Case rifugio per le vittime di violenza: la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne

Le Case rifugio e le strutture residenziali non specializzate per le vittime di violenza. La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e contro la violenza domestica (Istanbul, 2011) prevede che gli Stati aderenti predispongano “servizi specializzati di supporto immediato, nel breve e lungo periodo, per ogni vittima di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione” della Convenzione. A partire dalla ratifica in Italia della suddetta Convenzione i Piani nazionali contro la violenza hanno segnato un importante cambio di passo nella conoscenza del sistema della protezione delle donne vittime di violenza. L’Istat ha iniziato dal 2017 a rilevare dati sul Sistema della Protezione delle donne vittime di violenza. Nel 2018 sono state avviate le Indagini sulle prestazioni ed erogazioni dei servizi offerti dai Centri antiviolenza e analoga rilevazione sulle Case rifugio, nel 2020 è stata realizzata la rilevazione statisti...

Messina Denaro: accolto l'appello della sorella della vivandiera del boss

IL CGA accoglie l’istanza cautelare proposta in appello da una imprenditrice colpita da una informativa antimafia in quanto sorella della vivandiera del boss Messina Denaro. Con ricorso proposto innanzi al Tar Palermo la sig.ra L.F. titolare di attività di ristorazione nel Comune di Campobello di Mazara, chiedeva l’annullamento previa sospensione dell’informativa antimafia adottata nei confronti della società di cui è titolare dalla Prefettura U.T.G. di Trapani.


Il Tar Palermo respingeva l’istanza cautelare proposta dalla sig.ra C.L.A che, pertanto, decideva di proporre appello cautelare innanzi il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Calogero Marino. In particolare gli avv.ti Rubino e Marino deducevano l’erroneità della ordinanza di primo grado innanzitutto nella misura in cui il primo giudice aveva omesso di considerare che il provvedimento interdittivo avesse precluso la partecipazione procedimentale dell’interessata violando una garanzia espressamente riconosciuta in materia dalle modifiche normative introdotte nel 2021; inoltre veniva rilevato come gli elementi indicati a sostegno del provvedimento interdittivo, al contrario di quanto affermato nell’ordinanza di primo grado, apparivano non rilevanti in termine di maggiore probabilità ai fini della dimostrazione della sussistenza di un rischio di un condizionamento mafioso nei confronti della società.

Ebbene, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha accolto l’appello cautelare proposto dalla sig.ra L.F, ritenendo plausibili le doglianze mosse dagli Avv.ti Rubino e Marino avverso il provvedimento interdittivo ed ordinando al TAR Palermo la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Per effetto della superiore pronuncia del CGA l’imprenditrice potrà riprendere la propria attività di ristorazione nelle more nell’udienza pubblica all’esito della quale il TAR Palermo si esprimerà nel merito sulla vicenda. 

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