Capizzi, studente modello di 16 anni ucciso in piazza da un ventenne armato di pistola

Uno studente di 16 anni,  Giuseppe Di Dio, è stato ucciso sabato 1° novembre a Capizzi, piccolo comune dei Nebrodi in provincia di Messina, mentre un suo amico è rimasto ferito nella sparatoria. Fermate tre persone.  Giuseppe Di Dio frequentava la terza classe  dell'istituto alberghiero di Troina (Enna) e sarebbe stato attinto per errore dai colpi mortali esplosi da  Giacomo Frasconà Filaro , il 20.enne presunto assassino . 3 nov 2025 - Giuseppe Di Dio, 16 anni, e i suoi amici si trovavano  davanti a un bar di via Roma, a Capizzi, quando da un'automobile sarebbero scese tre persone, una delle quali avrebbe esploso i colpi di arma da fuoco che hanno attinto mortalmente il sedicenne, ferendo un altro giovane di 22 anni.  Si tratta di  Antonio Frasconà Filaro , 48 anni, e dei figli Mario, 18 anni, e Giacomo, 20 anni. Quest'ultimo, armato di pistola avrebbe fatto fuoco sulle persone presenti all'esterno del  bar di via Roma, a Capizzi, uccidendo ...

PENSIONI D'ORO: NON PIU' DI 5000 EURO, LA PROPOSTA DI LEGGE IN COMMISSIONE

Roma, 14/11/2013 - La XI Commissione Lavoro, in sede referente, ha proseguito l'esame sul testo unificato delle proposte di legge recanti Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie (C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova - rel. Maestri, PD) e ne ha svolto il Comitato ristretto; ha anche proseguito l'esame delle proposte di legge recanti Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di
importo elevato (C. 1253 G. Meloni e C. 1547 Zanetti - rel. Gnecchi, PD), con abbinamento della proposta di legge C. 1778 Fedriga. Iniziativa dei deputati: FEDRIGA Massimiliano; ALLASIA Stefano; ATTAGUILE Angelo; BUONANNO Gianluca; CAPARINI Davide; GIORGETTI Giancarlo; GRIMOLDI Paolo; GUIDESI Guido; MARCOLIN Marco; MOLTENI Nicola; PRATAVIERA Emanuele
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CAMERA DEI DEPUTATI N. 1778
PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato FEDRIGA

Introduzione di un limite di importo per i trattamenti pensionistici corrisposti da gestioni previdenziali pubbliche in base al metodo retributivo, Presentata il 7 novembre 2013

Onorevoli Colleghi! Siamo sempre più convinti del fallimento della riforma Fornero del sistema pensionistico: un fallimento su tutti i fronti, da quello economico a quello sociale. È stata una riforma che ha tradito il patto intergenerazionale, ha ingannato i lavoratori e ha colpito i pensionati di fascia medio-bassa. I percettori di trattamenti alti, i cosiddetti «pensionati d'oro», invece, sono stati ancora una volta salvaguardati. Un intervento in un'ottica di solidarietà era stato attuato con il decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, che, all'articolo 18, comma 22-bis, aveva previsto in via provvisoria dal 1o agosto 2011 fino al 31 dicembre 2014 un contributo di perequazione pari, rispettivamente, al 5 per cento della parte eccedente l'importo fino a 90.000 euro, al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro. Ma la Corte costituzionale, con la sentenza n. 116 del 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 22-bis rilevando che il prelievo straordinario su tali pensioni costituiva un intervento impositivo «irragionevole e discriminatorio», realizzato ai danni di una sola categoria di cittadini, i pensionati, e che si poneva in contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione, rispettivamente sul principio di uguaglianza e sulla capacità contributiva come fondamento del prelievo tributario.

Purtroppo i giudici non hanno tenuto conto che quelle pensioni già rappresentano una disparità tra cittadini, una inaccettabile disuguaglianza tra chi percepisce una pensione calcolata secondo il metodo retributivo e chi, invece, la percepisce secondo il metodo contributivo. Non possiamo ignorare che quei trattamenti non sono frutto di accantonamenti «personali», secondo la ratio per cui un pensionato percepisce quanto versato nell'arco della vita lavorativa, ma sono pagati dai versamenti dei lavoratori attivi. Ciò rappresenta già di per sé un'ingiustizia sociale, un'iniquità nei confronti di coloro ai quali è stato applicato un altro metodo di calcolo solo perché sono andati in pensione giù tardi, nei confronti dei molti lavoratori attivi sulle cui spalle grava il mantenimento di simili privilegi e nei confronti dei percettori delle pensioni minime, con le quali è impossibile mantenersi specie nell'attuale periodo di grave crisi economica.

Lo stesso Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ricordiamo, ha recentemente definito questi trattamenti «quelle pensioni il cui elevato importo appare stridente nell'attuale contesto socio-economico e di sacrifici imposti alla generalità della popolazione». Per questo motivo riteniamo doveroso intervenire con la presente iniziativa legislativa, il cui articolo unico è finalizzato a porre un limite alle pensioni pubbliche corrisposte esclusivamente in base al metodo retributivo.

PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

1. Le pensioni e i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al metodo retributivo non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al metodo contributivo.
2. Qualora il trattamento di cui al comma 1 sia cumulato con altri trattamenti pensionistici corrisposti da gestioni previdenziali pubbliche in base al metodo retributivo, l'ammontare onnicomprensivo ai tali trattamenti non può superare gli 8.000 euro netti mensili.

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