Maghi, medium, veggenti e guaritori: Rapporto 2024, in Sicilia 1.500 maghi e 100.000 clienti per una spesa di 60 milioni

Osservatorio Antiplagio, pubblicato il Report sui Maghi 2024. Venerdì 17 maggio, a 30 anni dalla sua fondazione, Osservatorio Antiplagio ha pubblicato il nuovo Rapporto 2024 "Magia, pseudoscienze, intelligenza artificiale ed altre dipendenze". Questi i dati del Rapporto, pubblicato anche nella pagina antiplagio.org/rapporto24.htm. Segnalazioni pervenute ad Osservatorio Antiplagio in 30 anni (da maggio 1994 a maggio 2024): 28.000. Roma, 17 maggio 2024 - NUMERO DI MAGHI - VEGGENTI, MEDIUM E GUARITORI - IN ITALIA (PER REGIONE) E SPESE ANNUE PER I CONSULTI IN STUDIO: 10% del totale (il 90% dei consulti avviene online o al telefono) 1) LOMBARDIA: Numero maghi 2.500 - Clienti 180.000 - Spesa: 90 milioni 2) CAMPANIA: Numero maghi 2.200 - Clienti 150.000 - Spesa 80 milioni 3) LAZIO: Numero maghi 2.000 - Clienti 140.000 - Spesa 75 milioni 4) SICILIA: Numero maghi 1.500 - Clienti 100.000 - Spesa 60 milioni 5) PIEMONTE: Numero maghi 1.200 - Clienti 85.000 - Spesa 50 milioni 6) PUGLIA

Coronavirus. "Sicilia in 'arancione', una scelta che penalizza l'Isola

Coronavirus, Musumeci: "Sicilia in 'arancione'? Irragionevole". Il presidente contesta la scelta del ministro della Salute che penalizza Isola


Palermo, 5 novembre 2020 - "La scelta del governo nazionale di relegare la Sicilia a "zona arancione" appare assurda e irragionevole. L'ho detto e ripetuto stasera al ministro della Salute Speranza, che ha voluto adottare la grave decisione senza alcuna preventiva intesa con la Regione e al di fuori di ogni legittima spiegazione scientifica".
Lo dice il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, commentando l'inserimento dell'Isola nella "zona arancione".
"Un dato per tutti - prosegue - oggi la Campania ha avuto oltre quattromila nuovi positivi; la Sicilia poco più di mille. La Campania ha quasi 55 mila positivi, la Sicilia 18 mila. Vogliamo parlare del Lazio? Ricovera oggi 2.317 positivi a fronte dei 1.100 siciliani, con 217 in terapia intensiva a fronte dei nostri 148. Eppure, Campania e Lazio sono assegnate a "zona gialla". Perchè questa spasmodica voglia di colpire anzitempo centinaia di migliaia di imprese siciliane? Al governo Conte chiediamo di modificare il provvedimento, perchè ingiusto e ingiustificato. Le furbizie non pagano".

Ordinanza contingibile e urgente n. 54 dell’1 novembre 2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nei territori del Comune di Centuripe (Enna) e del Comune di Vittoria (Ragusa)

ORDINA 
Art. 1 (particolari misure di contenimento del contagio nel territorio dei Comuni di Centuripe e Vittoria) 1. Fermo restando tutte le misure già vigenti di contenimento del rischio di diffusione del virus, a decorrere dalle ore 00.01 di martedì 3 novembre 2020 e fino alle ore 24 di martedì 10 novembre 2020, con riferimento all’intero territorio del Comune di Centuripe (Enna) e all’intero territorio del Comune di Vittoria (Ragusa) sono adottate le seguenti ulteriori misure: a) divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nel territorio comunale, fatta eccezione dei casi in cui ci si debba recare sul luogo di lavoro (solo se non è consentito il lavoro in c.d. smart working), ovvero per l’acquisto e/o il consumo di generi alimentari e l’acquisto di beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria e/o per appuntamento presso studi professionali; b) gli esercizi commerciali (quali bar, ristoranti, rosticcerie, panifici, pollerie, paninerie e similari) garantiranno per le finalità di asporto l’accesso solo a una persona per volta e sempre con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, anche per l’attività di consegna a domicilio; c) la partecipazione a funzioni religiose è contingentata nel numero dei partecipanti secondo un apposito protocollo che verrà condiviso tra il Comune di Centuripe e il Comune di Vittoria e gli eventuali richiedenti; d) tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado, nel territorio del Comune di Centuripe e nel territorio del Comune di Vittoria, sono sospese per il tempo di validità della presente ordinanza; e) le disposizioni relative al divieto di circolazione con qualsiasi mezzo nel territorio comunale si applicano anche alle persone in transito e non residenti nel Comune di Centuripe e nel Comune di Vittoria; f) sono sospesi le fiere, le sagre e i mercati rionali. 2. E’ consentito, in deroga al superiore comma 1, esclusivamente il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, di prodotti sanitari e di beni e/o servizi essenziali. Inoltre, è consentito il transito, in entrata ed in uscita, dei residenti o domiciliati (anche di fatto) nei Comuni interessati, esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l'allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante. 3. Il mercato ortofrutticolo di Vittoria mantiene la propria piena funzionalità. Con riferimento al ciclo della filiera agroalimentare e ortofrutticola e, in genere, all’organizzazione delle attività mercatali, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa è onerata di intensificare i controlli per la prevenzione e il contenimento del contagio da Covid-19 e di definire, d’intesa con il Comune di Vittoria, un apposito protocollo sanitario volto a garantire la prosecuzione in sicurezza degli standard di funzionamento del settore. 4. In ogni caso, si applicano le misure previste per i Comuni dichiarati “zone rosse” o comunque fatti oggetto di protocolli contenitivi di cui all’Ordinanza del Presidente della Regione n. 51 del 24 ottobre 2020, anche in coordinamento con il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, siccome stabilito dalla Circolare n. 24 del 26 ottobre 2020, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile in qualità di Preposto del Soggetto Attuatore. Art. 2 (disposizioni finali) 

1. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge. 2. La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana. 3. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni. 4. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

Il Presidente F.to MUSUMECI

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