Vendita AGI, Antoci: “Operazione priva di trasparenza. Si applichi il Media Freedom Act”

Vendita AGI, Antoci (Capolista M5S Collegio “Isole”): “Operazione priva di trasparenza. Si applichi il Media Freedom Act”. Nota Stampa di Giuseppe Antoci, candidato capolista circoscrizione “Isole” alle elezioni europee col MoVimento Cinque Stelle 4 mag 2024 - "Lascia sgomenti la decisione di ENI, azienda partecipata dello stato, di trattare la cessione dell'agenzia di stampa AGI con il parlamentare leghista Angelucci. Un'operazione "folle", come giustamente definita da Giuseppe Conte. Altrettanto allarmante è il fatto che la vendita si stia realizzando mediante una trattativa privata in assenza di un bando di gara a tutela della trasparenza dell'operazione. Bisogna arginare condotte come queste applicando il "Media Freedom Act", legge europea per la libertà dei media tesa a proteggere i giornalisti e i media dell'UE da ingerenze politiche o economiche e ad evitare la concentrazione dei media sotto il controllo politico (come nel caso di Angeluc

RINALDI: INTERROGAZIONE SULLA GESTIONE E SULLE INADEMPIENZE GOVERNATIVE IN MATERIA DI SOCIETÀ PARTECIPATE DELLA REGIONE SICILIANA

Rinaldi: “La giusta attenzione della Procura della Corte dei Conti sulla questione scaturita anche con gli importanti rinvii a giudizio per il caso Sicilia e Servizi, desta seria preoccupazione sulle modalità con cui il Governo della Regione affronta e sta continuando ad affrontare l’annosa vicenda”

Palermo, 22 dic. 2014 – L’on. Franco Rinaldi ha presentato un’interrogazione a risposta scritta ed interpellanza urgente a seguito degli ultimi interventi della Procura della Corte dei Conti sull'anomala gestione e sulle inadempienze governative in mat
eria di società partecipate. L’importante problematica legata alla gestione delle società partecipate dalla Regione Siciliana e la giusta attenzione della Procura della Corte dei Conti sulla questione scaturita anche con gli importanti rinvii a giudizio per il caso Sicilia e Servizi, desta seria preoccupazione sulle modalità con cui il Governo della Regione affronta e sta continuando ad affrontare l’annosa vicenda.

L’Assemblea Regionale Siciliana di contro, ha legiferato e normato il campo delle partecipate, dettando i giusti criteri per le liquidazioni delle società non risultanti dal piano di riordino e per la mobilità e la ricollocazione del personale avente i requisisti già nell’agosto 2014, dando al Governo ed ai suoi dipartimenti, termini perentori per l’espletamento degli iter necessari al completamento delle procedure di liquidazione e trasferimento dei lavoratori.

Ad oggi, purtroppo risulta non siano state rispettate le tempistiche previste dall’art. 64 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, né tantomeno si siano attivate le necessarie procedure di trasferimento del personale, lasciando dipendenti e società nel limbo, nonostante le richieste di personale giunte nel mese di dicembre da altre società regionali. Ad aggravare il quadro e preoccupare inoltre, le incomprensibili decisioni del commissario liquidatore del Ciem S.p.A, società a totale partecipazione della Regione Siciliana, di pagare esclusivamente 3 dipendenti su 15, togliendo a 12 dipendenti la possibilità di percepire regolarmente la mensilità di dicembre e la tredicesima, nonostante le casse societarie evidenzino la disponibilità di circa € 400.000.

Da qui la decisione di presentare due distinti atti all’indirizzo del Governo Regionale, un interrogazione a risposta scritta ed un’interpellanza urgente al Governo, al fine di comprendere motivazioni ed eventuali ulteriori rischi erariali dell’attuale azione amministrativa posta in essere dall’amministrazione regionale e dal commissario liquidatore del Ciem S.p.A.

XVI LEGISLATURA ARS

INTERROGAZIONE (risposta scritta)

N. – Richiesta di chiarimenti in merito alla mancata applicazione dell’art. 64 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 – ricollocazione personale società partecipate.

Al Presidente della Regione Siciliana ed all’Assessore dell’Economia,

PREMESSO che:

• con l’entrata in vigore della legge regionale n. 5/2014 il comma 6 dell’art. 20 della Legge Regionale 11/2010, che testualmente recitava: “al fine di garantire i livelli occupazionali delle società oggetto di riordino, il personale delle società dismesse di cui al precedente comma, in servizio alla data del 31 dicembre 2009, viene progressivamente trasferito nelle società di cui al prospetto del comma 1”.…….), è stato così modificato dall’art. 23 “ ……….Le società, già poste in liquidazione o che saranno successivamente poste in liquidazione in esecuzione di quanto disposto dal presente articolo per cessazione di ogni attività, attivano per l’intero organico aziendale, nei termini ed alle condizioni di legge, le procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le diverse procedure previste per il personale con qualifica dirigenziale” (Periodi omessi in quanto impugnati dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
• L’approvazione della suddetta norma ha di fatto creato un vuoto legislativo rendendo, tra l’altro, inapplicabile la norma stessa in quanto le società a totale partecipazione pubblica sono state annoverate pubbliche amministrazione dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, in vigore dal 7 luglio 2012.
• l’art. 2 di tale normativa, al comma 2, recita che “tra le amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, autorità anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonché le società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e le società non quotate controllate da soggetti pubblici”;
• per giurisprudenza consolidata le società a totale partecipazione sono considerate pubbliche amministrazioni ed al personale dipendente va applicato il D.lgs 165/2001 (vedi anche sentenza n. 2733/12 lav. della Corte d’Appello di Palermo sezione lavoro). In particolare, l’art. 1 del predetto decreto legislativo regolamenta i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
• la materia relativa al personale delle Società a totale partecipazione pubblica è normata dai comma 563 e seguenti dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), con cui viene fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato;
• l’Assemblea Regionale Siciliana nella seduta del 28 maggio 2014 ha approvato, con il parere favorevole del Governo Regionale, l’ordine del giorno n. 270 avente ad oggetto “Iniziative in favore dei dipendenti delle Società partecipate regionali” che IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE “considerato il vuoto legislativo determinatosi ad individuare misure analoghe, per tutti i dipendenti delle società partecipate, alle previsioni di cui al comma 563 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”

RILEVATO che:

• con l’entrata in vigore della legge regionale del 12 agosto 2014, n. 21 con l’art. 64 viene statuito che:
1. È istituito presso l’Ufficio speciale delle società in liquidazione l’albo dei dipendenti delle medesime società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale.
2. Nel suddetto albo devono essere iscritti tutti i dipendenti attualmente in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le società in liquidazione, assunti prima del 31 dicembre 2009.
3. Saranno esclusi dall’albo i dipendenti non in possesso dei superiori requisiti soggettivi, nonché quelli assunti in violazione alle vigenti disposizioni regionali e statali in materia di reclutamento di personale e divieti di assunzioni.
4. Le società di cui al comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, per sopperire ai propri fabbisogni di personale, come scaturenti dai contratti di servizio stipulati con gli enti soci committenti, dovranno attingere all’albo del personale di cui al comma 1 nel rispetto dell’analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria.
5. Ai fini di cui al comma 4, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione di cui al comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, trasmettono all’Ufficio speciale delle società in liquidazione e alla Ragioneria generale della Regione un’integrazione al piano previsto dall’articolo 20, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 con la individuazione del numero dei soggetti inserito dell’albo di cui al comma 1 che, in base ai rispettivi fabbisogni e nei limiti finanziari previsti nei propri bilanci, intendono assumere. La predisposizione dei predetti piani deve essere effettuata nel rispetto dei limiti e dei vincoli finanziari previsti dalla vigente legislazione.
6. Al personale assunto sarà riconosciuto il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo applicato, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
7. Al personale di cui al comma 1, in servizio alla data di cui al comma 2, non assegnato o trasferito ad altre società con le modalità di cui al comma 5, si applicano le procedure di mobilità nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 563 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.


CONSIDERATO che:

• risulta completato da diversi mesi l’albo dei dipendenti delle società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale;
• la tempistica assegnata dal comma 5 della succitata norma è scaduta;
• l’Amministrazione Regionale esercita di fatto il controllo analogo sulle Società (ex art. 2359 c.c.) attraverso le attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 c.c.;
• alla data odierna l’Amministrazione Regionale non ha emanato alcuna direttiva per la definizione del processo di trasferimento del personale;
• alla data odierna non è stata intrapresa alcuna attività relativamente alle procedure di cui al comma 7 dell’art. 64 della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014 ;

RITENUTO inoltre che:

la mancata applicazione della norma in oggetto ed il consequenziale protrarsi dello stato di inattività delle società regionali in liquidazione, comporta enorme ed inutile esborso per le casse regionali,


PER CONOSCERE:

• le cause che hanno determinato e che determinano l’attuale stallo nella risoluzione delle problematiche volte alla razionalizzazione che dovranno fondarsi alla salvaguardia dei livelli occupazionali e quindi le motivazioni della mancata applicazione dell’art. 64 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e delle procedure di mobilità nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 563 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
• quali le iniziative ed i tempi previsti al fine di applicare la succitata norma vigente.

(L’interrogante chiede risposta scritta con urgenza)

(22 Dicembre 2014)
RINALDI
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XVI LEGISLATURA ARS


INTERPELLANZA


N. – Richiesta di chiarimenti in merito al mancato pagamento dello stipendio di dicembre e della tredicesima mensilità a parte del personale del Ciem S.p.A.

Al Presidente della Regione Siciliana ed all’Assessore dell’Economia,

PREMESSO che:

• in data 4 dicembre 2014, ha preso possesso delle sue funzioni il neo commissario liquidatore del C.I.E.M. S.p.A., dott. Baldassarre Quattararo;
• che il Ciem S.p.A, società in liquidazione a totale capitale regionale, ha regolarmente pagato gli stipendi ai 15 dipendenti sino al 30 Novembre 2014;

RILEVATO che:
• allo stato attuale risulta che nelle disponibilità di cassa del Ciem via siano circa € 400.000;
• il nuovo commissario liquidatore abbia proceduto in data odierna al pagamento dello stipendio di dicembre e della tredicesima mensilità esclusivamente per 3 dipendenti, non dando alcun riscontro per i restanti 12 dipendenti;


CONSIDERATO che:
• la definizione della procedura di liquidazione societaria è subordinata alla ricollocazione dei lavoratori, secondo quanto previsto dall’art. 64 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014;
• appare incomprensibile dal punto di vista amministrativo e contabile, data la disponibilità economica della società regionale, non liquidare le spettanze di dicembre e la tredicesima mensilità ai restanti 12 dipendenti.


PER CONOSCERE:

• se la decisione attuale amministrativa del neo commissario di pagare la tredicesima mensilità e lo stipendio solo a 3 dipendenti del Ciem S.p.A., escludendo 12 dipendenti, protratta oltre il 31 dicembre 2014, può rischiare di configurarsi in ipotesi di danno erariale, considerato quanto previsto dalle vigenti norme, che obbligano la Regione Siciliana ed il Suo competente assessorato, a prevedere il ristoro ed al pagamento degli stipendi al personale delle società partecipate in liquidazione, sino al completamento delle procedure ed in ogni caso sino alla ricollocazione delle maestranze;
• le motivazioni ed i criteri che hanno determinato la decisione del neo commissario liquidatore del Ciem S.p.A. ad oggi, di effettuare il pagamento dello stipendio del mese dicembre e della tredicesima mensilità esclusivamente a 3 dipendenti sui 15 presenti in pianta organica;
• quali provvedimenti il Governo intende porre in essere per la soluzione della problematica trattata.

(L’interpellante chiede lo svolgimento con urgenza)

(22 Dicembre 2014)
RINALDI

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