e UIL FPL, si chiede di assumere le necessarie determinazioni di competenza al fine di poter dar luogo all’incontro richiesto all’On.le Presidente, onde evitare l’insorgenza di difformi interpretazioni della normativa regionale a fronte di richieste di finanziamenti avanzate dagli enti locali alla regione siciliana, per contratti dagli stessi enti locali confermati per un ulteriore quinquennio, che scadono - ad esempio - anche nel 2017 e che invece la nuova normativa regionale (L.R. n. 4/2013) induce a diverse interpretazioni oltre a mettere in forse la stessa prosecuzione.

Il Segretario Generale CISL FP Il Segretario Generale UIL FPL
F.to Calogero Emanuele F.to Giuseppe Calapai
...........................
CROCETTA DEVE FARE CHIAREZZA SULLA PORTATA DELLA LEGGE REGIONALE 4 DEL 22 GENNAIO IN ORDINE ALLA PROROGA DEI CONTRATTI DEI PRECARI
C’E’ UN FORTE CPASTICCIO TRA LA LEGGE NAZIONALE E LA LEGGE REGIONALE
BISOGNA DECIDERE SUL FUTURO DEI PRECARI LSU ED ASU DELLA REGIONE SICILIANA

CISL FP E UIL FPL chiedono un urgente incontro al Presidente della Regione, al fine di dirimere le discrasie ingenerata all’art. 3 della legge regionale 22 gennaio 2013, n. 4 che dispone la prosecuzione dei contratti dei precari fino al 30 aprile 2013 e fermare le anomale determinazioni assunte dagli Enti in materia di proroga dei contratti.
L’incontro è quanto mai necessario in quanto negli Enti Locali della Regione Siciliana sono in atto vigenti contratti diritto privato a tempo determinato annuali o quinquennali di cui agli ex artt. 11 e 12 della L.R. n. 85/95 così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 16/2006 e L.R. n. 21/2003 instaurati con soggetti fuoriusciti dal bacino dei lavori socialmente utili che nulla hanno a che vedere con la normativa statale in materia di contratti di lavoro subordinati a tempo determinato ed i contratti a termine disciplinati dall’art. 7 del C.C.N.L. del 14.9.2000 del Comparto Autonomie Locali.

La normativa statale, in materia di proroghe di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, consente la prosecuzione fino al 30 luglio 2013 dei contratti in essere alla data del 30.11.2012 che hanno superato il termine di 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi previsti dall’art. 5 comma 4-bis del D.Lgs.vo n. 368/2001.
Questa normativa ad oggi consente di instaurare nella pubblica amministrazione contratti a tempo determinato di durata massima di 36 mesi ( 3 anni), termine che la normativa di cui al comma 400 dell’art. 1 della L. n. 228/2012 consente appunto di derogare.
La logica conseguenza che i “nostri” contratti di diritto privato a termine (.. dal 2001 ad oggi) detengono una specificità che deve essere salvaguardata, attenzionata, approfondita, applicata dapprima nell’ambito di un tavolo regionale Presidenza della Regione Siciliana – Assessorato del Lavoro – Assessorato Funzione Pubblica - Organizzazioni Sindacali per poi essere sottoposta al Governo Nazionale.

La necessità di intervento regionale è quanto mai necessario per chiarire anche la correlazione con la legge 174 in materia di spesa del personale che come è noto, essendo in parte finanziata con fondi del bilancio regionale ad avviso delle scriventi opportunamente esclusa dal computo o posta a totale carico della Regione Siciliana come previsto dalla normativa vigente in materia di enti in situazione di dissesto.

E’ necessario investire anche le Segreterie Regionali di CISL FP e UIL FPL, chiedendo di assumere le necessarie determinazioni di competenza al fine di poter dar luogo all’incontro richiesto all’On.le Presidente, onde evitare l’insorgenza di difformi interpretazioni della normativa regionale a fronte di richieste di finanziamenti avanzate dagli enti locali alla regione siciliana per contratti dagli stessi enti locali confermati per un ulteriore quinquennio che scadono - ad esempio - anche nel 2017 e che invece la nuova normativa regionale L.R. n. 4/2013 induce a diverse interpretazioni oltre a mettere in forse la stessa prosecuzione.





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