Scorie nucleari: anche a Trapani il NO assoluto al deposito nazionale di rifiuti radioattivi

Manifestazione NO deposito scorie. Ciminnisi (M5S): "Auspichiamo presa di posizione di maggioranza e Governo di centrodestra".  La deputata ARS Cinqustelle Cristina Ciminnisi presente, unitamente alla coordinatrice Territoriale del M5S Francesca Trapani, alla manifestazione contro le scorie nucleari avvenuta a Trapani. Trapani, 2 maggio 2024  – "Come abbiamo già fatto a Segesta, anche a Trapani, oggi abbiamo manifestato il nostro NO assoluto al deposito nazionale di rifiuti radioattivi nei nostri territori. Come MoVimento 5 Stelle Sicilia, lavoreremo perché l’ARS approvi la mozione affinché Trapani e Calatafimi non diventino la pattumiera d’Italia. Ci preoccupa il fatto che non abbiamo ancora ascoltato un NO altrettanto deciso da parte della maggioranza di centrodestra, né da parte del Governo Regionale. Al contrario, sembrano giungere da autorevoli rappresentanti del territorio preoccupanti voci di 'disponibilità a valutare' le 'opportunità economiche'.

'SARA' GIOIOSA', UN CODICE ETICO PER I CANDIDATI ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2012

 Gioiosa Marea, 18/04/2012 - La lista Sarà Gioiosa ritiene doveroso proporre alle persone che sono candidate per le prossime elezioni amministrative un richiamo concreto ai valori: onestà, rigore, moralità, fedeltà agli impegni e trasparenza nei comportamenti, valori che trovano vasta eco nei programmi generici, ma che vorremmo fossero concretizzati in un impegno formale personale e collettivo dei gruppi.

Il testo che proponiamo con alcuni aggiornamenti è il “Codice europeo di comportamento per gli eletti locali e regionali” contenuto nella Carta Europea dell’Autonomia locale
L’iniziativa, più che una denuncia di situazioni negative, più che regole repressive, di vigilanza, vuole essere una sollecitazione ed un richiamo a valori e comportamenti positivi, ad un impegno verso valori alti, nobili, della politica, convinti che sia presente in tutti il desiderio e l’orgoglio di lasciare segni positivi con il proprio impegno politico;
Codice di comportamento per gli eletti nel Consiglio Comunale del comune di Gioiosa Marea.

TITOLO I - CAMPO D'APPLICAZIONE
Articolo 1 - Definizione dell'eletto.
Ai fini del presente Codice, il termine "eletto" designa qualsiasi responsabile politico che eserciti il mandato di Consigliere conferitogli mediante elezione da parte del corpo elettorale. Articolo 2 - Definizione delle funzioni.
Ai fini del presente Codice, il termine "funzioni" designa il mandato conferito tramite elezione e l'insieme delle funzioni esercitate dall'eletto in virtù di detto mandato.
Articolo 3 - Oggetto del Codice.
L'oggetto di questo codice consiste nello specificare norme di comportamento che gli eletti sono supposti osservare nello svolgimento delle loro funzioni e nell'informare i cittadini circa le norme di comportamento che possono a buon diritto aspettarsi dagli eletti.

TITOLO II - PRINCIPI GENERALI
Articolo 4 - Primato della legge e dell'interesse generale.
Gli eletti seggono in virtù della legge e debbono in qualunque momento agire conformemente ad essa. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto persegue l'interesse generale e non esclusivamente il proprio interesse personale diretto o indiretto, o l'interesse particolare di persone o di gruppi di persone allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto.

Articolo 5 - Obiettivi dell'esercizio del mandato.
L'eletto garantisce un esercizio diligente, trasparente e motivato delle proprie funzioni.
Articolo 6 - Esercizio del mandato.
Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto rispetta le competenze e le prerogative di qualsiasi altro mandatario politico o dipendente pubblico.
Si astiene dall'incitare o dal concorrere e si oppone alla violazione dei principi enumerati nel presente titolo, da parte di qualsiasi altro incaricato politico o dipendente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni.

TITOLO III - OBBLIGHI SPECIFICI
Capitolo 1 - Accesso alla funzione
Articolo 7 - Regole in materia di campagna elettorale.
La campagna elettorale del candidato è volta a diffondere e a spiegare il programma politico del candidato stesso.
Egli si astiene dall'ottenere qualsiasi suffragio con mezzi che non siano la persuasione o il convincimento.
In particolare, si astiene dal cercare di ottenere suffragi con la diffamazione degli altri candidati, con la violenza e/o con le minacce, con la manipolazione delle liste elettorali e/o dei risultati della votazione, nonché con la concessione di vantaggi o di promesse di vantaggi.
Capitolo 2 - Esercizio della funzione

Articolo 8 -Clientelismo.
L'eletto si astiene dall'esercitare le proprie funzioni o di utilizzare le prerogative legate alla sua carica nell'interesse particolare di individui o di gruppi di individui allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto.

Articolo 9 - Esercizio di competenze a proprio vantaggio.
L'eletto si astiene dall'esercitare le proprie funzioni o di utilizzare le prerogative connesse con la sua carica in vista del proprio interesse particolare personale diretto o indiretto.
Articolo 10 - Conflitto d'interesse.
Quando vi siano degli interessi personali diretti o indiretti nelle pratiche che sono oggetto di un esame da parte del Consiglio o di un organo esecutivo, l'eletto s'impegna a dichiarare questi interessi prima della deliberazione e della votazione. L'eletto si astiene dal prender parte a qualsiasi delibera o votazione che abbia come oggetto un interesse personale diretto o indiretto.

Articolo 11 -Cumulo.
L'eletto si sottopone a qualsiasi regolamentazione in vigore volta a limitare il cumulo dei mandati politici.
L'eletto si astiene dall'esercitare altri incarichi politici che gli impediscano di esercitare il proprio mandato di consigliere.
L'eletto si astiene dall'esercitare delle cariche, professioni, mandati o incarichi che suppongono un controllo sulle sue funzioni di eletto o che, secondo le sue funzioni di eletto, avrebbe il compito di controllare.

Articolo 12 - Esercizio delle competenze discrezionali
Nell'esercizio delle sue competenze discrezionali, l'eletto si astiene dal concedersi un vantaggio personale diretto o indiretto, o dal concedere un vantaggio a una persona o a un gruppo di persone, allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto.
Integra la sua posizione con una motivazione circostanziata che riprenda l'insieme degli elementi che hanno determinato la sua decisione, ed in particolare le disposizioni della regolamentazione applicabile, nonché gli elementi che dimostrano la conformità della sua decisione a questa regolamentazione.
In assenza di regolamentazione, la sua motivazione comprende gli elementi che dimostrano il carattere proporzionato, equo e conforme all'interesse generale della sua decisione.

Articolo 13 - Divieto di corruzione
Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si astiene da qualsiasi tipo di comportamento di corruzione attiva o passiva quale definito nella regolamentazione penale nazionale o internazionale vigente.
Articolo 14 - Rispetto della disciplina di bilancio e finanziaria.
L'eletto s'impegna a rispettare la disciplina di bilancio e finanziaria, garanzia della buona gestione del pubblico denaro, così com'è definita dalla legislazione nazionale pertinente in vigore.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si astiene da ogni atto destinato a deviare dal loro scopo i fondi e/o le sovvenzioni pubbliche. Si astiene da qualsiasi azione il cui obiettivo consista nell'utilizzare a scopi personali diretti o indiretti fondi e/o sovvenzioni pubbliche.
Capitolo 3 - Cessazione di funzioni
Articolo 15- Divieto di assicurarsi preventivamente alcuni incarichi.
Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'eletto si astiene dal prendere provvedimenti che gli assicurino un vantaggio personale professionale futuro, dopo la cessazione delle sue funzioni:
• in seno a entità pubbliche o private che si trovavano sotto il suo controllo durante l'esercizio di funzioni pubbliche;
• in seno a entità pubbliche o private con le quali ha allacciato rapporti contrattuali durante l'esercizio delle sue funzioni;
• in seno a entità pubbliche o private che sono state create durante l'esercizio delle sue funzioni e in virtù di esse.

TITOLO IV - MEZZI DI CONTROLLO
Capitolo 1 - Accesso alla carica
Articolo 16 - Limitazione e dichiarazione delle spese elettorali.
Nell'ambito della sua campagna elettorale, il candidato limita l'ammontare delle sue spese elettorali in maniera proporzionata e ragionevole.
Attua tutti i provvedimenti imposti dalla regolamentazione in vigore volti a render pubblica l'origine e l'importo degli introiti utilizzati durante la campagna elettorale, nonché la natura e l'importo delle sue spese.
In mancanza di regolamentazione vigente, comunica questi dati su semplice richiesta.
Capitolo 2 - Esercizio della funzione
Articolo 17 - Dichiarazione d'interessi

L'eletto attua diligentemente ogni provvedimento imposto dalla regolamentazione in vigore volto a render pubblico o a controllare i suoi interessi personali diretti o indiretti, i mandati, le funzioni e professioni che esercita o l'evoluzione della sua situazione patrimoniale.
In mancanza di regolamentazione vigente, comunica questi dati su semplice richiesta.
Articolo 18 - Rispetto dei controlli interni ed esterni.
Nell'esercizio delle sue funzioni l'eletto si astiene dall'ostacolare l'esercizio di un controllo motivato e trasparente da parte delle autorità di controllo interno o esterno competenti.
Attua diligentemente le decisioni esecutorie o definitive di queste autorità.
La motivazione delle decisioni o degli atti che sono sottoposti a queste autorità di controllo si accompagna alla menzione espressa dell'esistenza di questi controlli e della precisa identificazione delle autorità competenti.

TITOLO V - RAPPORTI CON I CITTADINI
Articolo 19 - Pubblicità e motivazione delle decisioni
L'eletto è responsabile per la durata del suo mandato nei confronti della popolazione nel suo complesso.
L'eletto abbina ogni decisione di fare o di non fare ad una motivazione circostanziata che riprenda l'insieme degli elementi su cui si basa e in particolare le disposizioni della regolamentazione applicabile, come anche gli elementi che dimostrano la conformità della sua decisione a questa regolamentazione.
In caso di confidenzialità, la deve motivare, sviluppando gli elementi che impongono detta
confidenzialità.
Risponde diligentemente a qualsiasi richiesta procedente dai cittadini relativa allo svolgimento delle sue mansioni, alla loro motivazione o al funzionamento dei servizi di cui è responsabile.
Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento che favorisca la trasparenza delle sue competenze, dell'esercizio delle sue competenze e del funzionamento dei servizi di cui ha la responsabilità.

TITOLO VI - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE
Articolo 20 - Assunzione del personale
L'eletto s'impegna ad impedire ogni reclutamento di personale amministrativo basato su principi che non siano il riconoscimento dei meriti e delle competenze professionali e/o a scopi diversi dai bisogni del servizio.
In caso di reclutamento o di promozione del personale, l'eletto prende una decisione obiettiva, motivata e diligente.
Articolo 21 - Rispetto della missione dell'amministrazione
Nel contesto dell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto rispetta la missione affidata all'amministrazione di cui è responsabile, senza pregiudizio dell'esercizio legittimo del suo potere gerarchico.

Si astiene dal chiedere o dall'esigere da parte di un pubblico dipendente l'esecuzione di qualsiasi atto o qualsiasi astensione da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che permetta un vantaggio a persone o a gruppi di persone allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto.
Articolo 22 - Valorizzazione della missione dell'amministrazione
Nell'ambito dell'esercizio delle sue mansioni, l'eletto fa in modo di valorizzare il ruolo e gli incarichi dell’amministrazione.
Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento volto a favorire un miglioramento dei servizi di cui è responsabile, nonché la motivazione del personale.

TITOLO VII - RAPPORTI CON I MASS MEDIA
Articolo 23 informazioni
L'eletto risponde in maniera diligente, sincera e completa a qualsiasi richiesta d'informazione da parte dai mass media per quanto riguarda l'esercizio delle sue funzioni, ad esclusione di informazioni confidenziali o di informazioni circa la vita privata dell'eletto o di un terzo.
Incoraggia e sviluppa ogni misura che vada a favore della diffusione presso i mass media di informazioni sulle sue competenze, sull'esercizio delle sue funzioni e sul funzionamento dei servizi che si trovano sotto la sua responsabilità.

TITOLO VIII - INFORMAZIONE, DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE
Articolo 24 -Diffusione del Codice presso gli eletti
L'eletto s'impegna ad aver letto e capito l'insieme delle disposizioni del presente Codice come pure le regolamentazioni cui fa riferimento e dichiara di avere la volontà di lasciarsi guidare dalle disposizioni del Codice.
Articolo 25 -Diffusione del Codice presso i cittadini, i dipendenti e i mass media
L’eletto incoraggia e sviluppa qualsiasi provvedimento volto a favorire la diffusione del presente Codice e la sensibilizzazione ai principi in esso elencati, presso i dipendenti di cui si assume la responsabilità, presso i cittadini ed i mass media.
Il sottoscritto si impegna sul proprio onore a rispettare ed applicare nella propria attività pubblica le norme del codice sopra riprodotto ed a favorire e richiedere l’estensione della sua applicazione fra tutti coloro che sono chiamati all’assunzione di pubbliche responsabilità .

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