Sud chiama Nord: "ATM, Il Tar ha buttato nel cesso il decreto dell’assessorato alle Infrastrutture"

SUD CHIAMA NORD: “Il TAR ci dà ragione. La legge non si piega alle lobby del trasporto pubblico locale”. Il TAR di Catania ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Messina, sospendendo il provvedimento con cui la Regione Siciliana – sulla base di una circolare priva di fondamento normativo – aveva vietato all’ATM di proseguire il servizio di trasporto pubblico urbano esteso al Comune di Villafranca Tirrena. Messsina, 15 ott 2025 - La decisione dei giudici amministrativi conferma ciò che abbiamo sempre sostenuto: una circolare non può scavalcare la legge e non può essere utilizzata per mortificare la volontà del Parlamento siciliano.  “Il TAR – afferma Cateno De Luca, capogruppo di Sud chiama Nord – ha buttato nel cesso il decreto dell’assessorato alle Infrastrutture che, accogliendo il ricorso dei privati, voleva cancellare un servizio efficiente e apprezzato come quello dell’ATM verso Villafranca Tirrena. Avevamo ragione sulla bontà della norma e sulla correttezza dell’azion...

No Ponte sullo Stretto: 104 persone promuovono ricorso ex art. 840 contro la Stretto di Messina SpA.

Proposta una azione inibitoria collettiva contro la società Stretto di Messina S. p. A. da parte di 104 cittadini contrari alla realizzazione del Ponte. Il collegio di difesa, costituito da Aurora Notarianni, Giuseppe Vitarelli, Maria Grazia Fedele e Antonino De Luca, comunica: “Con questo ricorso vogliamo ottenere la cessazione immediata da parte della società di ogni atto o comportamento pregiudizievole dei diritti e degli interessi collettivi all’ambiente, alla salute e allo sviluppo sostenibile nell’area dello stretto di Messina”

17 giugno - Su incarico ricevuto da 104 persone gli avvocati Aurora Notarianni, Giuseppe Vitarelli, Antonino De Luca (del Foro di Messina) e Maria Grazia Fedele (del Foro di Reggio Calabria), il 13 giugno hanno promosso la suddetta azione, depositando telematicamente un ricorso ex art. 840 sexiesdecies c.p.c. al Tribunale di Roma (Sezione Imprese), contro la Stretto di Messina S. p. A. 

Si tratta, in particolare, di un’Azione Inibitoria Collettiva per chiedere al giudice di accertare la responsabilità della società ed il danno ingiusto causato per la violazione del dovere di diligenza, correttezza e buona fede proseguendo nell’attività per la realizzazione dell’opera nonostante il ponte sullo stretto di Messina non abbia alcun reale interesse strategico e non è fattibile sotto i profili ambientali, strutturali ed economici.

 

I 104 privati cittadini che hanno intrapreso questa azione vivono e amano le due sponde dello Stretto di Messina ed hanno un interesse comune alla tutela del paesaggio, del patrimonio storico e archeologico, dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi ed intendono porre in essere ogni attività necessaria a preservare il territorio, la qualità della vita, la salute e il benessere anche nell’interesse delle future generazioni. 

 

I ricorrenti, con questa class action, narrano la storia della società e del progetto ed evidenziano la fondatezza delle proprie ragioni sostenendo che il decreto cd ponte - che ha resuscitato atti e soggetti - è costituzionalmente illegittimo e contrario alla normativa europea ed in conseguenza denunziano l’illegittimità dell’operato della società guidata da Pietro Ciucci, per violazione di numerose norme interne ed eurounitarie, oltre che internazionali.

 

Nel ricorso sono indicate le norme violate, gli interessi sovraindividuali da tutelare ed anche il pregiudizio sulle sfere giuridiche individuali e collettive per il pregiudizio di natura patrimoniale e non patrimoniale causato. 

 

Il collegio di difesa precisa: “Questo ricorso mira ad accertare e dichiarare ammissibile e fondata l’azione inibitoria collettiva proposta. Vogliamo, così, ottenere la cessazione immediata da parte della società Stretto di Messina, di ogni atto o comportamento pregiudizievole dei diritti e degli interessi collettivi e diffusi e giuridicamente protetti, di ogni attività tendente all’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, di ogni comportamento relativo al riavvio dell’attività di progettazione dell’opera e, per l’effetto, ordinare la cessazione immediata di ogni attività negoziale, della stipula di atti aggiuntivi, unilaterali e contrattuali, onerosi e non e di ogni deliberazione del CdA, di ogni atto o documento prodotto nel procedimento innanzi alla Commissione VIA VAS e  alla Conferenza dei servizi e ordinare la cessazione di ogni attività connessa e conseguente idonea a reiterare la condotta pregiudizievole degli interessi collettivi e omogenei meritevoli di tutela e vietarne la reiterazione. Adesso, dopo il deposito del ricorso, attendiamo la data di fissazione dell’udienza”. 


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