Vittima di violenze: ok al distacco presso altra sede di lavoro

Vittima di violenze: ok al distacco presso altra sede di lavoro.  Una dipendente dell’Ufficio del processo presso il tribunale di Catania ha chiesto e ottenuto la proroga del distacco presso un’altra sede lavorativa, a tutela della sua incolumità. 8 mag 2024 - Dopo essere stata assunta a tempo determinato, la dipendente è stata vittima di violenze, regolarmente denunciate, che l’hanno costretta a chiedere il distacco dalla propria sede lavorativa perché non si sentiva più al sicuro. Il Tribunale di Catania le aveva però concesso il distacco fino a settembre 2024. Nel frattempo, la donna aveva denunciato altri reati contro la sua persona e il ritornare nella sede assegnatagli avrebbe messo a serio repentaglio la sua incolumità. Per tale ragione si è rivolta allo studio legale Leone-Fell & C. per ottenere la necessaria tutela. “Vista la gravità della situazione, abbiamo inoltrato un’istanza al ministero di Giustizia – spiegano i legali Francesco Leone, Simona Fell e Davide Marceca ch

Sciacca pagherà solo la metà del danno erariale che ammonta ad € 116.438,38

PRESUNTO DANNO ERARIALE DI 398.753,13 DI EURO: LA PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI ASSOLVE IL DIRIGENTE DELL’ ITL DI MESSINA LO CONTI VENERANDO E CONDANNA IL DIRIGENTE SCIACCA GAETANO AL PAGAMENTO DEL DANNO ERARIALE DI EURO 116.438,38.

11/02/2024 - Con atto di citazione del 2023 la Procura Regionale presso la Corte dei conti per la Regione siciliana ha contestato ai Dott.ri Sciacca Gaetano, Garigali Giovanna, e Lo Conti Venerando, inqualità di Dirigenti in servizio presso dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Messina, la causazione di un asserito danno erariale corrispondente alla complessiva somma pari a euro 398.753,13, in quanto nella loro qualità di Dirigenti apicali non avrebbero esitato alcuni procedimenti sanzionatori nel termine di prescrizione previsto dalla l. 689/1981.

In particolare, la Procura Regionale presso la Corte dei Conti ha contestato al Dott. Lo Conti

Venerando, n.q. di Dirigente in servizio presso il I.T.L. di Messina, negli anni dal 2012 al 2014, e

successivamente dal 2019 al 2022, l’asserita mancata adozione di numerose ordinanze di

ingiunzione di all’art. 18 della L. n. 89/81, relative agli anni dal 2013 al 2014, entro il termine

prescrizionale di 5 anni.

Proprio per tale ragione la Procura ha convenuto in giudizio tutti i dirigenti che si erano avvicendati

negli incarichi apicali nel corso dei cinque anni dal momento dell’accertamento fino alla notifica

dell’ordinanza ingiunzione.

Al fine di difendere la propria posizione in ordine a tale giudizio il Dirigente Lo Conti ha conferito

mandato difensivo agli Avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, i quali nel corso del

processo volto ad accertare una eventuale responsabilità amministrativa hanno dedotto

l’infondatezza della prospettazione accusatoria della Procura Regionale della Corte dei Conti e la

non imputabilità dei fatti contestati al Dirigente loro assistito.


Preliminarmente, gli Avv.ti Rubino e Valenza nel corso del predetto giudizio di danno erariale

hanno evidenziato che i fatti oggetto di accertamento da parte della Procura Regionale erano emersi

solo grazie alla diligenza e alla correttezza del proprio assistito, il quale, a seguito di una

ricognizione generale dell’arretrato delle pratiche in lavorazione, disposta in occasione del suo re

insediamento nell’incarico avvenuto nel 2019, aveva notato che con riferimento a più di 300

rapporti relativi ad illeciti contravvenzionali contestati o notificati negli anni 2013 e 2014, non

erano state emesse le ordinanze ingiunzioni da parte del dirigente del Servizio pro tempore che lo

aveva preceduto (il Dott. Sciacca Gaetano), con conseguente mancato introito di sanzioni

pecuniarie.


In particolare, gli Avv.ti Rubino e Valenza nel corso del giudizio hanno eccepito la non imputabilità

dei fatti contestati dalla Procura Contabile al Dirigente Lo Conti in quanto, nel periodo in cui 

l’incarico era stato ricoperto dall’ing. Lo Conti l’Ufficio aveva sempre mantenuto un elevato grado

di produttività.

Inoltre, in ossequio al principio cronologico nella organizzazione del lavoro, nel corso del 2013 e

del 2014, l’Amministrazione non avrebbe in alcun modo potuto definire i procedimenti avviati con

gli accertamenti dello stesso anno, dovendo invece dare la priorità ai procedimenti più risalenti.

Al contrario, il Dott. Lo Conti Venerando era tenuto ad esitare i procedimenti pendenti da un lasso

maggiore di tempo ed oramai prossimi alla scadenza.


Pertanto, i predetti legali hanno evidenziato come in forza del criterio cronologico, l’Ing. Lo Conti

Venerando non avrebbe materialmente potuto definire i procedimenti così recenti in soli due anni,

ma che tale responsabilità si sarebbe dovuta ascrivere al più al Dirigente subentrante, ovvero al

Dott. Sciacca, in servizio presso l’ITL di Messina negli anni dal 2015 al 2019.


Ed ancora, gli Avv.ti Rubino e Valenza altresì hanno evidenziato come compete al Dirigente

subentrante, appena insediatosi, l’onere di avviare una ricognizione dello stato dell’attività svolta, in

modo da predisporre gli eventuali correttivi ed assicurare un costante monitoraggio.

In totale adesione alle difese degli Avv.ti Rubino e Valenza, con Sentenza del 18.12.2023, la Corte

dei Conti –Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, ha accertato che la condotta posta in

essere dai Dott.ri Lo Conti e Garigali Giovanna non risulta macroscopicamente differente da

quella da quella che ci si sarebbe potuti attendere da un dirigente pubblico al loro posto, non

potendo gli stessi essere ritenuti responsabili per il danno di responsabilità erariale a loro imputato.

Per l’effetto, il Giudice ha accertato la responsabilità del dott. Sciacca Gaetano, in quanto ricopriva

l’incarico al momento in cui il termine per la prescrizione è spirato, applicando altresì il potere

riduttivo.

Pertanto, il solo dott. Sciacca Gaetano è stato condannato al pagamento di un importo pari alla metà

del danno erariale originariamente contestato, e che ammonta ad euro 116.438,38.

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