Giro di Sicilia 2026, al via la XXXV edizione dal 12 al 17 maggio, 200 equipaggi al via da Palermo

  Giro di Sicilia 2026, al via la XXXV edizione dal 12 al 17 maggio.  Sostenibilità ambientale, record storici e un ponte verso il Giappone.  I 200 equipaggi partiranno mercoledì 13 maggio da piazza Verdi   Palermo, 6 maggio ’26  – T enere in vita le auto storiche e sfidare il tempo con l’utilizzo di carburanti innovativi. È la sfida della  XXXV rievocazione del Giro di Sicilia, la leggendaria corsa ideata nel 1912 da Vincenzo Florio, presentata stamattina a Villa Niscemi. L’evento, organizzato dal Veteran Car Club Panormus, si svolgerà dal 12 al 17 maggio e vedrà oltre 200 equipaggi da tutto il mondo attraversare i palcoscenici naturali più belli dell’Isola. Alla conferenza stampa hanno partecipato Antonino Auccello, presidente del Veteran Car Club Panormus e consigliere federale Asi, Automotoclub storico italiano; Giovanna Meli della Ctf Viaggi, organizzatrice tecnica del Giro; Mariano Cuccia, direttore e vicepresidente del Veteran Car Club Panormus; l’as...

EQUITALIA: NULLE DAL 2000 LE CARTELLE ESATTORIALI PRIVE DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Equitalia: nulle a partire dal 2000 in poi le cartelle esattoriali prive della sottoscrizione del responsabile del procedimento. L'atto deve contenere sia la sottoscrizione del responsabile sia la qualifica e il nominativo di chi ha notificato
Lecce, 30 ottobre 2012 - Le cartelle esattoriali prive della sottoscrizione del responsabile del procedimento, sono nulle a partire dal 2000 in poi.
Lo ha stabilito la sentenza n. 3339/2012 del Giudice di Pace di Lecce, Avv. Giuseppe Paparella, che, ha accolto il ricorso di un cittadino assistito dall'avvocato Rosanna Cafaro al quale era stata notificata una cartella esattoriale priva della sottoscrizione del responsabile del procedimento e del nome e della qualifica del notificatore.

Secondo il magistrato onorario la causa della nullità, è insita nello Statuto del contribuente in controtendenza a numerose decisioni della Suprema corte che attribuisce la nullità della cartella non dallo Statuto ma dall'espressa previsione legislativa del 2008.

L’Avv. Paparella diversamente dai Giudici della Suprema Corte, ha seguito l'orientamento e le decisioni espresse delle corti tributarie che hanno censurato il comportamento di Equitalia quando non segue con correttezza le procedure d’esazione. Anche per la stessa Corte costituzionale, secondo cui «dopo l'emanazione della Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente) in merito alla nullità delle cartelle esattoriali prive di sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento si erano già pronunciate le seguenti Commissioni Tributarie: C.T.R. Veneto Sezoine VIII Sentenza n. 56 depositata il 08.11.2006; C.T.P. Padova Sezione I Sentenza n. 253 depositata il 22.11.2006; C.T.P. Padova Sezione II Sentenza n. 25 depositata il 22.03.2002».

È questo, sostanzialmente il principio di diritto cui deve attenersi la società esattrice per poter procedere. Tale indirizzo è stato successivamente confermato con l'ordinanza n. 377 del 09.11.2007 della Corte Costituzionale, che ha stabilito la nullità della cartella di pagamento priva di sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento, ritenendo quest'ultima un adempimento indispensabile, in quanto ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (per un eventuale azione nei confronti del responsabile del procedimento) nonché la garanzia del diritto alla difesa, tutelando in tale modo il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione, sanciti dall'art. 97 primo comma della Costituzione, ponendo con queste argomentazioni definitivamente termine ad ogni dubbio in proposito.
Per Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, l’importante decisione, costituisce un prezioso precedente per quanti vorranno ricorrere a questo tipo di sanzioni amministrative che in effetti non denotano una particolare trasparenza nella loro emissione.
Giovanni D’AGATA



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