Vendita AGI, Antoci: “Operazione priva di trasparenza. Si applichi il Media Freedom Act”

Vendita AGI, Antoci (Capolista M5S Collegio “Isole”): “Operazione priva di trasparenza. Si applichi il Media Freedom Act”. Nota Stampa di Giuseppe Antoci, candidato capolista circoscrizione “Isole” alle elezioni europee col MoVimento Cinque Stelle 4 mag 2024 - "Lascia sgomenti la decisione di ENI, azienda partecipata dello stato, di trattare la cessione dell'agenzia di stampa AGI con il parlamentare leghista Angelucci. Un'operazione "folle", come giustamente definita da Giuseppe Conte. Altrettanto allarmante è il fatto che la vendita si stia realizzando mediante una trattativa privata in assenza di un bando di gara a tutela della trasparenza dell'operazione. Bisogna arginare condotte come queste applicando il "Media Freedom Act", legge europea per la libertà dei media tesa a proteggere i giornalisti e i media dell'UE da ingerenze politiche o economiche e ad evitare la concentrazione dei media sotto il controllo politico (come nel caso di Angeluc

ATO: IL COMUNE DI BROLO NON CI STA, DICA IL TRIBUNALE SE LE DELIBERE SONO ILLEGITTIME

“Se le nostre delibere solo illegittime lo dovrà dire un Tribunale, non certo una semplice nota. Noi andremo avanti e ci rivolgeremo alla Procura di Palermo, oltre a quelle di Barcellona e Patti, per denunciare le omissioni che secondo noi sono state fatte in questi mesi da quello stesso assessorato che oggi ci scrive..”



Brolo (Me), 12/03/2012 - La risposta da parte di Salvo Messina, alla nota di Vincenzo Emanuele, dirigente dell’assessorato ai rifiuti in Sicilia, è immediata, precisa, definita, circoscritta, piccata, e senza remore. Emanuele ha , di fatt

o, sottoscritto una lettera dalla quale si evince che il Comune di Brolo non ha la possibilità giuridica di gestire direttamente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, sottraendosi alla società d'ambito.
Di fatto l’atto d’imperio con il quale il Comune sta gestendo dal primo febbraio i rifiuti per il dirigente è nullo.

Ma questa nota giunge generica, e non è una risposta alle tante lettere che il comune di Brolo ha inviato da giugno dell’anno scorso e Messina aggiunge “Come avevamo preventivato, la regione si mette di traverso, lo fa' attraverso una Nota che riteniamo scomposta e priva di fondamento - aggiungendo - il dirigente dell'assessorato Vincenzo Emanuele, invece d'impugnare nelle sedi opportune la delibera del comune di Brolo Si limita a scrivere una nota ”.
Quindi ecco la nota inviata stamani oltre che alla stampa (è un atto dovuto ai cittadini siciliani che ormai da anni pagano lo scotto di una gestione rifiuti da anni inefficiente) e a tutti gli organi che hanno, anzi dovrebbero aver da dire la loro, sulla questione degli Ato e dei Rifiuti nell’Isola.

Salvo Messina precisa ancora “Mi chiedo come mai l’Assessorato non abbia mai visto le note e le denunce che da giugno ad oggi il mio comune ha inoltrato .
“Certo – a parlare è sempre Salvo Messina - ci rendiamo conto che in una macchina dal funzionamento "straordinario" in tema di rifiuti come quello della regione Sicilia , un comune che vuole risparmiare 200.000 euro in un anno ed interrompere la giocosa macchina crea debiti degli ATO può dar fastidio....ma questa e' un'altra storia di cui mi auguro le procure di Barcellona, Patti e ora anche Palermo a cui sono inviati i miei atti, vorranno sicuramente verificare

Il testo della nota inviata

Spett.Le
Dott. Enzo Emanuele
Dirigente Generale
dell’Assessorato dell’Energia e dell’Acqua
della Regione Sicilia

Spett.Le
Dott. Ing. Domenico Michelon
Soggetto Attuatore
dell’Ufficio del Commissario
Delegato per l’Emergenza Rifiuti
Via Catania, N. 2
Palermo

Spett.Le
Dott. Ing.Salvatoree
Commissario Liquidatore
dell’ATO ME 2 s.p.a. in liquidazione

Spett.Le
Tirreno Ambiente s.p.a.

Ill.mo Signor
Procuratore della Repubblica di Patti


Ill.mo Signor
Procuratore della Repubblica di Barcellona P.G.


Ill.mo Signor
Procuratore della Repubblica di Palermo

Ill.mo Signor
Procuratore Regionale
della Corte dei Conti

Ai Sindaci dei 38 Comuni
dell’ATO ME 2 s.p.a. in liquidazione


Oggetto: Riscontro nota prot. 12408 del 9 marzo 2012 a firma del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.


In riscontro all’oggettivata nota, con la quale si è contestata l’illiceità della deliberazione del Consiglio Comunale di Brolo n. 2 del 26 gennaio 2012, si evidenzia alle Autorità e Organi in indirizzo, al fine di stimolare l’attività di relativa competenza, che, con l’anzidetto deliberato del Civico Consesso, esecutivo e non impugnato, il Comune di Brolo ha posto in essere la doverosa attività di Legge per le ragioni esposte:
1) nel corpo della proposta della citata deliberazione consiliare n. 2/2012, che si allega perché possa essere conosciuta da tutte le Autorità in indirizzo.
2) con le note prot. n. 15392 in data 21 ottobre 2011 e prot. n. 15975 in data 28 ottobre 2010, inviate, tra gli altri, anche al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti in indirizzo, che si allegano perché possano essere conosciute da tutte le Autorità in indirizzo.

In particolare, si evidenzia che il Consiglio Comunale di Brolo ha revocato le deliberazioni con le quali era stato trasferito il servizio all’ATO in ragione del fatto che:
In particolare, come potrà evincersi dai predetti atti allegati alla presente, il Comune di Brolo non poteva continuare a mantenere la delega relativa all’esecuzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti nelle descritte situazioni di carenza di potere, illegittimità ed illiceità degli atti posti in essere da ATO ME 2 s.p.a. in liquidazione ai fini della indizione ed aggiudicazione della gara, i quali sono inspiegabilmente avallati e portati alle estreme conseguenze dal Dirigente del Dipartimento in indirizzo che suggerisce e stimola il Comune di Brolo e gli altri Enti Locali ad intervenire nella sottoscrizione del contratto di appalto stipulato tra ATO ME 2 s.p.a. in liquidazione e Dusty s.r.l..
La ricostruzione operata dal Dirigente del Dipartimento in indirizzo ha scientemente bypassato i reali presupposti di fatto e di diritto ai quali è stata ancorata la dette deliberazione consiliare n. 2/2012; ed ha offerto alle Autorità in indirizzo una lettura fuorviante e disancorata pure dal reale tenore della disciplina alla quale ha preteso di agganciarla, come potrà apprezzarsi:

1) Dalla lettura degli atti allegati alla presente.
2) Dal fatto che, a parte l’esaustività delle argomentazioni poste a sostegno del citato deliberato consiliare n. 2/2012, da sole idonee a supportarle la piena legittimità. le A.T.O, sono state soppresse dal Legislatore nazionale con l’art. 2, comma 186 bis, della l. 23 DICEMBRE 2009, N. 191 e s.m.i., la quale dispone che.

3) Nel nostro caso, la Regione Sicilia, in esecuzione della detta disciplina nazionale, ha adottato la L.R. Sic. 8 aprile 2010, n. 9, pubblicata in G.U.R.S. n. 12 aprile 2010, n. 18, la quale è entrata in vigore il 27 aprile 2010.
Il Legislatore Regionale, con l’art. 19 della L.r. Sic. n. 9/2010, disciplinante il periodo transitorio, ha attribuito agli AA.TT.OO. i poteri di gestione sino alla data del 31/12/2010 prorogato sino al 31/12/211 per effetto della deroga di cui alla disposizione commissariale 14 dicembre 2010, n. 28, pubblicata in GURS 31 dicembre 2010, n. 57 e alla Circolare dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 16 dicembre 2010, n. 2, pubblicata in GURS 31/12/2010, n. 57; e ciò ancorchè l’O.P.C.M. n. 3887/2010, non avesse conferito al Commissario per l’Emergenza Rifiuti in Sicilia, il potere di derogare all'articolo 1, comma 1-quinquies, del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modifiche in L. 26 marzo 2010, n. 42, che ha introdotto il citato comma 186 bis dell’art. 2 della L. 191/2009, che ha disposto la soppressione degli ATO con le descritte cadenze temporali.

4) Con l’Ordinanza n. 151 in data 14 novembre 2011, n. 151, all’art. 4, il Commissario per l’Emergenza rifiuti ha consentito la continuazione del servizio nelle ipotesi di cui ai commi 1.1., 1.2. e 1.3., nessuna delle quali è riferibile all’appalto indetto da ATO ME 2 s.p.a. in liquidazione ed aggiudicato a Dusty s.p.a. poiché: 1) Il contratto è stato stipulato per effetto di procedura ad evidenza pubblica indetta dopo l’operatività del regime transitorio; 2) il contratto non è stato stipulato in conformità alle previsioni di Legge sia perché la procedura è stata indetta successivamente all’operatività del periodo transitorio, condizione costituente sbarramento secondo il comma 1.1. della medesima Ordinanza commissariale; sia per le ragioni esposte dal Comune di Brolo con gli atti sopra richiamati ed allegati alla presente nota; 3) nel nostro caso non si versa in ipotesi di gestione diretta.
5) Con la citata circolare 16 dicembre 2011, n. 2, pubblicata in GURS 31 dicembre 2011 n. 57, successivamente alla detta Ordinanza commissariale n. 151/2011, l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha chiarito che, dopo il 31/12/2011, gli AA.TT.OO. sarebbero stati carenti di potere ed il servizio di gestione dei rifiuti sarebbe dovuto essere svolto dai Comuni.

6) Nel suddetto quadro nessuna rilevanza hanno le Leggi che hanno prorogato il termine generale di definitiva soppressione degli ATO a prescindere dall’adozione o meno delle leggi regionali di recepimento; e ciò perché nel nostro caso si è realizzata la condizione di cui al citato comma 186 bis in quanto è entrata in vigore la L.R. Sic. n. 9/2010 attuativa del ridetto comma.

7) Come noto, su direttiva del medesimo Dirigente Generale cui si risponde, la gran parte dei Comuni dell’ATO ME 2 s.p.a. stanno effettuando la riscossione della T.I.A. in proprio anche in ragione del fatto che l’ATO è riuscito a riscuotere la T.I.A. solamente nella misura del 20% rispetto alle spese di gestione; sicchè non è nemmeno fruibile in concreto l’istituto della gestione attraverso la società d’ambito, nei termini in cui è stato concepito dal Legislatore, come soggetto che effettua la gestione integrata del ciclo dei rifiuti in modo economicamente efficiente, come previsto dallo stesso statuto dell’ATO ME 2 s.p.a. in liquidazione, che si allega, ossia mediante la copertura dei costi con la riscossione della T.I.A. e/o della TARSU, laddove l’ATO ME 2 s.p.a. in liquidazione ha in concreto rinunziato ad effettuare la riscossione; tant’è che ha bandito la gara solamente per la raccolta e trasporto a discarica dei rifiuti.

8) Acclarata la carenza di potere, l’illegittimità e/o illiceità dell’affidamento a Dusty s.r.l., la sollecitazione del Dirigente Generale in indirizzo al Comune di Brolo ed agli altri Enti Locali, affinchè intervengano e sottoscrivano il contratto stipulato tra ATO e Dusty s.r.l., altro non è che un’istigazione, se non una costrizione, a porre in essere attività illecita sia in relazione al fatto che l’indizione della gara, il relativo procedimento, e la stipula del contratto sono illeciti per le ragioni esposte con gli atti allegati; sia in ragione del fatto che, contrariamente all’assunto del Dirigente del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, non è vero che la L.r. Sic. n. 9/2010 e l’ordinanza commissariale n. 151/2011, statuirebbero espressamente l’obbligo di sottoscrivere quel contratto di appalto stipulato tra ATO e Dusty.

Infatti:
- L’art. 15, comma 1, della L.r. Sic. n. 9/2010, attribuisce alle S.R.R., non ancora costituite, il potere di indire una gara in nome e per conto dei Comuni soci, e di stipulare con l’aggiudicatario un contratto normativo; mentre i Comuni debbono stipulare il contratto di appalto vero e proprio sulla base del detto contratto normativo: donde, quella suggerita e/o imposta dal Dirigente Generale in indirizzo con l’oggettivata nota che si riscontra, è una via illecita anche perché fa espresso richiamo a disciplina non applicabile alla fattispecie poiché la gara ed il contratto di appalto con Dusty hanno avuto luogo nella situazione di fatto e di diritto chiarita con gli atti allegati alla presente.
- L’art. 6 dell’Ordinanza Commissariale n. 151/2011 impone ai Comuni la stipula dei contratti di appalto con il vincitore della gara che avrebbe dovuto indire il soggetto attuatore di cui al precedente articolo 2, dott. Ing. Domenico Michelon, il quale ha omesso ogni doverosa attività.
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Per le ragioni sopra esposte:
1) si invitano il Dirigente dell’Assessorato cui si risponde, dott. Enzo Emanuele, il Soggetto Attuatore, Dott. Domenico Michelon, ed il Commissario Liquidatore dell’ATo ME 2 s.p.a. in liquidazione, ad adottare gli atti di propria competenza, anche sotto il profilo della Vigilanza e dell’Autotutela; e, quindi, a porre in essere immediatamente tutti gli atti volti alla gestione dei rifiuti nel rispetto delle Leggi e dei provvedimenti amministrativi esecutivi come la deliberazione di consiglio comunale n. 2/2012, adottata dal Civico Consesso del Comune di Brolo.
2) si chiede alle altre Autorità in indirizzo l’esercizio dell’attività istituzionale di competenza.

Brolo, li’,12 Marzo 2012

Il sindaco di Brolo
Salvo Messina

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