Interrogazione urgente a risposta scritta al sindaco, Prof. Renato Accorinti; al Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Messina
Messina; alla Procura della Corte dei Conti, Palermo
Messina, 08/08/2014 - A.M.A.M. S.p.A. – Avviso Pubblico per la Designazione di 3 (tre) componenti di cui 1 (uno) con funzioni di Presidente in seno al Consiglio di Amministrazione dell'A.M.A.M. (Azienda Meridionale Acque Messina) S.p.A.
Il sottoscritto Consigliere Dott. Angelo Burrascano
PREMESSO CHE
• L’azienda A.M.A.M. (Azienda Meridionale Acque Messina) S.p.A. è una partecipata del Comune di Messina.
• In data 29 Luglio 2014 con Prot.n. 180789 veniva reso noto AVVISO PUBBLICO per la Designazione di 3 (tre) componenti di cui 1 (uno) con funzioni di Presidente in seno al Consiglio di Amministrazione dell'A.M.A.M. (Azienda Meridionale Acque Messina) S.p.A.
• All’art. 16 dello Statuto costitutivo della predetta società è stabilito che gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili e, pertanto, il Consiglio di Amministrazione vigente scadrà solo in data 6.8.2015 essendosi insediato il 7.8.2012
• L’art. 4 della Legge n.90/2014 non può essere applicato ai Consigli d’Amministrazione in carica e che i commi 4 e 5 dell’art. 4 Decreto Legge n.95/2012 possono essere applicati solo dopo il primo rinnovo del consiglio d’amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
• Ai sensi dell'articolo 2383 comma 3º, del Codice civile, se la revoca degli amministratori avviene senza giusta causa, può configurarsi il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni con rivalsa nei confronti del Comune di Messina il quale partecipa al capitale sociale dell’A.M.A.M. S.p.A. (si cfr. ex plurimis Sent. Cass. Sez. PRIMA CIVILE, n.23381 / 2013)
• Il sottoscritto Consigliere non ha notizia , ad oggi, di azioni di responsabilità promosse nei confronti del Consiglio di amministrazione in carica dell’A.M.A.M. S.p.A., né che il Sig.Sindaco p.t. abbia comunicato motivate gravi ragioni al Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.5 comma 1 del regolamento sui criteri da applicarsi per la designazione, le nomine e le revoche di Rappresentanti del Comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni approvato con determinazione sindacale n. 174403 del 19 Luglio 2013.
• la revoca dall'ufficio degli amministratori senza previa deliberazione di responsabilità potrebbe comportare la promozione di azioni giudiziarie a carico del Comune di Messina che, In caso di verosimile accoglimento della domanda, comporterebbero un ingente danno erariale ed all’intera cittadinanza, considerate le attuali precarie condizioni di bilancio comunale.
• La repentinità dell’avviso pubblico, non essendo avvenuto in prossimità della scadenza del consiglio di amministrazione dell’A.M.A.M. S.p.A. lascia dubbi allo scrivente sull’opportunità di tale provvedimento. In particolare si evidenza che tale selezione costituisce fatto idoneo a mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali dell'amministrazione nonché un irrituale manifestazione del far venir meno del rapporto fiduciario tra l’assemblea dei soci e il consiglio di amministrazione stesso.
P.Q.M.
INTERROGA
il Sig. Sindaco, l’Assessore, il Direttore Generale in ordine a quanto esplicitato in premessa onde conoscere:
• Quali siano le gravi ed improcastinabili motivazioni che hanno indotto l’amministrazione ad adottare l’Avviso pubblico di designazione di cui al Prot.n. 180789 del 29.07.2014 in spregio alla normativa vigente ed allo statuto societario, stante la mancanza dei presupposti per l’avvio della selezione.
• Se tale atto rappresenta una illegittima ingerenza all'autonomia attribuita dall'art. 2364 cod. civ. agli amministratori della società
• Se vi sono i fatti indicatori di un comportamento inadempiente, o inadeguato sotto il profilo delle capacità gestionali, degli amministratori in carica
• Se non si ritenga necessario l’annullamento di tale provvedimento, in autotutela, per la presenza di fondati motivi di pubblico interesse (conformemente alla sent. Consiglio di Stato, Sezione 3, del 1° agosto 2011, n. 4554 ) che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l’inopportunità dello stesso, rinviando la procedura di selezione successivamente alla scadenza legale prevista per il 6.8.2015
IL CONSIGLIERE
Dott. Angelo Burrascano
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