Scorie nucleari: anche a Trapani il NO assoluto al deposito nazionale di rifiuti radioattivi

Manifestazione NO deposito scorie. Ciminnisi (M5S): "Auspichiamo presa di posizione di maggioranza e Governo di centrodestra".  La deputata ARS Cinqustelle Cristina Ciminnisi presente, unitamente alla coordinatrice Territoriale del M5S Francesca Trapani, alla manifestazione contro le scorie nucleari avvenuta a Trapani. Trapani, 2 maggio 2024  – "Come abbiamo già fatto a Segesta, anche a Trapani, oggi abbiamo manifestato il nostro NO assoluto al deposito nazionale di rifiuti radioattivi nei nostri territori. Come MoVimento 5 Stelle Sicilia, lavoreremo perché l’ARS approvi la mozione affinché Trapani e Calatafimi non diventino la pattumiera d’Italia. Ci preoccupa il fatto che non abbiamo ancora ascoltato un NO altrettanto deciso da parte della maggioranza di centrodestra, né da parte del Governo Regionale. Al contrario, sembrano giungere da autorevoli rappresentanti del territorio preoccupanti voci di 'disponibilità a valutare' le 'opportunità economiche'.

DIRIGENTI SCOLASTICI, IL CONCORSO ANNULLATO: CI SONO GIUDICI A BERLINO (E A PALERMO)

05/02/2010 - Il 27 gennaio il TAR ha dato ragione ai presidi vincitori del concorso ordinario del 2004 e ha sospeso le procedure che l’USRS aveva avviato in applicazione della sentenza del CGA che annullava il concorso:

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
ORDINANZA
- sul ricorso numero di registro generale 60 del 2010, proposto da ... rappresentata e difesa dall'avv. ... con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo ...
contro
- il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliataria per legge in Palermo, via A. De Gasperi 81,
nei confronti di … ad opponendum di ...
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti … con domicilio eletto presso … per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
- della determinazione adottata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia di avviare il procedimento di
rinnovazione della procedura concorsuale di cui al D.D.G. 22.11.04 risultante dalla comunicazione di avvio del procedimento del 22.12.09, limitatamente alla parte in cui dispone che tale procedimento rinnovativo
sia condotto nei confronti di tutti i concorrenti che nel procedimento originario avevano espletato ambedue le prove d'esame;
- del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. AOO.DIRSI.REG.UFF.245 dell'8 gennaio 2010.
Visto ... Visti ...
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2010 il Presidente dott. Nicolò Monteleone e uditi
per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
- RITENUTO che il ricorso si appalesa ammissibile, in quanto, con le sentenze nn. 477/09 e 478/09, il C.G.A.
ha fatto espressamente “salvi ovviamente gli ulteriori provvedimenti della Amministrazione”, per cui deve ritenersi che il giudicato abbia lasciato all'Amministrazione un qualche margine di discrezionalità in sede di riedizione del potere amministrativo, e in tal caso, secondo costante elaborazione giurisprudenziale, i nuovi provvedimenti rimangono soggetti all'ordinario regime di impugnazione anche quando si discostino dai criteri indicati nella sentenza (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 18 maggio 2007, n. 2527; 20 luglio 2009, n. 4554; sez. V, 23 gennaio 2008, n. 131);
- CONSIDERATO che sussiste l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che, ad un sommario esame, i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris, in quanto le perplessità suscitate dalle decisioni del C.G.A. nn. 1064 e 1065/2009, che
- da una parte, ritengono “pacifico” che “l’annullamento giurisdizionale della deliberazione di nomina della commissione giudicatrice di procedure concorsuali produce l’effetto della caducazione di tutte le operazioni di valutazione effettuate da detto organo” e che “l’iter procedimentale non possa essere ripreso dalla valutazione degli elaborati (dell’interessata)”, per cui sembra di capire che la rinnovazione del procedimento concorsuale debba partire, appunto, dalla nuova valutazione degli elaborati di tutti i candidati, essendo stato “travolto” “il complesso delle operazioni poste in essere da entrambe le due sottocommissioni”,
- dall’altra, vi si afferma che “devono essere assunte misure idonee alla rinnovazione dell’intera procedura”,
senza, tuttavia, specificare se trattasi della procedura di correzione degli elaborati da parte di una nuova Commissione (come, peraltro, agevolmente si desume dalle sentenze dello stesso C.G.A. nn. 477/09 e 478/09) ovvero della ripetizione ex novo delle due prove scritte del concorso;
non possono che essere risolte alla stregua del “generale principio della conservazione degli atti giuridici operante in tutti i settori dell'ordinamento, ma che nel diritto amministrativo assume una valenza rafforzata, in relazione alle specifiche regole di economicità dell'azione amministrativa e del divieto di aggravamento del procedimento, per cui la concreta portata dell'annullamento va circoscritta, rigorosamente, soltanto agli atti effettivamente toccati dalle accertate illegittimità”.
Pertanto, “in ragione di tale principio, la rinnovazione del procedimento deve limitarsi solo alle fasi viziate ed a quelle successive,conservando l'efficacia dei precedenti atti legittimi del procedimento” (cfr., fra le tante, da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 29 febbraio 2008, n. 754; sez. V, 28 maggio 2009, n. 3284; 21 gennaio 2001 n. 340 del21.1.2002; sez. VI n. 422 del 7.2.2004). Sicché, dovendosi tenere conto del principio secondo il quale “utile per inutile non vitiatur”, l'annullamento di un procedimento deve limitarsi agli atti viziati ed a quelli ad essi inscindibilmente connessi, ma non anche a quelli (o a quelle fasi) che abbiano una loro indipendenza oggettiva e funzionale (Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 2008, n. 4269);
- CONSIDERATO, altresì, che il suddetto canone è conforme ai principi di legalità, imparzialità e buon
andamento dell'azione amministrativa espressi dall'articolo 97 della Costituzione: sarebbe irragionevole ed illogico, nonché contrario ai parametri di efficienza, efficacia, economicità, speditezza ed adeguatezza dell'azione amministrativa annullare interamente un procedimento amministrativo quando soltanto una parte di esso è viziata ed il vizio non ha conseguenze invalidanti su tutti gli effetti che esso è destinato a produrre (in tal senso, Cons. Stato, sez. IV, 30 settembre 2002, n. 4983; T.A.R. Lazio, sez. I, 8 maggio 2008, n. 3737, nella quale si ribadisce che “l'annullamento di un atto di procedura concorsuale determina il travolgimento automatico di quelli adottati successivamente e che nello stesso atto trovano il loro presupposto e fondamento. Peraltro, in virtù del generale principio della conservazione degli atti giuridici, nonché di quello ugualmente operante di economicità dell'azione amministrativa e del divieto di aggravio del procedimento, la concreta portata dell'annullamento degli atti amministrativi va limitata esclusivamente a quelli effettivamente toccati dall'accertata illegittimità; pertanto, la rinnovazione del
procedimento deve limitarsi solo alle fasi viziate, e, naturalmente, a quelle successive, conservando i precedenti atti legittimi dello stesso procedimento piena efficacia e validità. In altri termini, non è necessaria la completa rinnovazione di tutto l'iter procedimentale, ben potendo mantenersi l'efficacia degli atti anteriori in ordine ai quali non sussistano altre ed ulteriori ragioni demolitorie”);
- RITENUTO che, nel caso in esame, il giudicato formatosi sulle sentenze del CGA nn. 477/09 e 478/09 investe esclusivamente l’attività valutativa che è stata posta in essere dalle due sottomissioni (nominate il 10 febbraio 2006, e cioè successivamente alle date in cui si erano svolte le prove scritte: 25 e 26 gennaio 2006), per cui, sulla base dei citati principi e del pacifico, consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato dallo stesso C.G.A. nelle citate decisioni nn. 1064/09 e 1065/09, tutta la precedente attività procedimentale non può ritenersi travolta siccome inficiata da una sorta di invalidità a ritroso;
- CONSIDERATO, ancora, che in sede di rinnovazione del procedimento valutativo delle prove scritte dei candidati è possibile rispettare la regola dell’anonimato, convocando una nuova commissione che dovrà osservare, al riguardo, adeguate garanzie (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 30 maggio 2007, n. 2775 – richiamata nelle suddette decizioni nn. 1064/09 - secondo cui detta regola è rispettata con “l'inserimento dell'elaborato da riesaminare fra un numero congruo di elaborati (con un minimo di dieci) estratti fra quelli all'epoca redatti nell'ambito del medesimo concorso, attribuendo anche a questi ultimi, ma ai soli fini di assicurare l'anonimato, un proprio giudizio o punteggio”); nel caso in esame, detta operazione è, all’evidenza, agevolata dalla integrale correzione di tutti gli elaborati consegnati dai candidati nei predetti giorni 25 e 26 gennaio 2006, che possono essere resi anonimi con pochi accorgimenti (cancellazione dei voti precedentemente attribuiti e dei precedenti numeri identificativi dei candidati, inserimento degli elaborati in nuove buste, provviste di nuovi numeri identificativi progressivi, all’interno delle quali saranno collocate le buste piccole contenenti le generalità dei candidati);…
“Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione seconda, accoglie la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe indicato, nei limiti di cui in motivazione. Spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 27 gennaio 2010, con l'intervento dei Signori Magistrati: Nicolò Monteleone, Presidente, Estensore
Cosimo Di Paola, Consigliere - Maria Barbara Cavallo, Referendario”.


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Nella foto la Reggia denominata “sans souci” di Federico il Grande di Germania a Potsdam, che ho avuto il piacere di visitare col presidente regionale dell’ANP e le nostre rispettive signore (quando non ci lanciavamo frecciatine). Il re si accorse che il mulino preesistente era più alto della reggia e ordinò di abbatterlo. Ma il mugnaio ricorse al giudice, a Berlino, e il giudice gli diede ragione: il mulino è ancora lì, più alto della reggia.
Quindi, dove non sono riusciti i partiti e i sindacati, cominciano a ottenere risultati gli stessi presidi che rischiavano il licenziamento, pagandosi di tasca gli avvocati e non rinunciando ad aver fiducia nella Giustizia di questa nostra malconcia democrazia.
Il caporedattore di “Repubblica” di Palermo comincia a cambiare atteggiamento e pensiamo che e si batterà per l’applicazione di questa sentenza, visto che lui è per la legalità e prende in giro i presidi che non lo sarebbero. Staremo a vedere. Intanto dobbiamo registrare che lo stesso giorno dell’esame del procedimento, la cronaca palermitana di Repubblica pubblicava un offensivo articolo contro i presidi che difendevano il loro posto di lavoro e il superamento senza trucchi nel concorso.
Ma già domenica 31 gennaio il quotidiano doveva dare spazio al preside Giorgio Cavadi che poteva pubblicare un intervento, questo sì di alto profilo.
Il contenzioso non è però terminato e la sentenza scatena diverse interpretazioni. Crediamo che a questo punto sia necessaria l’iniziativa del MIUR nel bandire un concorso riservato ai presidi vincitori per evitare che il contenzioso diventi interminabile e che in Sicilia non possa essere più espletato un concorso senza che i ricorsi ne blocchino l’esito. Le scuole hanno bisogno di certezze e l’idea di eliminare il doppio giudizio nella magistratura amministrativa non pare del tutto da scartare.

A proposito di legalità, dobbiamo registrare che i sindacati (GILDA e CGIL) continuano a indire assemblee in difformità delle norme del CCNL. In particolare le assemblee continuano a non essere convocate nelle prime ore di lezione o nelle ultime, ma in orario non coincidente, in modo tale da rendere impossibile l’attività didattica per tutta la giornata. Convocare un’assemblea dalle ore 8,30 alle ore 11,30, (GILDA) nelle scuole in cui l’orario di lezione inizia alle ore 8,00, vuol dire lasciare a casa gli studenti per tutta la giornata. I sindacati dicono di fare riferimento alla contrattazione regionale decentrata, ma evidentemente non se la sono neppure letta perché proprio alla fine di quel documento sta scritto che l’accordo vale solo in riferimento al CCNL del 2004 e quindi oggi non risulta valido. Non ci resta che sperare che, chi contratterà coi sindacati sulla testa delle scuole, eviterà di svendere l’attività didattica e cercherà di cautelare il diritto allo studio degli allievi, e non il diritto al mercatino del personale in orario di servizio, spacciato come assemblea. Non siamo né reazionari né conservatori, siamo solo persone serie che vorrebbero che la scuola statale funzionasse. Chiediamo l’intervento di vigilanza della Direzione Generale. In caso contrario comunicheremo i danni alla Corte dei Conti.


A proposito di legalità, altro punto dolente è quello del POR precari. Doveva essere la soluzione al problema del precariato e si sta rivelando un pasticcio senza fine. I precari dovevano iniziare a lavorare il 1° dicembre in modo da concludere l’attività il 30 maggio e invece il 29 gennaio riceviamo una lettera che ci dice le stesse cose che già sapevamo il 29 settembre. Intanto rimaniamo perplessi di fronte alla decisione di salvaguardare solo docenti di sostegno, di italiano e di matematica e gli assistenti amministrativi. … E gli altri? Perché no gli assistenti tecnici o i bidelli? O i docenti di diritto o gli ITP?. Siamo a febbraio e ancora siamo in alto mare. Dunque i precari lavoreranno per sei mesi da 1° marzo al 30 agosto? E che faranno in estate? Garantiranno in estate il successo scolastico di chi?
Ripetiamo un concetto semplice: date i soldi ai consigli d’istituto, dategli i poteri di individuare i bisogni e di reclutare i precari. Poi licenziate i presidi se non raggiungono gli obiettivi. Ma per carità fate funzionare le cose e non sprecate le risorse. Naturalmente voglio sperare che nessuno si sogni che siano le scuole ad anticipare gli stipendi ai precari o i presidi a firmare i contratti. Le scuole sono già in rosso sul conto corrente e avanzano dal MIUR in media 200.000 euro a testa (a partire dai soldi per gli esami di Stato del 2004 a finire alle spese per supplenze del 2009) e qui tra un po’ ci vengono a pignorare le scrivanie.

Roberto Tripodi, robertotripodi@virgilio.it 3473904596
Presidente regionale ASASI
Preside ITI Volta Palermo
Consulente della V Comm. Legisl. A.R.S.



BANDO CORSO CONCORSO ORDINARIO MIUR del 22/11/2004

Innanzitutto i numeri: su 1571 partecipanti alle prove scritte, oggi sono in servizio 378 Dirigenti scolastici dei quali 20 in altre regioni, immessi in ruolo dall’a.s. 2007/2008 al 2009/2010.
Il concorso ordinario bandito precedentemente a questo del 2004, risale al 1991; tutti i dirigenti immessi in ruolo successivamente hanno partecipato a procedure concorsuali Riservate. I partecipanti al concorso del 2004 non sono stati chiamati in causa e non hanno avuto la possibilità di difendere i loro diritti. Gli stessi hanno operato in modo deontologicamente corretto nel rispetto del valore del ruolo di dirigente dello Stato, di cui erano stati investiti e a tutela dell’immagine e della legittimità dello Stato stesso. Hanno subito un linciaggio mediatico di violenza inaudita senza reagire e pensando che la legittimazione data dallo Stato non potesse essere messa in discussione da persone il cui valore professionale non veniva riconosciuto per ben tre volte. Sono stati lesi concretamente nel ruolo, nella dignità e nella identità professionale e sono stati delegittimati nelle stesse sedi in cui operano anche a seguito di pesanti attacchi personali. Unica colpa è di avere partecipato ad un concorso pubblico ed avere superato tutte le prove previste, in particolare, dopo aver superato due prove orali, hanno frequentato, come previsto dal bando, un corso di formazione della durata di 9 mesi; durante questo corso, oltre alle attività in presenza, sono state svolte attività on line sul sito dell'INDIRE e ciascuno ha prodotto dei lavori individuali che sono stati valutati da responsabili della piattaforma. Infine i futuri dirigenti hanno svolto 80 ore di tirocinio presso una istituzione scolastica con la guida di un DS tutor e hanno prodotto un progetto e una relazione finale. Insomma alla fine di tutto il percorso del Concorso e del corso di formazione, i dirigenti vincitori del concorso hanno avuto altri momenti in cui le loro competenze professionali sono state valutate da soggetti diversi dalla commissione esaminatrice. E’ del tutto evidente che la mancata soluzione a questa complessa vicenda determinerebbe l’avvio di contenzioso sia in sede amministrativa che in sede civile per risarcimento danni, da parte di tutti coloro che ne hanno legittimamente diritto.

Il Coordinamento dei Dirigenti Sospesi

il testo riprodotto è tratto da www.asas.sicilia.it

Commenti

  1. COMPLIMENTI.
    SUA MOGLIE è SALVA!!

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  2. Difendere i propri interessi [o quelli delle proprie mogli] è giustissimo; farlo apparire pure nobile è assolutamente ignobile; specie quando l'operazione la fanno i duri e puri

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  3. i presidi "sospesi" non hanno nessun diritto, devono tornare a fare i docenti come ha sentenziato il CGA regionale perchè non hanno nessun diritto a rimanere nelle sedi loro assegnate e per ragioni di etica nei confronti dei mille e più che sono stati esclusi, devono rifare le prove scritte, come sappiamo piene di strafalcioni e di errori di grammatica. IGNORANTI

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