Stop ai cellulari nelle scuole: la circolare del ministro Valditara sull’uso degli smartphone

Disposizioni in merito all’uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione – A.S.2024 -2025 18/06/2025 - Circolare Ministro Valditara – Disposizioni in merito all’uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione.  Si comunica che, a partire dall’anno scolastico 2024/2025, sarà vietato l’utilizzo dei cellulari nelle classi delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, anche per le attività educative e didattiche.  Si prega pertanto di prendere visione della   nota prot. 5274 dell’11/07/2024   a firma del Ministro Prof. Giuseppe Valditara. Stop ai cellulari  nelle scuole, Gilistro (M5S Ars): “La circolare Valditara conferma che ci avevamo visto  giusto ”. Legge siciliana approdata in questi giorni alle Camere. Ora pressing a Roma”. PALERMO, 18/06/2025.   “La circolare del ministro  dell'Istruzione Valditara , che stoppa dal prossimo settembre i cellulari anche nelle scuole supe...

Caso De Luca, l'avv. Taormina: in appello siamo certi di poter ribaltare l’esito

COMUNICATO STAMPA DELL’AVV. PROF. TAORMINA SULLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA CHE CONDANNA CATENO DE LUCA. Una recente sentenza stabilisce che “il giudice può subordinare (….) il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, (…..), solo a condizione che nel giudizio vi sia stata costituzione di parte civile”, fatto questo non verificatosi in questo processo.

12/10/2023 - La sentenza pronunciata dal Tribunale penale di Reggio Calabria, chiarisce il Prof. Avv. Carlo Taormina difensore di fiducia di De Luca nel processo con l’Avv. Tommaso Micalizzi, presenta una straordinaria anomalia, perché dopo aver condannato De Luca a otto mesi di reclusione per il reato di diffamazione ai danni dell’Ex Procuratore Barbaro, questione di cui ci occuperemo nel giudizio di appello attraverso il quale siamo certi di poter ribaltare l’esito per come già dimostrato nel corso del processo e della discussione finale, applica la sospensione condizionale della pena subordinandola al risarcimento del danno, consumando un gravissimo errore giudiziario poiché detta subordinazione è statuita in un processo dove la parte offesa, l’ex P.G. Vincenzo Barbaro, non era costituito parte civile.

Una recente sentenza delle Sezioni unite della Cassazione (sent. n. 32939 del 27 luglio 2023), evidentemente ignorata dal Giudice del Tribunale di Reggio Calabria infatti, stabilisce che “il giudice può subordinare (….) il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, (…..), solo a condizione che nel giudizio vi sia stata costituzione di parte civile”, fatto questo non verificatosi in questo processo. Il giudizio d’Appello, conclude il prof. Taormina, non servirà solo ad eliminare questo errore ma ad eliminare una sentenza che grida vendetta.

Prof Avv. Carlo Taormina

Commenti