Vendita AGI, Antoci: “Operazione priva di trasparenza. Si applichi il Media Freedom Act”

Vendita AGI, Antoci (Capolista M5S Collegio “Isole”): “Operazione priva di trasparenza. Si applichi il Media Freedom Act”. Nota Stampa di Giuseppe Antoci, candidato capolista circoscrizione “Isole” alle elezioni europee col MoVimento Cinque Stelle 4 mag 2024 - "Lascia sgomenti la decisione di ENI, azienda partecipata dello stato, di trattare la cessione dell'agenzia di stampa AGI con il parlamentare leghista Angelucci. Un'operazione "folle", come giustamente definita da Giuseppe Conte. Altrettanto allarmante è il fatto che la vendita si stia realizzando mediante una trattativa privata in assenza di un bando di gara a tutela della trasparenza dell'operazione. Bisogna arginare condotte come queste applicando il "Media Freedom Act", legge europea per la libertà dei media tesa a proteggere i giornalisti e i media dell'UE da ingerenze politiche o economiche e ad evitare la concentrazione dei media sotto il controllo politico (come nel caso di Angeluc

LIBERI CONSORZI: IL RICORSO AL COMMISSARIO DELLO STATO 21 EX CONSIGLIERI PROVINCIALI DELLE DIVERSE PROVINCE SICILIANE

Messina, 13/03/2014 -Come preannunziato con l'atto stragiudiziale presentato dal nostro responsabile legale l'Avv. Valentino Gullino il 22 febbraio scorso, il Movimento Liberi Insieme si è fatto portavoce presso 21 ex Consiglieri Provinciali delle diverse province siciliane, che hanno dato mandato all'Avv. Antonio Catalioto di procedere col ricorso gerarchico al Commissario dello Stato Sua Eccellenza dott. Carmelo Aronica, per denunziare palesi vizi di incostituzionalità nella norma istituenda i liberi consorzi di comuni in Sicilia.

La dignità di un ruolo istituzionale espletato nell'interesse reale dei cittadini e su espressa volontà popolare e la conoscenza acquisita delle diverse professionalità presenti nell'ambito del personale delle Province Regionali Siciliane, non merita lo squallido epilogo di una norma approvata dall'Ars che, al di là delle palesi contraddizioni sia in termini di costituzionalità che legittimità, mantiene in vita commissariate sine die le Province Regionali e realizza nuovi liberi consorzi dei comuni, dove i sindaci eleggeranno e nomineranno se stessi nei diversi ruoli previsti nei liberi consorzi, con palesi conflitti tra poteri e con l'unico obbiettivo raggiunto, sottraendo il diritto all'elettorato attivo e passivo ai siciliani, di aver sancito la creazione della "Super Casta dei Sindaci".

La Sicilia meritava una riforma degli Enti Provinciali e di questo ne siamo convinti, ma quanto approvato nel "Mercato della pochezza" svolto all'Assemblea regionale Siciliana, segna solo il passo con un periodo storico inqualificabile per l'intera nazione, dove il cittadino ed i suoi diritti non sono più al centro della gestione della Cosa Pubblica, ma elemento collaterale da emarginare e limitare nei propri diritti democratici.

Il Capogruppo MLI
Roberto Cerreti
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STUDIO LEGALE
Avv. ANTONIO CATALIOTO
Via Centonze, 137 98123 MESSINA Tel./fax 090/6406588
E mail:acatalioto@hotmail.com

AL SIG. COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIA
DEDUZIONI D’INCOSTITUZIONALITA’
Nell’interesse dei sig.ri.: Roberto Cerreti nato a Messina il 15/11/75, Di Maura Mara nata a Catania il 29/7/1981, Di Bella Antonella nata a Paternò il 8/12/1955, Coco Lucia Nata a Catania il 14/12/1968, De Domenico Massimo nato a Messina 11/11/1967, Cosentino Antonino nato a Licata il 10.09.1962, Galluzzo Giuseppe nato a Barcellona 1/1/1972, Lombardo Giuseppe nato a Roccalumera 27 10 1970, Cosentino Annalisa nata a Licata il 01.08.1967, Angelo Passaniti nato a Messina 22/5/1948, ‏, Mignemi Domenico nato a Trecastagni il 10/10/1948, Cordova Maria nata a Catania il 29/12/1964, Antonino Scimone nato a Messina 24-05-1957, Reitano Carmela nata a Catania il 1/7/1949, Petralia Giuseppe nato a Pedara il 26/04/1951, Antonino Summa nato a Messina 23/11/1940, Finocchiaro Santo nato a Ramacca il 30/9/1949, Giangreco Giuseppe nato a Catania il 25/7/1970, Terranova Salvatore nato a Licata il 21.05.1933, Giuseppe Saya nato a Messina il 05 .07 .1964, Giordano Rosalia nata a Licata il 14.12.1940, Strano Pietro nato a Castel di Iudica il 16/6/1969, elettivamente domiciliati ai fini del presente atto presso lo studio dell’Avv.to Antonio Catalioto in Messina via Centone 137,
avverso
la legge regionale approvata dallAssemblea Regionale Siciliana nella seduta del 11 marzo 2014 avente ad oggetto “Istituzione dei liberi consorzi comu-nali e delle Città metropolitane”, segnatamente artt. 3, 4, 5 e 6.
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La regione siciliana dispone, in ordine al regime e all'ordinamento degli enti locali, di potestà legislativa esclusiva, in base al disposto dell'art. 14, lettera o), dello statuto speciale nonché del successivo art. 15, il quale, al secondo comma, fonda espressamente detto ordinamento "sui comuni e sui liberi consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finan-ziaria".
Nel dare seguito a tale ultima previsione, la regione con la legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, ha stabilito (art. 3) che "l'amministrazione locale territo-riale nella regione siciliana è articolata, ai sensi dell'art. 15 dello statuto regionale, in comuni e liberi consorzi di comuni denominati "province regionali".

Al dichiarato fine di procedere all’abolizione delle “province regionali”, con la legge n. 7 del 27 marzo 2013, primo comma, è stato previsto:
1. Entro il 31 dicembre 2013 la Regione, con propria legge, in attuazione dell'articolo 15 dello Sta-tuto speciale della Regione siciliana, disciplina l'istituzione dei liberi Consorzi comunali per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta, in sostituzione delle Province regionali. Gli organi di governo dei liberi Consorzi comunali sono eletti con sistema indiretto di secondo grado. Con la predetta legge sono disciplinate le modalità di elezione, la composizione e le funzioni degli organi suddetti.

Una volta prevista la modificazione ordinamentale, la sorte delle strutture fino ad allora operanti è stata affidata ad un Commissario al fine di attuare la riforma delle province regionali.

Con l’art. 1 della legge approvata nella seduta del 11 marzo 2014, sono stati istituiti nove liberi consorzi comunali aventi “potestà statutaria e regola-mentare a cui si applicano i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento fi-nanziario e contabile, al personale e all'organizzazione da disciplinare con legge successiva; nelle more i liberi Consorzi continuano ad esercitare le fun-zioni già attribuite alle province regionali mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici “. L’art. 3 individua poi gli organi di governo (assemblea, presidente e giunta) mentre le modalità di elezione degli stessi sono disci-plinati dagli artt.4, 5 e 6.

In ordine a quest’ultimi articoli (3, 4, 5 e 6) si sollevano i seguenti dubbi di costituzionalità.
VIOLAZIONE FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COST.; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 286/97 -143/10 - 67/12;
L'esame delle disposizioni della nuova legge dimostra come sia stata dispo-sta, al dichiarato fine di dare attuazione all’art. 15 dello Statuto, la creazione di un nuovo ente intermedio (mutatis mutandis equivalente alla provincia regionale) che si riappropria dell’originaria qualificazione statutaria (libero consorzio di comuni).

Rispetto alla L.r. 9/86, viene modificato il sistema di elezione degli organi, prevedendo un sistema indiretto di secondo grado e, per ciò che ci riguarda ai fini del presente ricorso, la nomina degli organi stessi riservata esclusi-vamente ai sindaci e consiglieri dei comuni dei costituendi liberi consorzi.
La legge delinea nuove aree che determinano la costituzione di enti sovra-comunali, realizzando non un semplicemente e diverso assetto delle funzioni, ma dando piena attuazione ad uno dei due livelli di governo locale (art.15 dello statuto) dotato di un proprio territorio, proprie attribuzioni e funzioni e-sercitate da organi elettivi (con sistema di secondo livello). Tutto ciò senza che la legge precisi, allo stato, il modo in cui, sul piano gestionale, gli interessi re-lativi siano tenuti separati da quelli di ogni singolo comune, stante la dove-rosa diversa ripartizione ed imputazione che deve essere fatta degli oneri fi-nanziari in relazione ai diversi livelli territoriali dei servizi erogati.

L’istituzione dei liberi consorzi dei comuni non esclude, quindi, che lo stesso o l'ente esponenziale degli interessi coinvolti agisca in giudizio quando l'intervento attuativo della legge medesima tocchi livelli più bassi di ammi-nistrazione ed incida su interessi più specifici dell'autonomia comunale.
Esso non è quindi un semplice ente di natura consortile, ma ha una propria soggettività giuridica e va considerato come ente politico (rappresentativo), a fini generali, come dimostra, peraltro, la previsione di nuovi organi istitu-zionali preposti al suo funzionamento. A riguardo è illuminante la sentenza della Corte Costituzionale n. 286/97 sulle aree metropolitane.

Né tale natura è venuta meno sol perché nell’approvazione finale della legge è stato cassato l’inciso “I liberi consorzi hanno personalità giuridica di diritto pubblico” previsto nel disegno originario. Infatti la natura giuridica del libero consorzio è prevista dalla norma statutaria e può essere modificata soltanto con legge di valenza costituzionale. Conseguentemente, il cumulo in capo ai Sindaci dei singoli comuni anche delle funzioni degli organi del libero consorzio è sicuramente suscettibile di compromettere il libero espletamento della carica e, quindi, i principi tutelati dall'art. 97 della Costituzione.

A riguardo la Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato il principio secondo cui “sussistono ragioni che ostano all’unione nella stessa persona di più cariche elettive, conseguentemente è necessario che la legge predisponga cause di incompatibilità idonee a evitare le ripercussioni che da tale unione possano derivare sulla distinzione degli ambiti politico-amministrativi delle istituzioni locali e sull’efficienza e sull’imparzialità delle funzioni, secondo quella che è la ratio delle incompatibilità, riconducibile ai principi indicati in generale nell’art. 97, primo comma, della Costituzione” (cfr. in terminis sent. 143/10; 67/12). In sintesi il co-esercizio di più cariche in linea di massima è da escludere ed il cumulo degli uffici rileva come causa di incompatibilità anche nel caso in cui esso sia sopravvenuto all’elezione, imponendo di esercitare l’opzione in favore di una delle due cariche ricoperte. E’ del tutto evidente che, ancorché dette sentenze abbiano riguardato altre cariche (deputato regionale e sindaco di comune superiore a 20 mila abitanti) il principio che vieta il cu-mulo delle cariche ha valenza generale.

D’altronde il legislatore regionale ha già previsto l’incompatibilità tra sinda-co e presidente, assessore e consigliere provinciale, quindi sarebbe del tutto irrazionale non prevedere la medesima incompatibilità con i nuovi organi dei liberi consorzi comunali. Applicando, quindi, correttamente gli invocati principi, gli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge si appalesano incostituzionali nella parte in cui impongono che le cariche degli organi dei liberi consorzi siano ricoperte dai sindaci dei comuni appartenenti al libero consorzio stesso.

Messina, lì 12/03/14
Avv. Antonio Catalioto








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