Scorie nucleari: anche a Trapani il NO assoluto al deposito nazionale di rifiuti radioattivi

Manifestazione NO deposito scorie. Ciminnisi (M5S): "Auspichiamo presa di posizione di maggioranza e Governo di centrodestra".  La deputata ARS Cinqustelle Cristina Ciminnisi presente, unitamente alla coordinatrice Territoriale del M5S Francesca Trapani, alla manifestazione contro le scorie nucleari avvenuta a Trapani. Trapani, 2 maggio 2024  – "Come abbiamo già fatto a Segesta, anche a Trapani, oggi abbiamo manifestato il nostro NO assoluto al deposito nazionale di rifiuti radioattivi nei nostri territori. Come MoVimento 5 Stelle Sicilia, lavoreremo perché l’ARS approvi la mozione affinché Trapani e Calatafimi non diventino la pattumiera d’Italia. Ci preoccupa il fatto che non abbiamo ancora ascoltato un NO altrettanto deciso da parte della maggioranza di centrodestra, né da parte del Governo Regionale. Al contrario, sembrano giungere da autorevoli rappresentanti del territorio preoccupanti voci di 'disponibilità a valutare' le 'opportunità economiche'.

CITTA' METROPOLITANE: MESSINA, PALERMO E CATANIA NEL DDL DEL RIO APPROVATO IERI

Approvato il Ddl Delrio: interventi su città metropolitane, province, unioni e fusioni di Comuni
4 aprile 2014 - Il 3 Aprile è stato approvato definitivamente il disegno di legge A.C. 1542-B. Il provvedimento detta un’ampia riforma degli enti locali, prevedendo l’istituzione e la disciplina delle Città metropolitane, la ridefinizione del sistema delle province ed una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di comuni. Ulteriori disposizioni riguardano la normativa sugli organi dei comuni.
In estrema sintesi, il provvedimento individua nove città metropolitane: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, cui si aggiunge la città metropolitana di Roma capitale. Il territorio delle città metropolitane coincide con quello della provincia omonima. Sono previsti procedimenti ordinari per il passaggio di singoli comuni da una provincia limitrofa alla città metropolitana (o viceversa).

Altre cinque città metropolitane sono state individuate dalle Regioni a statuto speciale: Palermo Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Trieste.

Entro il 30 settembre 2014 si svolgeranno le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo e si insedierà il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana.
Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentreranno alle province omonime e succederanno ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitandone le funzioni.

Per quel che concerne le rimanenti province, la nuova disciplina prevede che esse siano definite come enti di area vasta, ma tale provvedimento è espressamente qualificato come transitorio, nelle more della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione.

Nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d’Aosta non ci saranno modifiche nell’assetto istituzionale.

Il provvedimento detta inoltre alcune disposizioni sulle unioni e fusioni di comuni: la disciplina delle unioni di comuni prevede due tipologie di unione, quella per l’esercizio associato facoltativo di specifiche funzioni e quello per l’esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali. Per quest’ultima viene confermato il limite demografico ordinario pari ad almeno 10 mila abitanti, ma viene abbassato per i soli comuni montani a 3 mila ab. e viene spostato il termine per l'adeguamento dei comuni all'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014.

Sono stabilite diverse misure agevolative e organizzative per la fusione di comuni volte da un lato a tutelare la specificità dei comuni fusi e dall’altro a mantenere anche nel nuovo comune le eventuali norme di maggior favore e gli incentivi di cui beneficiano i comuni oggetto della fusione. Viene introdotto un nuovo procedimento di fusione di comuni per incorporazione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del TUEL (fusione di comuni con legge regionale e referendum tra le popolazioni interessate), il nuovo procedimento prevede che il comune incorporante mantiene la propria personalità e i propri organi, mentre decadono gli organi del comune incorporato.

Per la disciplina generale dei comuni:

• viene modificato il numero di consiglieri e assessori nei comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti (10 consiglieri e numero massimo di 2 assessori nei comuni fino a 3 mila abitanti, 12 consiglieri e numero massimo di 4 assessori nei comuni con popolazione tra 3.001 e 10.000 abitanti), assicurando peraltro l'invarianza della spesa;

• viene sancito che nelle giunte comunali, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento. Nel corso dell’esame del Senato sono stati esclusi dall’ambito di applicazione della norma i comuni con popolazione fino a 3 mila abitanti;

• è abolito il divieto del terzo mandato consecutivo per i sindaci dei comuni fino a 3 mila abitanti. Comunque è stato posto il limite massimo di tre mandati consecutivi;

• è prevista l'incompatibilità di parlamentare (nazionale o europeo) o membro del Governo con altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo, riferita agli enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 15 mila abitanti (e non più 5 mila abitanti, ai sensi del vigente decreto-legge n. 138 del 2011).

Fonte: www.camera.it

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