Primo Maggio a Portella della Ginestra: “Il lavoro strumento di giustizia sociale e lotta alla mafia”

Primo Maggio a Portella della Ginestra, Antoci (M5S): “Il lavoro strumento di giustizia sociale e lotta alla mafia”,  Giuseppe Antoci, capolista del M5S nella circoscrizione “isole” alle elezioni europee, a margine del corteo in memoria della strage di Portella della Ginestra a cui a partecipato col Presidente Giuseppe Conte.  Portella   della   Ginestra : Di Paola (M5S): Governo Meloni smembra Stato Sociale.  Il coordinatore regionale Cinquestelle: “Nostre battaglie tutto l’anno per maggiori tutele per i cittadini”. PORTELLA DELLA GINESTRA, 1 mag 2024 -  “Oggi con Giuseppe Conte abbiamo ricordato la strage di Portella della Ginestra avvenuta l'1 Maggio 1947. Un’occasione importante per ribadire l’importanza del diritto al lavoro come strumento di giustizia sociale e di lotta alla mafia. Il sud continua ad avere il più alto tasso di disoccupazione in Italia; tasso ancora più elevato tra le donne. E proprio nel disagio si insinua la criminalità organizzata. C’è fame di lavoro, di di

FORCONI: “CHI E' A FAVORE DELL'EURO E' ASSASSINO, IL 9 FEBBRAIO SIAMO A ROMA”

Il 9 febbraio tutti in piazza dei partigiani a Roma per liberare il popolo dalla tirannia. I Forconi pensiero. Napolitano for "impiciment"
07/02/2014 - Domenica 9 febbraio siamo a Roma in piazza dei Partigiani. Come fa a parlare di Europa, di euro chi non ha fatto mai mercato'? Chi non ha mai conosciuto il lavoro produttivo? Gli stipendi dei politici e dei burocrati se li stabiliscono loro a prescindere dalla qualita' del prodotto offerto. E dire che anche un cretino capirebbe che l'euro forte non ci consente di vendere e ci uccide. Chi e' a favore dell'euro e' assassino. Dimostri il contrario.

LA SOVRANITA' POPOLARE FONTE DEL DIRITTO DI RESISTENZA

A tutti coloro che hanno dei dubbi, invito a leggere attentamente ciò che la nostra COSTITUZIONE ci permette di attuare...leggete e vedrete che non siamo disarmati...
Alla Magistratura, alle forze dell'ordine..leggete e rispettiamo e difendiamo la NOSTRA COSTITUZIONE!!!

Secondo autorevoli costituzionalisti, anche se non è espressamente stabilito dalla nostra carta costituzionale, “il diritto di resistenza all'oppressione" è implicitamente legittimato, essendo una delle garanzie di difesa della costituzione, in caso di violazione dei principi fondamentali in essa stabiliti.

Infatti, il diritto di resistenza trova la sua legittimazione nel principio della “sovranità popolare", sancito nell'art. 1 della nostra costituzione, che quindi rappresenta la legittimazione all'intero ordinamento giuridico.
La “sovranità”, peraltro, è attribuita ad ogni singolo cittadino come membro del popolo e
non solo al popolo nel suo insieme.

Nel nostro Ordinamento giuridico, comunque ci sono varie norme che stabiliscono la legittimità della “resistenza individuale”(cioè del singolo individuo) di fronte al provvedimento illegittimo (anche se apparentemente legittimo) dell'Autorità e/o al comportamento arbitrario di un pubblico funzionario.

Ricordiamo, l'art. 4 del DLL n. 288 del 1944 , che legittima la resistenza attiva (non solo passiva) ad un pubblico ufficiale o ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario,
qualora queste funzioni pubbliche siano esercitate in modo arbitrario. Ricordiamo anche l'art.51 del codice penale che esclude la punibilità dei fatti compiuti nello "esercizio di un
dovere” o nello “adempimento di un dovere, imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità" e l'art.650 del codice Penale, che legittima la
disobbedienza contro provvedimenti non "legalmente dati" dall'Autorità ,cioè emanati arbitrariamente e quindi illegittimi.

Per i militari, inoltre, il dovere di disobbedire all'ordine manifestamente illegittimo è previsto dalla legge 11.7.1978 n.382 (Norme di principio sulla disciplina militare), che
all'art. 4 stabilisce:
“Il militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente
reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e di informare al più presto i superiori”. La norma è ribadita nell'art.25 del Regolamento di disciplina delle Forze Armate, varato con
il DPR n. 545 del 1986.
Questa norma è una chiara esecuzione dell'art. 52, 2 comma della costituzione, che stabilisce che “l'ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della
Repubblica".

Allo stesso modo è perfettamente legittima la resistenza collettiva contro ordini, decisioni o comportamenti, in contrasto con i principi incostituzionali, adottati non solo da pubblici funzionari o dalle Autorità, ma anche da Organi Costituzionali, quali Governo e Parlamento, che rappresentano lo Stato-apparato.

La resistenza collettiva si esercita attraverso l'esercizio dei diritti di libertà, previsti e tutelati espressamente dalla nostra Costituzione, come il diritto di manifestazione del
pensiero (art.21) ed il diritto di sciopero (art.40), anche politico.

In verità, l'art. 54 della Costituzione sancisce:
"Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini, cui sono affidate le funzioni pubbliche, hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento".

Non si deve però confondere il dovere di fedeltà con quello di obbedienza.
Sono infatti due concetti diversi: la fedeltà alla Repubblica precede , logicamente e concettualmente, l'osservanza delle leggi dello Stato.
Pertanto, il dovere di fedeltà alla Repubblica, e quindi alla Costituzione ed in particolare ai principi fondamentali in essa stabiliti, prevale sul dovere di obbedienza, di cui peraltro costituisce il presupposto giuridico. Quindi, in caso di contrasto delle leggi in vigore con i principi fondamentali dell'Ordinamento Costituzionale, è sempre l'obbedienza a questi ultimi che prevale sull'obbedienza alle leggi.
Peraltro, la semplice obbedienza alle leggi non esaurisce l'obbligo di fedeltà alle Istituzioni, che richiede un comportamento concreto in sintonia con i principi fondamentali sanciti dalla Carta Costituzionale.
Non a caso il diritto di resistenza è stato concepito nel 1946 (quando viene inserito nell'art.50 del Progetto di Costituzione) come collegato al dovere di fedeltà, stabilito
dall'art. 54 (già art. 50 del Progetto), anche se in un primo momento era stato collegato al principio della sovranità popolare.
Naturalmente, la resistenza non può essere esercitata in forma violenta, perché, per difendere un diritto fondamentale, leso dall'esercizio arbitrario di pubbliche funzioni, non si può ledere e sacrificare altri diritti fondamentali, di pari o maggiore rilevanza, quale
quello alla vita ed alla sicurezza delle persone.

CONCLUSIONI

Il diritto di resistenza è sostanzialmente (ed implicitamente) accolto dalla nostra Costituzione, in quanto rappresenta una estrinsecazione del principio della sovranità
popolare, sancita dall'art. 1 della Costituzione e che quindi informa tutto il nostro Ordinamento giuridico.

La sovranità è esercitata in modo diretto attraverso i fondamentali diritti di libertà, garantiti espressamente dalla Costituzione, ed in modo indiretto attraverso lo Stato-apparato (la Pubblica Amministrazione), la cui attività non può comunque essere in contrasto con la sovranità popolare.

Pertanto, quando lo Stato esprime una volontà contraria a quella del popolo, spetta a questo ( e quindi ai cittadini, singolarmente o collettivamente)
riappropriarsi della sovranità per ripristinare la legalità ( ad esempio difendere le Istituzioni democratiche).
In pratica. quando il Governo, pur instauratosi legalmente ( con le elezioni) agisce al di fuori della propria legittimazione (che deriva dalla sovranità popolare espressa con le
elezioni) i cittadini, che sono gli effettivi titolari della sovranità possono, anzi devono, attivarsi (appunto con la resistenza) per ripristinare la legalità violata.
Se non fosse consentito ai cittadini di ricorrere alla resistenza, quale estremo rimedio per ripristinare la legalità violata, il principio della sovranità popolare sarebbe di fatto privo di significato. Pertanto, la resistenza dei cittadini è uno strumento fondamentale, seppure eccezionale, di garanzia dell'Ordinamento Costituzionale, anche se non è espressamente stabilita.

Inoltre, il dovere di fedeltà alla Costituzione, sancito dall'art.54, comporta il dovere di non obbedire alle leggi che sono in contrasto con essa.

Pertanto, quando si compiono, da parte di qualunque Organo Costituzionale, anche il Governo o il Parlamento, atti di eversione dell'ordine costituzionale, c'è non il diritto, ma il dovere di resistenza ( individuale o collettiva ed anche "attiva", purchè attuata in modo non violento per non ledere i diritti fondamentali di altri individui), al fine di salvaguardare le Istituzioni democratiche.

Così, quando lo Stato-apparato realizza materialmente un'attività contraria ai principi fondamentali della Costituzione, come ad esempio fare una guerra "offensiva" o
illegittima, quale è quella decisa al di fuori degli Organismi Internazionali, nasce il dovere di resistenza, anche collettiva, quale "extrema ratio" per il ripristino della legalità
costituzionale, e che può essere praticata anche nella forma della disobbedienza civile, non violenta.

Commenti