Case rifugio per le vittime di violenza: la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne

Le Case rifugio e le strutture residenziali non specializzate per le vittime di violenza. La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e contro la violenza domestica (Istanbul, 2011) prevede che gli Stati aderenti predispongano “servizi specializzati di supporto immediato, nel breve e lungo periodo, per ogni vittima di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione” della Convenzione. A partire dalla ratifica in Italia della suddetta Convenzione i Piani nazionali contro la violenza hanno segnato un importante cambio di passo nella conoscenza del sistema della protezione delle donne vittime di violenza. L’Istat ha iniziato dal 2017 a rilevare dati sul Sistema della Protezione delle donne vittime di violenza. Nel 2018 sono state avviate le Indagini sulle prestazioni ed erogazioni dei servizi offerti dai Centri antiviolenza e analoga rilevazione sulle Case rifugio, nel 2020 è stata realizzata la rilevazione statisti...

BANCA ANTIMAFIA: PROSSIMA ADOZIONE DI DATI TRASPARENTI E PIU' FACILI

Procedure più snelle per i nullaosta antimafia. Le misure approvate dal Consiglio dei ministri riunito a palazzo Chigi consentiranno di semplificare oneri amministrativi a carico delle imprese valutabili nell’ordine di 20 milioni di euro
27.07.2014 - Il Consiglio dei ministri, riunito ieri a palazzo Chigi, ha approvato lo schema di decreto di modifica del libro II del codice antimafia che snellisce le procedure e gli adempimenti per il rilascio della documentazione antimafia, senza pregiudicare l’efficacia dei controlli effettuati dalle prefetture. Le misure previste consentiranno di semplificare una serie di oneri amministrativi a carico delle imprese valutabili nell’ordine di 20 milioni di euro; un ulteriore abbattimento dei costi per le imprese, per altri 20 milioni di euro, sarà conseguito con l’attivazione della Banca dati antimafia, il cui regolamento è di prossima adozione.

Le pubbliche amministrazioni potranno rilasciare il provvedimento o stipulare il contratto trascorsi 30 giorni dalla richiesta di rilascio per la documentazione antimafia (mentre prima il termine era di 45 giorni), fermo restando la possibilità per le prefetture di proseguire ex post i controlli. In caso di urgenza, le stazioni appaltanti potranno concludere immediatamente i contratti - attualmente ciò è possibile dopo 15 giorni - fermo restando, anche in questo caso, i controlli ex post delle prefetture. Non sarà più necessario per le imprese comunicare i dati irrilevanti, come quelli dei familiari minorenni, per il rilascio dell'informazione antimafia.

Si prevede, infine, per eliminare ogni margine di elusione o di aggiramento della normativa antimafia, la possibilità di verifiche sulle imprese a rischio di infiltrazione mafiosa, a prescindere dal valore o dall'importo del contratto.

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