Ponte sullo Stretto: da sì al ponte a no al ponte è un attimo

Da sì al ponte a no al ponte è un attimo: basta che De Luca lo richiami all'ordine e il sindaco di Messina Federico Basile, obbedendo agli ordini di scuderia, rinnega una parte importante del proprio programma elettorale”. Roma, 23 aprile 2024 -  Così gli ingegneri Giacomo Guglielmo e Mauro Fileccia, fondatori insieme al senatore Nino Germanà del Comitato Ponte e Libertà.  " Ma una città come Messina, con un futuro tutto da disegnare, può accettare che il proprio sindaco sia teleguidato per gli interessi elettorali di chi non ha completato il proprio mandato per inseguire il sogno, poi infranto, della presidenza della Regione Siciliana? - incalzano Guglielmo e Fileccia. Altro aspetto sconcertante è quello della “preoccupazione” di Basile per la quantità di acqua necessaria per la costruzione del ponte sullo Stretto. Un aspetto squisitamente tecnico, che però non ha sfiorato Basile se riferito al fabbisogno dei cantieri del passante di Palermo, del raddoppio ferroviario Messina

LIBERI CONSORZI IN SICILIA, CERRETI: “UNO DEI PASSI PIÙ TRISTI DELLA STORIA DELLE PROPOSTE MAI GIUNTE ALL'ARS”

Il capogruppo MLI Roberto Cerreti: "Trasmetto l'ennesimo emendamento di riscrittura alla norma di istituzione dei liberi consorzi, che segna uno dei passi più tristi della storia delle proposte normative mai giunte all'Ars. In Aula persino componenti della maggioranza hanno dichiarato il voto contrario a qualsiasi proposta governativa e alla norma, per l'assurdo percorso di una norma riscritta ben 4 volte in 48 ore. La trasmettiamo perché riteniamo sia estremamente corretto che i cittadini e soprattutto coloro che lavorano nelle Province Regionali ne abbiano notizia".

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
Disegno di legge n. 642
recante "Istituzione dei Liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane"
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EMENDAMENTO DI RISCRITTURA
L'art. 1 del d.dJ. n. 642 è così sostituito:
"Art. 1.
Liberi consorzi di comuni
1.
Al fine di razionalizzare l'erogazione dei servizi al cittadino e di
conseguire riduzioni dei costi della pubblica amministrazione, in ossequio ai
principi sanciti dall'articolo 15 dello Statuto della Regione siciliana ed in
attuazione della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, per l'esercizio delle
funzioni di governo di area vasta è disciplinata l'istituzione di nove liberi
consorzi che in sede di prima applicazione e fino all 'approvazione della
legge di cui al successivo articolo 2 coincidono con le province regionali di
Agrigento. Caltanissetta, Catania. Enna, Messina, Palermo, Ragusa.
Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n.
9 e della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, assumendo la denominazione
di 'liberi consorzi comunali '. I liberi consorzi hanno personalità giuridica di
diritto pubblico.
2.
Ciascuno dei nove liberi consorzi comunali è composto dai comuni appartenenti alla corrispondente provincia regionale, fatta eccezione per i comuni di Palermo, Catania e Messina, istituiti in Città metropolitane ai sensi dell 'articolo 7.
3.
Il libero Consorzio di Comuni ha potestà statutaria e regolamentare e ad esso si applicano i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione secondo le disposizioni che saranno definite con la legge di cui al successivo art. 2.
4.
Lo Statuto individua le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. Lo stesso è approvato dall'Assemblea di cui al successivo art. 4 a maggioranza assoluta dei componenti.
5.
Al fine di determinare l/incremento dei livelli di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, i liberi consorzi possono esercitare in forma unitaria funzioni e servizi dei comuni che vi appartengono. L'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, che deve risultare da apposito piano da approvare con deliberazione dei Consigli comunali, è svolto utilizzando le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza dei comuni e costituisce elemento premiale per l'attribuzione di risorse finanziarie. Al fine dell'ottimale allocazione delle risorse, è prevista l 'interazione funzionale fra ddl.emend.


ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
Disegno di legge n. 642 recante "Istituzione dei Liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane"
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EMENDAMENTO DI RISCRITTURA
L'art. 2 del d.d.l. n. 642 è così sostituito:
"Art. 2.
Adesione ad altro libero consorzio di comuni
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono esprimere la volontà di costituire in aggiunta a quanto previsto dall'art. 1 un nuovo libero consorzio che abbia i seguenti requisiti:
a) continuità territoriale tra i comuni aderenti;
b) popolazione non inferiore a 150.000 abitanti.
2.
Entro il termine di cui al precedente comma, i comuni appartenenti ad un libero consorzio di cui all'art. 1. con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono aderire ad altro libero consorzio, sempre di cui all'art. 1, che abbia continuità territoriale con il comune interessato.
3.
La delibera del consiglio comunale è trasmessa all 'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l'Assessorato forma un elenco delle delibere pervenute che è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e sul sito istituzionale.
4.
Decorso il termine di cui al comma 1, il Governo della Regione presenta ali 'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che individua i territori dei liberi consorzi comunali, prevedendo le eventuali modifiche territoriali conseguenti ali 'applicazione del presente articolo. ".
ddl.emend.Governol3.01.1014.ord7.00.doc 3/13
5.
Il disegno di legge di cui al comma 4 prevede, altresì, le modifiche dei territori dei liberi consorzi comunali conseguenti all'eventuale adesione di comuni alle Città metropolitane ai sensi dell 'articolo 9.
L'Assessore regionale per le Autonomie Loc.



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
Disegno di legge n. 642
recante "Istituzione dei Liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane"
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EMENDAMENTO DI RlSCRlTTURA
L'art. 4 del d.d.l. n. 642 è così sostituito:
"Art. 4. Assemblea del libero consorzio
l. L'assemblea del libero consorzio è composta dai sindaci dei comuni appartenenti al libero consorzio e da un numero di consiglieri comunali determinato nel modo seguente:
a) venticinque consiglieri, nei liberi consorzi con popolazione fino a duecentocinquantamila abitanti;
b) trentacinque consiglieri, nei liberi consorzi con popolazione fino a trecentocinquantamila abitanti;
c) quarantacinque consiglieri, negli altri liberi consorzi.
2.
I consiglieri dell 'assemblea sono consiglieri comunali eletti dai consigli di ciascun comune appartenente al libero consorzio.
3.
Il numero dei consiglieri dell 'assemblea da assegnare a ciascun comune è calcolato dividendo la cifra della popolazione legale residente nel libero consorzio, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione, per il numero dei consiglieri dell 'assemblea determinato ai sensi del comma l. Nell'effettuare tale divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente.
4.
Ad ogni comune sono assegnati tanti consiglieri dell 'assemblea quante volte il quoziente definito ai sensi del comma 3, è contenuto nella cifra della popolazione legale residente nel comune medesimo. Gli eventuali seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai comuni per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai comuni con maggiore cifra di popolazione legale residente.
ddl.emend.GovernolJ.02.2014.ore 17.00.doc 5/13
5.
In caso di cessazione dalla carica di sindaco di un componente dell 'assemblea, lo stesso è sostituito nell 'assemblea, fino al rinnovo della carica di sindaco, dal commissario straordinario nominato ai sensi della normativa vigente. In caso di cessazione dalla carica di consigliere comunale di un componente dell 'assemblea, il comune interessato procede alla elezione sostitutiva, entro trenta giorni dalla data di cessazione.
6.
L'Assemblea approva, a maggioranza assoluta dei componenti, un regolamento per ilproprio funzionamento. "
L'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica


ASSEMBLEA REGION5.~;LIZ'D v. ~
Disegno di legge n. 642
recante"Istituzione dei Liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane"
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EMENDAMENTO SOSTITUTIVO
I commi 1 e 2 dell'art. 5 del d.d.l. n. 642 sono così sostituiti:
"Art. 5
Presidente de/libero consorzio
1.
Il Presidente del Libero Consorzio è eletto dai Consiglieri Comunali e Sindaci dei Comuni aderenti allo stesso, a maggioranza assoluta dei voti, fra i Sindaci dei Comuni appartenenti al Libero Consorzio.
2.
Nel caso in cui nessun sindaco ottenga la maggioranza indicata al comma l, si procede al ballottaggio tra i due sindaci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. E' eletto Presidente il sindaco che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Presidente il sindaco più anziano per età.
L'Assessore regionale per le Autonomie Loc . e la Funzione Pubblica.


ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
Disegno di legge n. 642
recante "Istituzione dei Liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane"
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EMENDAMENTO DI RISCRITTURA
L'art. 6 del d.d.l. n. 642 è così sostituito:
"Art. 6 Giunta de/libero consorzio
J. La Giunta del Libero Consorzio è composta dal Presidente e da un numero massimo di otto assessori, nominati dal Presidente fra i componenti dell 'Assemblea del Libero Consorzio. Il numero dei componenti della Giunta, stabilito il rapporto alla popolazione dei Comuni di ciascun libero Consorzio, è disciplinato dalla legge di cui al comma 4 dell 'art. 2. Nella composizione della Giunta nessun genere può essere rappresentato per oltre due terzi.
2.
La cessazione della carica ricoperta presso il Comune di appartenenza comporta la decadenza dalla carica ricoperta nel Libero Consorzio.
3.
La Giunta è l'organo esecutivo del libero Consorzio.
L'Assessore regionale per le Autonomie L~aFunzione Pubblica
Pcs:7'~L
Il Presidente della Re ione


ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
Disegno di legge n. 642
recante "Istituzione dei Liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane"
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EMENDAMENTO DI R1SCRITTURA
L'art. 8 del d.d.l. n. 642 è così sostituito:
"Art. 8 Organi delle Città metropolitane
J. Sono organi delle Città metropolitane:
a) il Presidente della Città Metropolitana;
b) la Giunta metropolitana;
c) l'Assemblea della Città Metropolitana.
2.
Il Presidente della Città Metropolitana è il Sindaco del Comune individuato al comma J dell 'articolo 7.
3.
La Giunta metropolitana è composta dal Presidente e da un numero massimo di otto assessori nominati dal Presidente stesso fra i componenti dell 'Assemblea Metropolitana. Nella composizione della Giunta nessun genere può essere rappresentato per oltre due terzi.
4.
L'Assemblea Metropolitana è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti aUa Città Metropolitana e Presidenti delle Circoscrizioni di decentramento dei detti Comuni, nonché da un numero di 45 Consiglieri Comunali e Circoscrizionali eletti dai rispettivi consigli.
5.
Il numero dei consiglieri deU 'assemblea da assegnare a ciascun comune e a ciascuna circoscrizione è calcolato dividendo la cifra della popolazione legale residente nella Città metropolitana, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione, per il numero dei consiglieri dell 'assemblea di cui al comma 4. Nell'effettuare tale divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente.
6.
Ai fini dell'assegnazione dei consiglieri circoscrizionali i dati della popolazione di ciascuna circoscrizione sono ridotti del 70 % rispetto ai dati ufficiali dell 'ultimo censimento generale.
ddl.emend.GovernoI3.02.2014.ore17.00.doc 9/13
7.
A ciascun Comune sono assegnati tanti consiglieri quante volte il quoziente definito ai sensi del comma 5 è contenuto nella cifra della popolazione legale residente nel comune medesimo. Parimenti a ciascuna circoscrizione sono assegnati tanti consiglieri quante volte il quoziente definito ai sensi del comma 5 è contenuto nella cifra della popolazione della medesima circoscrizione determinata ai sensi del comma 6. Gli eventuali consiglieri che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai comuni ed alle circoscrizioni per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai comuni ed alle circoscrizioni con maggiore cifra di popolazione legale residente.
8.
La cessazione della carica ricoperta presso il Comune o la Circoscrizione comporta la decadenza dagli organi della Città Metropolitana.

L'Assessore regionale per le Autonomie Lo . la Funzione Pubblica

Il Presidente della Regione Ono Rosario Crocetta


ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
Disegno di legge n. 642
recante "Istituzione dei Liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane"
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EMENDAMENTO DI RISCRITTURA
L'art. lO del d.d.l. n. 642 è così sostituito:
"Art. lO Funzioni dei liberi consorzi di comuni e delle Città metropolitane
l. I liberi Consorzi di Comuni, quali enti di area vasta, esercitano le seguenti funzioni: a) pianificazione territoriale di coordinamento, per gli aspetti di competenza; b) programmazione e sviluppo economico del territorio; c) pianificazione dei servizi di trasporto anche pubblico locale; d) controllo ed indirizzo dei servizi qfferenti il sistema di raccolta e smaltimento rifiuti; e) controllo ed indirizzo del sistema di approvvigionamento e distribuzione delle risorse idriche;
j) programmazione dello sviluppo turistico;
g) programmazione e coordinamento dei settori agricoltura e pesca
2. Le Città metropolitane esercitano le seguenti funzioni:
a) pianificazione territoriale di coordinamento, per gli aspetti di
competenza;
b) programmazione e sviluppo economico del territorio e sociale;
c) pianificazione delle reti infrastrutturali, delle viabilità e dei servizi di
trasporto anche pubblico locale; d) controllo ed indirizzo dei servizi qfferenti il sistema di raccolta e smaltimento rifiuti; e) controllo ed indirizzo del sistema di approvvigionamento e
distribuzione delle risorse idriche; j) pianificazione dello sviluppo turistico. g) pianificazione e coordinamento dei settori agricoltura e pesca
ddl.emend.Governo 13.02.20 14.ore 17.OO.doc 11/13
..
4.
Con la legge di cui all 'art. 2, sono trasferite le funzioni di cui ai commi l e 2 ai liberi consorzi di comuni e alle città metropolitane e le funzioni già spettanti alle Province Regionali sono assegnate ai Comuni, ai Liberi Consorzi di Comuni, alle Città Metropolitane, alla Regione o agli Enti Regionali, con le relative risorse umane, finanziarie, strumentali.
5.
Con la stessa legge, la Regione può trasferire ai Liberi Consorzi e alle Città Metropolitane funzioni proprie, nonché le ulteriori funzioni che, in conformità all 'Art. 118, comma 1, della Costituzione, necessitano di un esercizio unitario di area vasta, purché dall 'esercizio associato di tali funzioni, derivi un risparmio di spesa certificato.
6.
I coriferimenti di funzioni e compiti di cui ai commi precedenti avvengono nell 'osservanza dei principi posti dall 'art. 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dall 'art. 35 della legge regionale 15 maggio 2000, n. lO, e perseguono l'obiettivo di realizzare un riassetto organico e unitario delle funzioni amministrative, individuando il ruolo e le competenze dei diversi livelli di governo, sulla base della loro adeguatezza organizzativa e dimensionale
L'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica


ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
Disegno di legge n. 642
recante "Istituzione dei Liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane"
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EMENDAMENTO AGGIUNTIVO
Al d.d.l. n. 642 è aggiunto il seguente articolo:
"Art.
La Regione, d'intesa con la Città metropolitana di Messina, favorisce la stipula di appositi accordi con lo Stato, la Regione Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria, al fine di consentire ai cittadini residenti nell 'Area metropolitana di Messina e nella Città metropolitana di Reggio Calabria di usufruire dei servizi secondo criteri di prossimità. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell 'Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, sono individuate le attività
programmatorie presente comma. "

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