C.G.A.R.S.: “LO STATO DI GRAVIDANZA NON PUO’ COSTITUIRE UN OSTACOLO
ALL’ACCESSO AL LAVORO”.
Nel 2023 dall’Asp di Caltanissetta indiceva una procedura concorsuale, per titoli ed esami, con cui
metteva a bando n. 192 posti di Dirigente Medico - varie discipline - da destinare alle strutture sanitarie
e ospedaliere dell’Asp nissena, tra questi, sei posti venivano riservati alla posizione di Dirigente Medico
di Oftalmologia.
Palermo, 17/06/2023 - La procedura prevedeva quale requisito di ammissione per la partecipazione al concorso “l’iscrizione a
partire dal terzo anno del relativo corso di specializzazione richiesta”.
La Dott.ssa I.L., originaria di Canicattì, di anni 30, specializzanda in Oftalmologia, decideva di inoltrare
la propria domanda di partecipazione alla procedura concorsuale riservata ai Dirigenti Medici di
Oftalmologia, specificando nella propria istanza che la stessa, al momento di presentazione della
domanda, non risultava iscritta al terzo anno della scuola di specializzazione, a differenza di tutti i suoi
pari di corso, poiché collocata in astensione obbligatoria per maternità dall’ottobre 2022 sino a marzo
2023.
Tuttavia, l’Asp di Caltanissetta deliberava ugualmente l’esclusione della Dott.ssa I.L. dalla predetta
procedura concorsuale, per mancanza del requisito di partecipazione, ossia l’iscrizione a partire dal
terzo anno della scuola di specializzazione, e non includeva la stessa tra i soggetti ammessi al concorso,
le cui prove venivano fissate per il mese di maggio 2023.
Avverso tale delibera, la Dott.ssa I.L., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe
Impiduglia, presentava ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, onde ottenerne, previa
sospensione, l’annullamento.
A mezzo del ricorso straordinario, gli Avv.ti Rubino e Impiduglia, rilevavano l’illegittimità del
provvedimento di esclusione della Dott.ssa I.L., in quanto l’Asp nissena non aveva tenuto conto che la
mancata iscrizione al terzo anno della scuola di specializzazione di Oftalmologia non era imputabile alla
ricorrente, ma discendeva dal fatto che la stessa aveva dovuto temporanea sospendere la frequenza dal
relativo corso perché in gravidanza.
In particolare, gli Avv.ti Rubino e Impiduglia evidenziavano come il T.U. delle disposizioni in materia
di tutela e sostegno della maternità e della paternità disponesse il divieto di adibire le donne al lavoro
durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi, ed inoltre, rilevavano
come ai sensi dell’art. 15 della Direttiva comunitaria 2006/54 conclusosi il periodo di astensione
obbligatoria, la donna non può subire alcun pregiudizio in ordine alla propria carriera lavorativa per
effetto dell’astensione, sicché, il provvedimento impugnato non poteva che considerarsi palesemente
illegittimo.
Ebbene, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, a seguito del parere chiestogli
dalla Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Legislativo e Legale – in merito all’affare consultivo in
oggetto, ha ritenuto che nulla impedisce a tale Organo di definire immediatamente nel merito una
questione, ove questa sia pervenuta alla sua conoscenza soltanto per l’espressione di un parere, qualora,
sussistano tutti i presupposti per una definizione immediata della stessa.
Pertanto, il C.G.A.R.S., entrando nel merito della controversia ha richiamato diverse disposizioni,
sovrannazionali e nazionali, volte ad affermare il principio delle pari opportunità e della parità di
trattamento fra uomo e donna in materia di occupazione e di impiego, ed altresì, ha chiarito che lo stato
di gravidanza non può in nessun caso rappresentare un ostacolo nell’accesso al lavoro.
Ed infine, il C.G.A.R.S., condividendo le argomentazioni sostenute dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia e
rilevando la palese illegittimità dell’atto impugnato ha espresso parere favorevole all’accoglimento del
ricorso, con conseguente annullamento della delibera dell’Asp di Caltanissetta che aveva disposto
l’illegittima esclusione della Dott.ssa I.L. dalla predetta procedura concorsuale.
Per effetto dell’accoglimento del ricorso straordinario, la Dott.ssa I.L.- che era già stata ammessa ad
espletare con riserva le prove concorsuali della procedura in oggetto – verrà definitivamente inserita
nella graduatoria di merito.
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