Dichiarazione del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano: "Non mi nascondo, naturalmente, i rischi che possono nascere dalle tensioni politiche insorte a seguito della sentenza definitiva di condanna pronunciata dalla Corte di Cassazione nei confronti di Silvio Berlusconi...
Roma, 13/08/2013 - Di qualsiasi sentenza definitiva, e del conseguente obbligo di applicarla, non può che prendersi atto.
Ciò vale dunque nel caso oggi al centro dell'attenzione pubblica come in ogni altro.
"Ma nell'esercizio della libertà di opinione e del diritto di critica, non deve mai violarsi il limite del riconoscimento del principio della divisione dei poteri e della funzione essenziale di controllo della legalità che spetta alla magistratura nella sua indipendenza. Né è accettabile che vengano ventilate forme di ritorsione ai danni del funzionamento delle istituzioni democratiche".
"A proposito della sentenza passata in giudicato, va innanzi tutto ribadito che la normativa vigente esclude che Silvio Berlusconi debba espiare in carcere la pena detentiva irrogatagli e sancisce precise alternative, che possono essere modulate tenendo conto delle esigenze del caso concreto. In quanto ad attese alimentate nei miei confronti, va chiarito che nessuna domanda mi è stata indirizzata cui dovessi dare risposta. L'articolo 681 del Codice di Procedura Penale, volto a regolare i provvedimenti di clemenza che ai sensi della Costituzione il Presidente della Repubblica può concedere, indica le modalità di presentazione della relativa domanda.
"La grazia o la commutazione della pena può essere concessa dal
Presidente della Repubblica anche in assenza di domanda. Ma
nell'esercizio di quel potere, di cui la Corte costituzionale con
sentenza del 2006 gli ha confermato l'esclusiva titolarità, il Capo
dello Stato non può prescindere da specifiche norme di legge, né dalla
giurisprudenza e dalle consuetudini costituzionali nonché dalla prassi
seguita in precedenza. E negli ultimi anni, nel considerare, accogliere o
lasciar cadere sollecitazioni per provvedimenti di grazia, si è sempre
ritenuta essenziale la presentazione di una domanda quale prevista dal
già citato articolo del C.p.p.. Ad ogni domanda in tal senso, tocca al
Presidente della Repubblica far corrispondere un esame obbiettivo e
rigoroso --- sulla base dell'istruttoria condotta dal Ministro della
Giustizia --- per verificare se emergano valutazioni e sussistano
condizioni che senza toccare la sostanza e la legittimità della sentenza
passata in giudicato, possono motivare un eventuale atto di clemenza
individuale che incida sull'esecuzione della pena principale".
Speriamo che NON si applichi a Napolitano il detto:
RispondiEliminaPREDICA BENE E RAZZOLA MALE:"