Vendita AGI, Antoci: “Operazione priva di trasparenza. Si applichi il Media Freedom Act”

Vendita AGI, Antoci (Capolista M5S Collegio “Isole”): “Operazione priva di trasparenza. Si applichi il Media Freedom Act”. Nota Stampa di Giuseppe Antoci, candidato capolista circoscrizione “Isole” alle elezioni europee col MoVimento Cinque Stelle 4 mag 2024 - "Lascia sgomenti la decisione di ENI, azienda partecipata dello stato, di trattare la cessione dell'agenzia di stampa AGI con il parlamentare leghista Angelucci. Un'operazione "folle", come giustamente definita da Giuseppe Conte. Altrettanto allarmante è il fatto che la vendita si stia realizzando mediante una trattativa privata in assenza di un bando di gara a tutela della trasparenza dell'operazione. Bisogna arginare condotte come queste applicando il "Media Freedom Act", legge europea per la libertà dei media tesa a proteggere i giornalisti e i media dell'UE da ingerenze politiche o economiche e ad evitare la concentrazione dei media sotto il controllo politico (come nel caso di Angeluc

BROLO: RATEIZZAZIONE TRIBUTI, UN REGOLAMENTO SENZA DISCRIMINAZIONI

BROLO, 10/12/2014 - Dopo il consiglio comunale di ieri sera a Brolo sei nuovi regolamenti per dare ordine, regola e certezze all’utenza in tema di servizi, contributi e gestione di spazi e sale. Tra questi anche la possibilità di rateizzazione dei tributi comunali, ovviamente anche quelli arretrati, purchè non già a ruolo nelle cartelle esattoriali.
Soddisfatto il vicesindaco Gaetano Scaffidi, assessore ai tributi, soprattutto per quest’ultimo regolamento che permetterà a tutta l’utenza, se lo vorrà, di farsi scaglionare in rate mensili il complessivo debito che ha con il comune di Brolo in relazione ai tributi,
Un regolamento dice l’assessore – trasparente, chiaro, che non ammette discriminazioni. Il cittadino potrà accedere alla possibilità di rateizzare il debito, pensato per le famiglie meno agite, per evitare esagerate pressioni fiscali in un sol colpo. E’ un esempio di amministrazione sociale”.
Poi continuando Gaetano Scaffidi sottolinea che "con il voto contrario dell’opposizione, ieri sera in aula, su questo punto, si è evidenziata il distacco tra il paese reale e quello virtuale, quello dove vivono i componenti del gruppo “per Brolo” buobi solo ad ergersi a paladini della gente nei dibattiti pubblici e su facebook ma distanti dalla realtà e dai bisogni dei cittadini. Votar contro è stato un votar contro ai bisogni delle gente, ed è bene che questo i brolesi lo sappiano”.
Ed ancora aggiunge.
Nelle prossime sedute il consiglio comunale affronterà e voterà altri regolamenti, tra questi anche quello che sancisce l’erogazione dei contributi alle società sportivi, ai gruppi sociali, alle associazioni. Un altro punto importante per la trasparenza, per evitare che accada quello che è successo in passato e che tutti sappiamo bene.

Tra i regolamenti votati ieri sera, oltre quello già detto per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria da ricordare quello per l’utilizzo di impianti di videosorveglianza; per l’utilizzo dei locali e delle attrezzature della sala multimediale; per le riprese audio e video del Consiglio Comunale e per l’utilizzo del Palatenda di Piazza Annunziatella da parte di Associazioni, gruppi e cittadini;
REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI
DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA
(In vigore dal 09.12.2014)
Approvato con delibera Consiliare n.36 del 09.12.2014

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA

Indice

1. Oggetto del Regolamento
2. Requisiti oggettivi e soggettivi e definizione di temporaneità
3. Criteri di concessione delle rateizzazioni di pagamento e decadenza del beneficio concesso
4. Modalità di rateizzazione
5. Domanda di concessione
6. Procedimento
7. Provvedimento di concessione o diniego
8. Disposizioni finali ed entrata in vigore

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA

ART. 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

l. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione eccezionale di dilazioni e/ o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria ed extratributaria in genere e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa , nei seguenti casi:
- siano essi derivanti da avvisi di accertamento e/o da iscrizione in ruoli ordinari con specifica esclusione dei tributi iscritti nei ruoli coattivi.
- siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola ; ,
- sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in unica rata sia che avvenga in più rate .


ART. 2- REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

l. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in situazioni di disagio personale e familiare meglio specificate al comma seguente.
2. Si considerano cause soggettive ostative:
a) lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra
condizione personale documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;.
b) qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente art. l.


ART. 3 - CRITERI DI CONCESIONE DELLE RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO E DECADENZA DAL BENEFICIO CONCESSO

l. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti.
2. Non possono godere dei suddetti benefici coloro che siano morosi rispetto a precedenti rateazioni;
3. E’ possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti
attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso
le soglie d’importo di cui al comma 1 all’art.4 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti
i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.
Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun
tributo, distinte domande di rateizzazione.
4. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di due rate anche non
consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima.
Pertanto, l’intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può
più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata
prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la
possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva

5. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.

6. La rateizzazione non può essere accordata quando l’importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 150,00;


ART. 4- MODALITA' DI RATEIZZAZIONE

La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma dovuta, da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto (quota capitale) otre agli interessi legali fissati annualmente dal Decreto del MEF.
I parametri della rateizzazione sono variabili a scaglioni così come rappresentato:
- Da € 150,00 fino a € 599,99 : fino ad un massimo di 5 rate mensili
- da € 600,00 a € 1.999,99 : fino ad un massimo di 8 rate mensili
-da €.2.000,00 a €. 4.999,00: fino ad un massimo di 12 rate mensili
-da € 5.000,00 a € 14.999,99 : fino ad un massimo di 18 rate mensili
-da € 15.000,00 a € 49.999,99 : fino ad un massimo di 24 rate mensili
- da € 50.000,00 a € 149.999,99 : fino ad un massimo di 36 rate mensili
-oltre € 150.000,00 : fino ad un massimo di 48 rate mensili
2. Le rateizzazioni di importi superiori a € 10.000,00 o superiori alle 12 rate
mensili sono subordinate alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
3. La garanzia di cui al precedente comma deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta del Comune creditore
4. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo
5. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

ART. 5- DOMANDA DI CONCESSIONE

l. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio tributi di questo Ente.
2 .La domanda dovrà contenere:
a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito
tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);
c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.
3. Alla stessa dovrà essere allegata dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della
situazione economica equivalente) relativa all'ultimo anno d'imposta utile e/o altra idonea documentazione e/o dichiarazione atta a consentire all’ufficio la valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione della rateizzazione .
4. Le ditte dovranno presentare la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o bilancio approvato.
5) La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello del Protocollo generale, oppure trasmessa tramite posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità.

6. Al fine di agevolare gli utenti, l’ufficio preposto predispone apposita modulistica da mettere a disposizione degli utenti sia negli Uffici competenti sia nell’apposita sezione modulistica del sito istituzionale dell’Ente.


ART. 6 - PROCEDIMENTO

1. L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento.
2. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e
della documentazione presentata.
3. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad
integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il
Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.
4. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta
entro il termine fissato comporterà la decadenza dal diritto al beneficio della rateizzazione del debito.
5. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.


ART. 7 -PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

l. Entro quindici giorni dal ricevimento della domanda o della eventuale documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
2. Il provvedimento di concessione specificherà le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi legali dovuti
3. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.


ART. 8 – Disposizioni finali ed ENTRATA IN VIGORE

Con l’emanazione delle presenti disposizioni si intendono abrogate le precedenti norme,
contenute in altri regolamenti comunali, in materia di rateizzazioni di pagamento di tributi.
Le eventuali rateizzazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti
disposizioni. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione pervenute da quella data.

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