Vendita AGI, Antoci: “Operazione priva di trasparenza. Si applichi il Media Freedom Act”

Vendita AGI, Antoci (Capolista M5S Collegio “Isole”): “Operazione priva di trasparenza. Si applichi il Media Freedom Act”. Nota Stampa di Giuseppe Antoci, candidato capolista circoscrizione “Isole” alle elezioni europee col MoVimento Cinque Stelle 4 mag 2024 - "Lascia sgomenti la decisione di ENI, azienda partecipata dello stato, di trattare la cessione dell'agenzia di stampa AGI con il parlamentare leghista Angelucci. Un'operazione "folle", come giustamente definita da Giuseppe Conte. Altrettanto allarmante è il fatto che la vendita si stia realizzando mediante una trattativa privata in assenza di un bando di gara a tutela della trasparenza dell'operazione. Bisogna arginare condotte come queste applicando il "Media Freedom Act", legge europea per la libertà dei media tesa a proteggere i giornalisti e i media dell'UE da ingerenze politiche o economiche e ad evitare la concentrazione dei media sotto il controllo politico (come nel caso di Angeluc

SCUOLA. CONCORSO PROFUMO: LEGALMENTE (S)CORRETTO, ETICAMENTE INOPPORTUNO

20/10/2012 - Si sta tanto parlando del concorso del Ministro Profumo che non va giù ai tanti, non tutti, sindacati che fanno parte della galassia sindacale scolastica italiana, essenzialmente perché una vasta pletora di docenti di scuola secondaria è abilitata all’insegnamento e deve sostenere ancora il concorso. Ma il Ministro Profumo non ha fatto altro che applicare la l. 341 del 19/11/1990 di Berlingueriana memoria e questo ce lo ricordava ieri l’on. Valentina Aprea, Corriere della Sera, che ha svolto molti ruoli importanti politici nell’ambito del MIUR, il più importante dei quali quello di sottosegretario, per cui si ricorda benissimo delle varie disposizioni normative via via emanate.

L’art. 4, c. 2. della predetta legge recita: “Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L’esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all’insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie”.

Il grassetto è dello scrivente per evidenziare la duplice intenzione legislativa che da un lato dice che il diploma conseguito nelle Ssiss è abilitante e dall’altro che dette abilitazioni costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi …
Qui sta la diarchia di intenzione legislativa: abilitazione e titolo di ammissione ai concorsi.

Ciò vuol dire che i concorsi si possono ancora e/o sempre fare.(?) Quindi è corretto che il Ministro indica i concorsi, stante la legge 341/90. Ed ecco perché anche il pasticcio che il concorso non è abilitante, perché sembrerebbe che l’unica modalità di abilitazione sia o sia stata la scuola di specializzazione. (Tutto sotto l’alea del dubbio.)
Ma questa procedura, o l’intero art. 4, ricorda sempre l’on. Aprea, adesso è superata dalla norma sul TFA, precisamente dal: Decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 - Regolamento concernente “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” Ministro Gelmini. E si riportano i due articoli che ci interessano:
Art. 7 - Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado
1. I percorsi formativi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, comprendono: a) il conseguimento della laurea magistrale a numero programmato con prova di accesso al relativo corso; b) lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell’esame con valore abilitante, disciplinati dall’articolo 10.
Art. 8 - Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado
1. I percorsi formativi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), per l’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, comprendono: a) il conseguimento della laurea magistrale a numero programmato con prova di accesso al relativo corso; b) lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell’esame con valore abilitante disciplinati dall’articolo 10.

Allora, delle due o tre l’una: quale di queste norme è tuttora vigente? Sembrerebbe, senz’altro, la seconda, perché le scuole Ssiss non ci sono più, perché è partita la procedura per il TFA, e cosa c’entra (ci entra, come dire che c’azzecca) allora ripristinare la vecchia norma del concorso? Cosa c’azzecca far rivivere il concetto del concorso che era legato all’abilitazione delle Ssiss, quando queste sono state chiuse dal Decreto Gelmini?
Una volta scrissi che il Ministro Profumo non mi sembrava tanto tecnico della scuola in generale, forse lo è dell’Università, ma non della scuola in generale e per giunta, i suoi veri tecnici, i Direttori Generali Ministeriali, sembrano non aiutarlo molto.

Ora, poiché esiste anche la Graduatoria permanente e anche la Graduatoria ad esaurimento, o l’una che completa l’altra, non occorreva il concorso, perché così facendo viene annullata l’efficacia di entrambe le graduatorie, con ancora altri bisticci formali legali. O rimarrà vigente?
Quindi, questo concorso nasce sotto l’insegna dell’ambiguità legale e hanno ragione a protestare i docenti già abilitati e inseriti nella graduatoria permanente ad esaurimento.

Le altre questioni sono: quella legata al fatto che al concorso non possono partecipare coloro i quali sono docenti a t.i. e coloro i quali si sono laureati col vecchio ordinamento, oltre l’a.a. 2002/2003, con lauree quinquennali, mentre la laurea v.o. quinquennale, conseguita entro il 2002/2003, anche senza abilitazione, consente di partecipare al concorso. Anche qui, viene da chiedere per quale arzigogolio di pensiero o arzigogolato pensiero giuridico amministrativo, bisogna inventare la barriera dell’a.a. 2002/2003, oltre la quale non si va, come se la laurea iniziata con un percorso di studio da v.o., perdesse di valore se non fosse conseguita entro il 2002/2003. O tutti o nessuno, se la laurea di v.o. quinquennale rappresenta un certo valore che supera il fatto di non avere conseguito anche l’abilitazione. Allora valga sempre. Reconditi pensieri!!!

Quella poi di escludere dal concorso coloro che sono docenti a t.i., ma abilitati anche ad altro insegnamento, rasenta l’incostituzionalità più eclatante che ci sia. Ma accussì a da ir, come dicono in certi paesi del meridione, che poi è la versione vulgata del “vuolsi così colà dove si puote e più non dimandare”. Già il Ministro Gelmini aveva commesso un grosso errore politico e di valutazione scolastica, a mio modesto parere, ad abolire le Ssiss, sostituendole con il TFA, che si è dimostrato più impercorribile di quello che c’era prima, come se l’intenzione fosse stata quella di rendere più accidentato possibile il percorso per l’immissione in ruolo, adesso ci si mette il Ministro tecnico a impastrocchiare la povera scuola che continua a fare acqua sempre. Ma quando finirà?

Cappuccio dott. Giovanni già D.S.
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Tratto da www.asasicilia.org

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