Incompetenza territoriale nel giudizio sull'appalto per la realizzazione in Sicilia di uno dei quattro termovalorizzatori. Il Tribunale di Milano "dichiara l'incompetenza per essere competente il Tribunale di Palermo, in ordine a tutte le domande proposte da Sicil Power e Daneco spa nei confronti dell'Agenzia regionale dei rifiuti e delle acque della Regione siciliana
Palermo, 5 gen. 2012 - La dichiarazione di incompetenza territoriale nel giudizio sull'appalto per la realizzazione in Sicilia di uno dei quattro termovalorizzatori e' stata resa dal Tribunale di Milano con sentenza n. 13808/2011 con questa formula: "dichiara l'incompetenza del Tribunale di Milano, per essere competente il Tribunale di Palermo, in ordine a tutte le domande proposte da Sicil Power e Daneco spa nei confronti dell'Agenzia regionale dei rifiuti e delle acque della Regione siciliana (ora assessorato dell'Energia e dei servizi di pubblica utilita' della Regione siicliana ) e di Allianz spa con termine per la riassunzione di mesi tre".
Identiche questioni saranno affrontate dal Tribunale di Milano rispetto agli altri raggruppamenti ammessi alla gara.
Anche il contenzioso svoltosi lo scorso 26 ottobre 2011, in sede cautelare presso il Tar Lazio, riguarda le medesime parti della sentenza n. 13808/2011.
Per quanto riguarda, invece, la procedura di gara, nel suo complesso considerata e in riferimento a tutti i raggruppamenti partecipanti, queste sono le conclusioni cui e' pervenuta all'unanimita' la Commissione bicamerale di inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti, presieduta dal prof. avv. on.le Gaetano Pecorella (parte terza, par. IV, pag. 113 e ss.):
"Queste le anomalie del bando di gara e del procedimento: ...la previsione di affidare agli operatori privati la facolta' di scegliere i siti dove ubicare i vari impianti; ...la previsione per cui gli offerenti avrebbero dovuto delimitare gli ambiti territoriali ottimali di propria competenza e, ove vi fossero state sovrapposizioni (assolutamente prevedibili e fisiologiche), il commissario delegato avrebbe potuto intervenire modificando la suddivisione al fine di evitare sovrapposizioni territoriali;
...la presentazione di offerte che non solo non determinavano alcuna sovrapposizione nei gruppi di ATO rispettivamente proposti ma, cosa ancora piu' singolare, coprivano interamente tutti gli ATO della Regione, nessuno escluso; evento questo che non e' credibile si sia verificato casualmente, a prescindere da un previo accordo;
...la sussistenza di una serie di elementi di collegamento soggettivo fra i vari raggruppamenti, elemento questo a sostegno di un previo accordo per la presentazione delle offerte; ...la costituzione di tre delle ATI che hanno presentato le offerte, lo stesso giorno e presso lo stesso notaio".
Sulla base di tali elementi e' stata dichiarata la nullita' della gara con D.P.Reg. n. 548/2010.
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