Maghi, medium, veggenti e guaritori: Rapporto 2024, in Sicilia 1.500 maghi e 100.000 clienti per una spesa di 60 milioni

Osservatorio Antiplagio, pubblicato il Report sui Maghi 2024. Venerdì 17 maggio, a 30 anni dalla sua fondazione, Osservatorio Antiplagio ha pubblicato il nuovo Rapporto 2024 "Magia, pseudoscienze, intelligenza artificiale ed altre dipendenze". Questi i dati del Rapporto, pubblicato anche nella pagina antiplagio.org/rapporto24.htm. Segnalazioni pervenute ad Osservatorio Antiplagio in 30 anni (da maggio 1994 a maggio 2024): 28.000. Roma, 17 maggio 2024 - NUMERO DI MAGHI - VEGGENTI, MEDIUM E GUARITORI - IN ITALIA (PER REGIONE) E SPESE ANNUE PER I CONSULTI IN STUDIO: 10% del totale (il 90% dei consulti avviene online o al telefono) 1) LOMBARDIA: Numero maghi 2.500 - Clienti 180.000 - Spesa: 90 milioni 2) CAMPANIA: Numero maghi 2.200 - Clienti 150.000 - Spesa 80 milioni 3) LAZIO: Numero maghi 2.000 - Clienti 140.000 - Spesa 75 milioni 4) SICILIA: Numero maghi 1.500 - Clienti 100.000 - Spesa 60 milioni 5) PIEMONTE: Numero maghi 1.200 - Clienti 85.000 - Spesa 50 milioni 6) PUGLIA

SMS, MOLESTIE E PROMISCUITÀ SESSUALE

• SMS: CHI PER SALVARSI E CHI PER PROSTITUIRSI
07/07/2010 – Marcata disinvoltura e promiscuità sessuale ed una altrettanto considerevole deprivazione culturale, in un soggetto proveniente da un contesto familiare scadente, con tasso di responsabilità personale pressoché nullo, è quasi sempre alla base di comportamenti che con le nuove tecnologie trovano terreno fertile per azioni che integrano fattispecie di reati di ‘nuova generazione’. Con sentenza 10444 del marzo 2006, ad esempio, la Cassazione ha dato una chiara interpretazione
di come un MMS diventi reato (cfr. Cassazione , sez. V penale, sentenza 27.03.2006 n° 10444).
Sulla stessa falsariga, con la pronuncia 16215 dell’11 maggio c.a., la Corte ha descritto con chiarezza come l’SMS possa diventare reato. Per SMS sono da intendersi i cosiddetti ‘messaggini’, essendo l’acronimo di Short Message System.

Già in data 27 marzo 2006 la Cassazione aveva riscontrato attraverso gli MMS la violazione del codice penale (art. 615 bis), che vieta le illecite interferenze nella vita privata altrui. Lo stesso vale per gli sms, attraverso i quali è possibile incorrere in fattispecie di reati sanzionabili penalmente, come accaduto nel caso succitato.
Più recentemente la Cassazione ha confermato la condanna di una donna rea di avere inviato 5 sms molesti nell’arco di due giorni riportando in essi “asserite espressioni in termini sprezzanti nei confronti del destinatario». Il Tribunale aveva ritenuto quei pochi sms “lesivi della dignità oltre che del decoro e dell’onore della persona offesa».

Contro tale decisione è stato presentato ricorso dall'autrice degli sms, ma le motivazioni addotte a sua discolpa sono state ritenute manifestamente infondate e il ricorso dichiarato addirittura inammissibile (606 n. 3 Cpp) dalla Suprema Corte, che ha considerato del tutto legittima la condanna della donna per il reato di molestia che - si legge - «può essere arrecata anche mediante l’invio di brevi messaggi di testo».
La donna condannata, ovviamente, è stata pure condannata al pagamento delle spese processuali, in simili casi il più delle volte rilevanti.

Per le parti offese è sempre meglio uscire allo scoperto, vincere i timori e il ritegno, e denunciare, consapevoli di trovarsi molto probabilmente di fronte a persone di scarso livello morale, pronte a ripetere i loro volgari gesti, con altrettanto volgare petulanza e sfrontatezza, sovente attribuendo ad altri i propri comportamenti ossessivi e maniacali.

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