Vittima di violenze: ok al distacco presso altra sede di lavoro

Vittima di violenze: ok al distacco presso altra sede di lavoro.  Una dipendente dell’Ufficio del processo presso il tribunale di Catania ha chiesto e ottenuto la proroga del distacco presso un’altra sede lavorativa, a tutela della sua incolumità. 8 mag 2024 - Dopo essere stata assunta a tempo determinato, la dipendente è stata vittima di violenze, regolarmente denunciate, che l’hanno costretta a chiedere il distacco dalla propria sede lavorativa perché non si sentiva più al sicuro. Il Tribunale di Catania le aveva però concesso il distacco fino a settembre 2024. Nel frattempo, la donna aveva denunciato altri reati contro la sua persona e il ritornare nella sede assegnatagli avrebbe messo a serio repentaglio la sua incolumità. Per tale ragione si è rivolta allo studio legale Leone-Fell & C. per ottenere la necessaria tutela. “Vista la gravità della situazione, abbiamo inoltrato un’istanza al ministero di Giustizia – spiegano i legali Francesco Leone, Simona Fell e Davide Marceca ch

EDIPOWER: “È UN VOSTRO OBBLIGO VIGILARE SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DEI CONTRATTI"

Messina, 18 novembre ’14 – “Spetta alla committente il compito di vigilare sulla corretta applicazione dei contratti”. Rispondono così le segreterie provinciali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil alla nota di Edipower/A2A sull’applicazione dei contratti collettivi nelle ditte appaltatrici. I sindacati hanno scritto una lettera all’azienda e per conoscenza alla ditta che svolge lavori in appalto per l’Edipower evidenziando come “sia obbligatorio osservare l’articolo 2070 del codice civile ove si legge che “l’appartenenza delle categoria professionale ai fini della applicazione del contratto collettivo si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore […]”.

E ancora: “La stessa normativa vigente in materia di appalti privati – cui fa pieno riferimento la circolare del ministero del lavoro n. 5 del 11-01-2011 e che riprende il comma 1175 della Legge n. 206/2006 – sul tema degli obblighi retributivi è chiara quando stabilisce l’obbligo dei datori di lavoro a rispettare gli “accordi e contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali e aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Secondo Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil Edipower non può sottrarsi ad entrare in merito alla corretta applicazione dei contratti collettivi nell’ambito dell’area industriale di sua pertinenza, esercitando le prerogative di committenza, “a meno di non voler segnare la differenza tra i CCNL rispetto alle disuguali mansioni e alle disparità che caratterizzano i differenti contratti proprio su retribuzioni e contributi e che una vigilanza attenta e non superficiale non può non rilevare, a meno di intendere per “vigilanza” la mera e sterile osservazione del fenomeno”.

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