Lavoro: istruzioni per la cassa integrazione ordinaria in
caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a
causa di temperature elevate
Le imprese potranno chiedere all’Inps il riconoscimento della CIGO quando il
termometro supera i 35° centigradi. Ai fini dell’integrazione salariale, però,
possono essere considerate idonee anche le temperature “percepite”. In una
pubblicazione Inail dedicata a lavoratori, datori di lavoro e figure aziendali
della salute e sicurezza, le linee guida per prevenire le patologie da stress
termico.
Roma, 26 luglio 2022 - I fenomeni climatici estremi sono stati recentemente posti in relazione con
un aumento del rischio di infortunio sul lavoro. Inps e Inail rendono note le
istruzioni per la gestione del rischio caldo e per l’accesso alle prestazioni
cassa integrazione ordinaria per sospensioni o riduzioni dell’attività
lavorativa dovuta a temperature elevate. Le linee guida Inail sono disponibili
sul sito istituzionale al seguente link: Gestione del rischio caldo, online le
linee guida dell’Inail
Per quanto riguarda le prestazioni CIGO erogate dall’Inps in merito, si
forniscono le seguenti informazioni. La causale “eventi meteo” è invocabile
dall’azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a
causa delle temperature elevate.
Al riguardo, le istruzioni fornite nella circolare Inps n. 139/2016 e nel
messaggio Hermes Inps n. 1856/2017 precisano che sono considerate
“elevate”, le temperature superiori ai 35° centigradi.
Tuttavia, anche
temperature inferiori al predetto valore possono essere considerate idonee ai
fini del riconoscimento dell’integrazione salariale, atteso che la valutazione
sull’integrabilità della causale in questione deve essere fatta con riferimento
non solo alle temperature registrate dai bollettini meteo ma anche a quelle
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“percepite”, che notoriamente sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto
conto della particolare tipologia di lavorazione in atto.
Ne sono esempio i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento
di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono
indumenti di protezione, ma anche tutte le fasi lavorative che, in generale,
avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di
materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.
Si precisa inoltre che l’azienda, nella domanda di CIGO e nella relazione
tecnica che deve essere allegata alla domanda stessa, deve solo indicare le
giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo
di lavorazione in atto nelle giornate medesime, mentre non è tenuta a
produrre dichiarazioni – di Arpal o di qualsiasi altro organismo certificato –
che attestino l’entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo.
L’Inps, nel rispetto dell’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, che fa
espresso divieto alle amministrazioni pubbliche di chiedere al cittadino dati
ed elementi già in possesso di organismi pubblici, provvede infatti
autonomamente ad acquisire d’ufficio i bollettini meteo e a valutarne le
risultanze anche in relazione alla tipologia di attività lavorativa in atto.
Si fa presente, infine, che, indipendentemente dalle temperature rilevate nei
bollettini, l’Inps riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui
il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle
lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a
temperature eccessive.
Le sedi territoriali Inps, competenti a definire l’istruttoria delle domande di
cassa integrazione ordinaria, nonché la Direzione centrale ammortizzatori
sociali Inps, deputata a fornire le linee di indirizzo e le istruzioni operative in
materia, sono a disposizione delle aziende per fornire consulenza su tale
tipologia di richieste nonché completa assistenza nella presentazione delle
domande e in tutte le fasi che seguono.
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