Reddito di Cittadinanza. L’ Inps ricorda che la fruizione del Reddito di Cittadinanza terminerà il 31 dicembre
2023, come previsto dalla normativa.
Non potranno essere acquisite nuove domande di Reddito di Cittadinanza oltre la data
del 30 novembre, dal momento che il termine di erogazione del beneficio è il mese
successivo a quello della richiesta.
Ulteriori dettagli sui pagamenti sono indicati nel Messaggio numero 4179 del 24
novembre 2023.24/11/2023 - Reddito di cittadinanza - Termine ultimo per la presentazione
delle domande e gestione delle domande sospese per fruizione
delle sette mensilità.
Con riferimento alla misura del Reddito di Cittadinanza (Rdc), la legge 29 dicembre 2022, n.
197 (Legge di Bilancio 2023), all’articolo 1, comma 318, ne ha disposto la cessazione a far
data dal 1° gennaio 2024.
Per coloro che hanno la misura in essere, la fruizione del beneficio terminerà al 31 dicembre
2023, anche nel caso in cui non siano trascorse le diciotto mensilità previste dalla normativa
Rdc, fatto salvo il riconoscimento successivo di possibili rate arretrate e la liquidazione di
quanto eventualmente spettante a titolo di AUU fino a febbraio 2024, come previsto nel
messaggio n.2896 del 7 agosto 2023.
La Carta Rdc resterà, pertanto, operativa nei primi mesi del 2024 per consentire l’utilizzo degli
importi accreditati.
Tenuto conto, peraltro, dei termini di erogazione del beneficio dal mese successivo a quello
della richiesta, non potranno essere acquisite nuove domande di Reddito di cittadinanza oltre
la data del 30 novembre p.v.
Nel caso di domande presentate all’Istituto per il tramite di intermediari, verrà consentita,
anche attraverso il canale dell’interoperabilità, la trasmissione di tali domande fino alla data
del 20 dicembre p.v., purché presentate dagli utenti presso gli intermediari entro la scadenza
del 30 novembre p.v.
La data del 30 novembre p.v. rappresenta anche il termine indicato dall’articolo 19, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, di modifica dell’articolo 13, comma 5,
del decreto-legge n. 48/2023, per la comunicazione da parte dei servizi sociali dell’eventuale
presa in carico dei nuclei familiari che cessano la fruizione del beneficio alla settima mensilità.
Tenuta presente tale ultima scadenza, i nuclei che hanno fruito della settima mensilità del
reddito di cittadinanza ad ottobre senza avere i requisiti per la prosecuzione della fruizione,
potranno ricevere il pagamento della rata di novembre, il 15 dicembre, purché nel frattempo
risultino presi in carico dai servizi sociali, mentre la mensilità di dicembre, ove dovuta, verrà
corrisposta il giorno 27 dello stesso mese.
Nel caso in cui, invece, tali nuclei familiari non
risultino presi in carico, cesseranno dalla fruizione della misura.
Alle medesime scadenze del 15 e del 27 dicembre, si procederà a corrispondere gli eventuali
pagamenti arretrati nonché quello del corrente mese, ai nuclei già sospesi cui, per effetto della
presa in carico da parte dei servizi sociali, sia riconosciuta la prosecuzione del beneficio.
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