Casteldaccia: la morte di 5 operai lascia sgomenti, ennesimo incidente sul lavoro grave e inaccettabile

Incidente sul lavoro a Casteldaccia: cinque lavoratori perdono la vita e un sesto è in gravi condizioni. La Cisal indice per domani, martedì 7 maggio, uno sciopero generale di 4 ore nel settore privato, a partire dall’inizio del turno di lavoro, "mentre dalle 9 terremo un sit-in di fronte alla Prefettura di Palermo”.   Palermo, 6 maggio 2024 – "L'incidente sul lavoro che a Casteldaccia, in provincia di Palermo, ha portato alla morte di cinque operai e al ferimento di un sesto, ci lascia sgomenti. Esprimiamo cordoglio e vicinanza alle famiglie dei lavoratori coinvolti e chiediamo che si accertino al più presto le cause di questo ennesimo incidente sul lavoro, grave e inaccettabile. La sicurezza sul lavoro è un'emergenza nazionale e come tale va affrontata a ogni livello, coinvolgendo sindacati, imprese e istituzioni". Lo dicono Giuseppe Badagliacca e Daniele Ciulla di Federerenergia Cisal in merito all'incidente sul lavoro avvenuto a Castaldaccia, nel Palermit

Covid-19 Sicilia: crescono i dati, torna la mascherina all'aperto

Palermo, 13/08/2020 - Considerato l’attuale andamento epidemiologico nel territorio siciliano, come già accertato dai competenti Organi di controllo nazionali e della Regione, aggiornato alla data del 6 agosto 2020, il quale evidenzia segnali che richiedono particolare attenzione a causa di un aumento del livello dei contagi, determinato per effetto della insorgenza di più clusters territorializzati e per la incidenza nel computo dei positivi (in permanenza sul territorio della Regione) di un numero assai significativo rientranti da soggiorni, anche temporanei, da Malta, con  crescente  progressione nel corso delle ultime 72 ore;
Considerati anche i dati dell’ultimo rapporto di monitoraggio dell’emergenza epidemiologica
da Covid-19, che confermano, inoltre, l’aumento del contagio anche in Spagna e in Grecia, con il pericolo concreto che l’incremento dei rientri di cittadini siciliani presso la propria abitazione o dimora da queste nazioni possa incrementare la diffusione del virus;

Considerato che rispetto al totale dei soggetti attualmente interessati da fenomeni di contagio
da Covid-19, il suddetto andamento epidemiologico evidenzia una percentuale di positivi più alta rispetto alla media nazionale e, altresì, più elevata rispetto alla media regionale, nel novero dei soggetti che hanno fatto ingresso in Sicilia dal territorio della Repubblica di Malta;
Considerato pertanto che la suindicata circostanza é da ritenersi in larga parte ascrivibile all’incidenza, avvenuta direttamente nel territorio di provenienza, della trasmissione del virus da Covid-19.


Disposizioni per i cittadini siciliani che fanno rientro nell’Isola dai territori di Grecia, Malta e Spagna.

I cittadini siciliani, residenti o domiciliati nell’Isola, che dalla data del 14 agosto 2020 siano rientrati dai territori di Grecia, Malta e Spagna o che dagli stessi territori abbiano soltanto transitato, debbono:
a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo
informatico previsto;
b) rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell’Isola al proprio Medico di Medicina
Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria
Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio;
c) essere presi in carico dalle U.S.C.A. territorialmente competenti ai fini del compiuto
assolvimento della sorveglianza sanitaria;
d) permanere in isolamento fiduciario presso la propria residenza o domicilio ai sensi di quanto
disposto dagli artt. 4 e 5 del D.P.C.M. dell’11 giugno 2020, adottando una condotta improntata al
distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti;
e) essere sottoposti a tampone oro-rino-faringeo al termine del periodo di quattordici giorni di
quarantena.
Art. 2
(disposizioni per i soggetti che fanno ingresso in Sicilia
dai territori di Grecia, Malta e Spagna)
I soggetti non residenti o non domiciliati nell'Isola che facciano ingresso in Sicilia dalla data del
14 agosto 2020 provenendo dai territori di Grecia, Malta e Spagna o che dagli stessi territori
abbiano soltanto transitato, debbono:
a) registrarsi sul sito internet siciliasicura.com, compilando integralmente il modulo informatico
previsto;
b) utilizzare la WebApp collegata (o scaricata in forma gratuita sul proprio dispositivo di telefonia
mobile, dalle piattaforme Apple Store e Android, l’applicazione “SiciliaSiCura”), con finalità di
contatto con il Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) ed eventuale monitoraggio/assistenza del
proprio stato di salute;
c) essere presi in carico dalle U.S.C.A.T. territorialmente competenti, per le finalità di cui all’art. 3
dell’ordinanza del Presidente della Regione n. 24 del 6 giugno 2020;
d) indossare la mascherina nei luoghi pubblici e aperti al pubblico e in tutte le occasioni di
contatto con soggetti estranei al proprio nucleo familiare.
Il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente
valuta di sottoporre i soggetti di cui al comma 1 a tampone oro-rino-faringeo o a test sierologico,
in ragione dell’evolversi del quadro epidemiologico nel territorio di provenienza.
Art. 3
(esenzioni dagli obblighi di cui all’art. 1)
Gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario di cui all’art. 1 della presente
ordinanza non si applicano all’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto, agli
operatori sanitari nonché a coloro che si recano e rientrano dai territori di Grecia, Malta e Spagna
esclusivamente per documentati motivi di lavoro o di salute.
Per le finalità di cui al comma che precede, i lavoratori pendolari che si recano in Grecia, a Malta
o in Spagna devono compilare il modello di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza e trasmetterlo
al Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, a mezzo mail al
seguente indirizzo: lavoratoripendolariordinanza32@protezionecivilesicilia.it.
Art. 4
(call center regionale e obblighi informativi)
Il call center regionale di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Presidente della Regione n. 24 del 6
giugno 2020, mediante il numero verde 800.458787, é il recapito telefonico di riferimento per la
necessaria assistenza informativa a tutti i soggetti interessati dalle previsioni del presente
provvedimento. I servizi di contatto sono organizzati in lingua italiana ed in lingua inglese e
devono ricomprendere le informazioni di natura sanitaria per i gestori delle attività produttive,
nonché quelle per i cittadini che si sono registrati al sito web dedicato.
Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente provvedimento, si rinvia
all’ordinanza n. 24 del 6 giugno 2020.
Art. 5
(uso della mascherina)
Fermo restando i protocolli nazionali e regionali vigenti, nel luogo di lavoro l’uso della
mascherina é sempre obbligatorio per tutti i funzionari e dipendenti delle amministrazioni di cui
all’art. 1, co. 2 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. aventi sede, anche territoriale, in Sicilia,
nonché per l’utenza.
È, altresì, obbligatorio l'uso della mascherina in luoghi pubblici e privati, anche all'aperto, quando
non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale.
Rimangono in vigore le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'Ordinanza contingibile e urgente
del 13 giugno 2020, n. 25, del Presidente della Regione.
Art. 6
(disposizioni finali)
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza trovano applicazione le
disposizioni di cui al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito, nonché i decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri vigenti.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze
sanzionatorie previste dalla legge vigente.
La presente Ordinanza, con validità dal 14 agosto 2020 e fino al 10 settembre 2020 compreso, è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica
individuale, e sul sito internet istituzionale. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni e alle ASP.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Commenti