Varietà vegetali protette: dalla Sicilia una sentenza storica per l'Italia

  Dalla Sicilia una sentenza storica per l'Italia: la Corte di Cassazione conferma la responsabilità per riproduzione illegale di varietà vegetali protette Confermata la responsabilità civile di un produttore e di un vivaista che avevano riprodotto e commercializzato una varietà di pomodoro coperta da brevetto comunitario Ragusa, 3 marzo 2026 -  La Corte di Cassazione, con una sentenza pubblicata qualche giorno fa, ha confermato la responsabilità civile di un produttore e di un vivaista della provincia di Ragusa per la riproduzione e commercializzazione abusiva di varietà di pomodoro protette da brevetto comunitario. Si tratta di una importante nuova pronuncia della Suprema Corte in sede penale in materia di violazione di privative vegetali. La decisione rappresenta un passaggio di rilievo per l’intera filiera orticola e per il settore vivaistico, ribadendo con chiarezza che la tutela dei diritti di proprietà industriale in agricoltura costituisce una priorità e che le violazi...

Covid in Sicilia: obbligo di ogni cittadino al di sopra dei 6 anni la mascherina fuori di casa

Regione Siciliana Il Presidente Ordinanza contingibile e urgente n. 36 del 27 settembre 2020 

Palermo, 28 settembre 2020 -  È obbligo di ogni cittadino, al di sopra dei 6 anni, di tenere sempre la mascherina nella propria disponibilità, quando si è fuori casa. Nei luoghi aperti al pubblico la mascherina deve essere indossata se si è nel contesto di presenze di più soggetti. Si è dispensati solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi; 
2. Le autorità competenti al mantenimento dell’ordine pubblico provvedono a garantire il rispetto delle superiori prescrizioni, anche mediante azioni di controllo, con la erogazione delle sanzioni previste dalla legge; 
3. Sono esclusi dall’obbligo di utilizzo della mascherina in modo continuativo coloro che svolgono attività motoria intensa, a condizione che il distanziamento interpersonale possa essere mantenuto, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività medesima. Art. 2 (misure di prevenzione per soggetti provenienti da nazioni diverse dall’Italia) 
1. Chiunque entri nel territorio della Regione provenendo da Stati UE e/o extra UE ha l’obbligo di registrarsi sul sito www.siciliacoronavirus.it ovvero di comunicare la propria presenza al servizio sanitario della Regione. I cittadini residenti in Sicilia adempieranno a tale obbligo sia mediante la registrazione sul sito sia dandone pronta comunicazione al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta; 2. Alle norme di cui sopra dovranno uniformarsi anche coloro che hanno fatto rientro in Sicilia nei sette giorni antecedenti la pubblicazione della presente ordinanza; 3. Le Aziende Sanitarie Provinciali competenti territorialmente provvedono alla sottoscrizione di un Protocollo con le Società di gestione degli aeroporti, le Autorità portuali, i gestori del trasporto, di concerto con l’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, al fine di sottoporre al c.d. tampone rapido ovvero ad altri mezzi di indagine diagnostica, validati dall’Istituto Superiore di Sanità, i soggetti provenienti dai Paesi esteri. Art. 3 (ulteriori misure di prevenzione sul personale sanitario e sui pazienti fragili) 
1. Le Aziende del sistema sanitario regionale provvedono a svolgere controlli periodici sul personale, mediante tampone c.d. rapido ovvero con altro mezzo di indagine diagnostica. Il Dipartimento delle Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato regionale della Salute monitora il rispetto della presente disposizione anche mediante la distribuzione dei test necessari ove non reperiti dalle singole Aziende; 2. Al medesimo controllo periodico sono sottoposti gli ospiti delle strutture socio-sanitarie e i c.d. soggetti fragili. Art. 4 (misure di contenimento e divieti di assembramento) 1. È fatto divieto di assembramento mediante il prolungato stazionamento nei luoghi pubblici o aperti al pubblico quali, a titolo esemplificativo, le strade, le piazze e i parchi. Sono escluse le sole occasioni di iniziative pubbliche previste dalla legge e/o comunicate all’Autorità di pubblica sicurezza, per le quali l’organizzatore è comunque responsabile dell’assoluto rispetto delle norme comportamentali per la prevenzione dal rischio di contagio. 
2. Le disposizioni che precedono escludono le attività produttive per le quali vigono le Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e allegate al vigente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; 3. Nel caso di cluster territorializzati, i Dipartimenti di Prevenzione propongono con immediatezza al Presidente della Regione Siciliana, previa intesa con le Amministrazioni comunali competenti, l’adozione di Protocolli contenitivi, limitatamente ad aree infracomunali, comunali o sovracomunali. Art. 5 (disposizioni finali) 
1. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave. 
2. La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana, con efficacia dal 30 settembre 2020 al 30 ottobre 2020 compreso. 
3. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni. 4. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

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