Ponte sullo Stretto: da sì al ponte a no al ponte è un attimo

Da sì al ponte a no al ponte è un attimo: basta che De Luca lo richiami all'ordine e il sindaco di Messina Federico Basile, obbedendo agli ordini di scuderia, rinnega una parte importante del proprio programma elettorale”. Roma, 23 aprile 2024 -  Così gli ingegneri Giacomo Guglielmo e Mauro Fileccia, fondatori insieme al senatore Nino Germanà del Comitato Ponte e Libertà.  " Ma una città come Messina, con un futuro tutto da disegnare, può accettare che il proprio sindaco sia teleguidato per gli interessi elettorali di chi non ha completato il proprio mandato per inseguire il sogno, poi infranto, della presidenza della Regione Siciliana? - incalzano Guglielmo e Fileccia. Altro aspetto sconcertante è quello della “preoccupazione” di Basile per la quantità di acqua necessaria per la costruzione del ponte sullo Stretto. Un aspetto squisitamente tecnico, che però non ha sfiorato Basile se riferito al fabbisogno dei cantieri del passante di Palermo, del raddoppio ferroviario Messina

CORONAVIRUS: NUOVA ORDINANZA DEL 20 MARZO, SEMPRE PIÙ STRETTI

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA. CORONAVIRUS. Ordinanza contingibile e urgente n°7 del 20.03.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

Palermo, 20 MARZO 2020 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Regione Siciliana, Il Presidente. Ordinanza contingibile e urgente n. 7 del 20.03.2020. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Art. 1
Disposizioni per i soggetti entrati nel territorio della Regione Siciliana
1. Chiunque sia entrato in Sicilia dalla data del 14 marzo 2020 ha l’obbligo di:
a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo
informatico previsto; rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell’Isola
(comunicandone compiutamente l’indirizzo) al proprio Medico di Medicina Generale o al
Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale
competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio;
b) permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio, adottando una
condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di areare
più volte al giorno i locali dell’abitazione.
2. I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. E’ ammesso soltanto l’accesso di badanti e
personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili a
evitare il contagio.
3. I soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo a ridosso della conclusione del
termine di quarantena. Il Dipartimento delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana adotta le direttive del caso, secondo le
modalità condivise con il Comitato Tecnico-Scientifico per l’emergenza coronavirus di cui alla
disposizione n. 3 del 13 marzo 2020 del Presidente della Regione quale Soggetto Attuatore ex
O.C.D.P.C. n.630/2020. Il Dirigente Generale del Dipartimento A.S.O.E. è autorizzato a emanare
un apposito avviso pubblico per il coinvolgimento di laboratori accreditati che dispongano di
attrezzature adeguate, alta professionalità e che garantiscano la conformità ai protocolli dei
laboratori pubblici regionali di riferimento.

Art. 2
Disposizioni per soggetti positivi Covid-19 in stato di isolamento domiciliare
1. I soggetti dei quali sia stata accertata la positività al contagio da Covid-19 da parte dei laboratori di
riferimento del S.S.R. hanno l’obbligo di:
a) comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di
Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale
territorialmente competente, secondo le cadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di
sorveglianza sanitaria;
b) permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, con
l’adozione delle medesime cautele indicate all’art. 1, co. 1, lett. b) della presente ordinanza;
c) comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Aziende Sanitarie Provinciali
provvedono a trasmettere in un apposito “elenco unico giornaliero” alle Prefetture competenti
per territorio.
2. Alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono tenuti i soggetti coabitanti per la
durata di giorni quattordici, decorrenti dalla data di accertamento di positività del contagio. Essi
saranno sottoposti al tampone rinofaringeo nel medesimo termine.
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3. Sono esclusi dagli obblighi di cui al precedente comma 2 i soli soggetti conviventi appartenenti
alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, al servizio sanitario (ivi compreso il personale
amministrativo) per i quali non sia stato concesso il lavoro agile (c.d. smart working).

Art. 3
Misure aggiuntive di contenimento e di accertamento epidemiologico
1. Il Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della
Salute della Regione Siciliana è autorizzato a disporre l’esame del tampone rinofaringeo sul
personale sanitario del S.S.R., secondo il seguente ordine di priorità:
a) personale ospedaliero coinvolto nell’emergenza Covid-19;
b) personale dell’emergenza sanitaria (ivi compresi tutti gli operatori della Seus S.C.p.A.);
c) Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e personale dei Presidi di Continuità
Assistenziale;
d) Direzioni Strategiche Aziendali.
2. Alle analisi dei suddetti tamponi si procede mediante l’impiego di laboratori di analisi, pubblici e
privati, individuati con l’avviso pubblico di cui al superiore art. 1, co. 3.
3. La misura di cui sopra è finanziata a valere sulle risorse del Fondo Sanitario Nazionale destinate
all’emergenza coronavirus.
4. È fatto divieto di utilizzo di qualsiasi test di natura sierologica e ad accertamento rapido, fino ad
eventuali diverse valutazioni del Comitato Tecnico-Scientifico nazionale istituito presso l’Unità di
Crisi. Per i laboratori accreditati con il S.S.R. che dovessero praticare esami non autorizzati
secondo le linee guida dettate dall’Istituto Superiore di Sanità viene avviato il procedimento
amministrativo di decadenza dall’accreditamento.
5. L’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di
rifornimento carburante, ai sensi del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020:
a) è consentita lungo la rete autostradale (art. 2, co. 2, lett. a) del Codice della Strada) e lungo la
rete delle strade extraurbane principali (art. 2, co. 2, lett. b del Codice della Strada);
b) è consentita limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore 6 alle ore 18, dal lunedì alla
domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie (art. 2 co. 2 lett. c) del
Codice della Strada);
c) non è consentita nelle aree di servizio e di rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque
classificati che attraversano centri abitati.

Art. 4
Disposizioni finali
1. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze
sanzionatorie previste dall’art.650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave.
2. La presente ordinanza, che ha validità fino a nuovo provvedimento, è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet
istituzionale della Regione Siciliana. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente
MUSUMECI

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