Ponte sullo Stretto: da sì al ponte a no al ponte è un attimo

Da sì al ponte a no al ponte è un attimo: basta che De Luca lo richiami all'ordine e il sindaco di Messina Federico Basile, obbedendo agli ordini di scuderia, rinnega una parte importante del proprio programma elettorale”. Roma, 23 aprile 2024 -  Così gli ingegneri Giacomo Guglielmo e Mauro Fileccia, fondatori insieme al senatore Nino Germanà del Comitato Ponte e Libertà.  " Ma una città come Messina, con un futuro tutto da disegnare, può accettare che il proprio sindaco sia teleguidato per gli interessi elettorali di chi non ha completato il proprio mandato per inseguire il sogno, poi infranto, della presidenza della Regione Siciliana? - incalzano Guglielmo e Fileccia. Altro aspetto sconcertante è quello della “preoccupazione” di Basile per la quantità di acqua necessaria per la costruzione del ponte sullo Stretto. Un aspetto squisitamente tecnico, che però non ha sfiorato Basile se riferito al fabbisogno dei cantieri del passante di Palermo, del raddoppio ferroviario Messina

Migranti, Musumeci: «Il governo nazionale ha accolto la mia proposta sulla quarantena»

Palermo, 17 aprile 2020 - «Sono felice che, finalmente, il governo nazionale abbia accolto la mia proposta sulla quarantena per i migranti. Quando nessuno ne parlava e si andava alla ricerca di strutture nei centri abitati, abbiamo offerto l'idea di una adeguata nave ormeggiata in rada: zero pericolo contagi e ridotta pressione sul Sistema sanitario regionale. Spero che Roma, adesso, formalizzi il contratto nelle prossime ore, prima di nuovi sbarchi».
Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

Decreto del Capo Dipartimento n. 1287 del 12 aprile 2020. Nomina del soggetto attuatore per le attività emergenziali connesse all’assistenza e alla sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare ovvero giunti sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi nell’ambito dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
12 aprile 2020

Articolo 1
1. Per assicurare il rispetto delle misure di isolamento fiduciario e di quarantena adottate per contrastare la diffusione epidemiologica da COVID-19, anche nei riguardi delle persone soccorse in mare, ovvero giunte sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi, è nominato Soggetto attuatore, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, che si avvale della Croce Rossa Italiana quale struttura operativa del Servizio nazionale ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Soggetto attuatore, previo assenso del Capo del Dipartimento della protezione civile, provvede all’assistenza alloggiativa e alla sorveglianza sanitaria delle persone soccorse in mare e per le quali non è possibile indicare il “Place of Safety” (luogo sicuro) ai sensi del decreto interministeriale citato in premessa e di quelle giunte sul territorio nazionale in modo autonomo. Con riferimento alle persone soccorse in mare e per le quali non è possibile indicare il “Place of Safety” (luogo sicuro) il Soggetto attuatore, nel rispetto dei protocolli condivisi con il Ministero della salute, può utilizzare navi per lo svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria. Per le attività finalizzate all'individuazione delle suddette navi e dell'attività istruttoria di natura tecnico-amministrativa ai fini delle procedure di affidamento dei contratti pubblici il Soggetto attuatore provvede per il tramite delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche in house. Relativamente ai migranti che giungono sul territorio nazionale in modo autonomo il Soggetto attuatore individua, sentite le Regioni competenti e le autorità sanitarie locali, per il tramite delle prefetture competenti, altre aree o strutture da adibire ad alloggi per il periodo di sorveglianza sanitaria previsto dalle vigenti disposizioni, avvalendosi delle prefetture medesime che procedono alla stipula di contratti per il trattamento di vitto, alloggio e dei servizi eventualmente necessari, per le persone soccorse ovvero, in caso di mancanza di accordo, ad attivare le procedure di cui all’articolo 6, comma 7 del decreto legge n. 18 del 2020. Nel caso in cui non sia possibile individuare le predette strutture sul territorio, il soggetto attatore provvede alla sistemazione dei migranti ai fini dell’isolamento fiduciario e di quarantena anche sulle predette navi.

2. In considerazione delle esigenze relative al fabbisogno di personale, attrezzature e dispositivi di protezione individuale, il Soggetto attuatore si avvale, oltre che della Croce Rossa Italiana e della propria organizzazione, del supporto, ove necessario, dei volontari di protezione civile attivati dal Capo del Dipartimento della protezione civile, nonché degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera. Il Soggetto attuatore può, altresì, stipulare accordi con soggetti pubblici e contratti con soggetti privati funzionali alle attività di cui al presente decreto.

3. Il Soggetto attuatore per l’attuazione dei compiti affidati, anche con riferimento alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, può avvalersi delle deroghe di cui all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020 e successive ordinanze, al fine di assicurare la più tempestiva conclusione dei procedimenti, nonchè della disciplina sul trattamento dei dati personali di cui all’articolo 5 della medesima ordinanza ed all’articolo 14 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14. A tal fine e per la verifica della corretta applicazione della disciplina derogatoria, il soggetto attuatore può avvalersi della vigilanza collaborativa dell’ANAC ai sensi dell’art 213 comma 3 lettera h del decreto legislativo 50 del 2016.

Articolo 2
1. Per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1 il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura copertura finanziaria alle iniziative preventivamente concordate, nei limiti delle risorse stanziate e assentite.

Roma,

Angelo Borrelli

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