Trasporto aereo:
lo sciopero di oggi non è “circostanza eccezionale”
Confconsumatori: “Spetta ai passeggeri la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento
comunitario per come statuito dalla Corte di Giustizia Europea”
Messina, 7 settembre 2024 – Lo sciopero del trasporto aereo previsto per oggi, sabato 7 settembre
2024, causerà disservizi ai passeggeri che dovranno spostarsi con le compagnie Ita Airways e Wizz Air:
molti voli subiranno infatti cancellazioni e ritardi. Come prevedibile, torneremo ad ascoltare il solito disco
rotto delle compagnie secondo le quali lo sciopero è una “circostanza eccezionale” che, in base al
Regolamento Comunitario n. 261/2004, esclude il diritto dei passeggeri a ricevere la compensazione
pecuniaria. Tuttavia, in questo caso, le cose stanno diversamente, come ha chiarito la Corte di Giustizia
Europea con la propria consolidata giurisprudenza sul punto: per alcuni scioperi non vale, infatti, la
nozione di circostanza eccezionale.
IL REGOLAMENTO COMUNITARIO – La Corte ha stabilito che la nozione di “circostanze
eccezionali”, ai sensi del Regolamento n. 261/2004, dev'essere interpretata restrittivamente. La scelta del
termine “eccezionali” testimonia la volontà del legislatore di includere solo le circostanze su cui il vettore
aereo operativo non ha alcun controllo. Dunque, un vettore aereo che abbia a che fare con uno sciopero del
suo personale motivato da rivendicazioni connesse alle condizioni di lavoro e di retribuzione non può
sostenere di non avere alcun controllo su tale movimento; sia nel caso di Ita Airways che di Wizz Air si tratta
di sciopero dei dipendenti delle due compagnie per controversie di lavoro interne. Ne consegue che nessun
diritto può essere negato ai passeggeri a cui, in caso di cancellazione o di ritardo superiore alle tre ore,
dovrà essere corrisposta la compensazione nella misura di 250, 400 e 600 euro in base alla lunghezza della
tratta.
IN CASO DI CANCELLAZIONE – Se il volo viene cancellato, il passeggero può scegliere se essere
riprotetto – cioè se ricevere un biglietto per un volo alternativo – o se ottenere il rimborso per intero del
prezzo pagato. La compagnia ha l’obbligo di offrire la riprotezione, ma la scelta è rimessa al passeggero
che decide liberamente cosa fare.
Spetta, in ogni caso, l’assistenza e quindi pasti, bevande e pernottamento se necessario.
Anche in presenza di uno sciopero, infine, vi sono delle fasce orarie nelle quali i voli devono regolarmente
essere effettuati: dovrà essere garantita la regolare circolazione di tutti i voli, inclusi i voli charter,
programmati in partenza, secondo gli orari pubblicati, nelle fasce orarie dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 18.00
alle 21.00, nonché dei voli internazionali in arrivo entro mezz’ora dalla scadenza delle stesse fasce.
“Ci
auguriamo responsabilità da parte delle compagnie che, oltre a dare la massima assistenza ai passeggeri in
aeroporto, confidiamo provvederanno a corrispondere indennizzi e risarcimenti, evitando di sfiancare i
consumatori con illegittimi dinieghi e costringendoli così ad agire in giudizio per ottenere i propri diritti”,
commenta il presidente di Confconsumatori APS, Federazione provinciale di Messina, Carmen Agnello
PER ASSISTENZA – I viaggiatori che desiderassero ricevere informazioni e assistenza potranno contattare
Confconsumatori inviando un’e-mail all’indirizzo confconsumatori.messina@gmail.com , oppure
telefonando, nelle ore pomeridiane, al recapito: 351.8647740.
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