Primo Maggio a Portella della Ginestra: “Il lavoro strumento di giustizia sociale e lotta alla mafia”

Primo Maggio a Portella della Ginestra, Antoci (M5S): “Il lavoro strumento di giustizia sociale e lotta alla mafia”,  Giuseppe Antoci, capolista del M5S nella circoscrizione “isole” alle elezioni europee, a margine del corteo in memoria della strage di Portella della Ginestra a cui a partecipato col Presidente Giuseppe Conte.  Portella   della   Ginestra : Di Paola (M5S): Governo Meloni smembra Stato Sociale.  Il coordinatore regionale Cinquestelle: “Nostre battaglie tutto l’anno per maggiori tutele per i cittadini”. PORTELLA DELLA GINESTRA, 1 mag 2024 -  “Oggi con Giuseppe Conte abbiamo ricordato la strage di Portella della Ginestra avvenuta l'1 Maggio 1947. Un’occasione importante per ribadire l’importanza del diritto al lavoro come strumento di giustizia sociale e di lotta alla mafia. Il sud continua ad avere il più alto tasso di disoccupazione in Italia; tasso ancora più elevato tra le donne. E proprio nel disagio si insinua la criminalità organizzata. C’è fame di lavoro, di di

FELUCA MESSINA: LETTERA-DENUNCIA DELLA FIM CISL SULLA VICENDA DEI LAVORATORI IN LIQUIDAZIONE

“Possibili illeciti nelle procedure di mobilità. Pronti all’azione civile, penale, amministrativa e contabile”
Messina, 17/12/2014 - 17 dicembre ’14 – I lavoratori di Feluca Spa alzano il tiro e denunciano la possibilità di illeciti nell'espletamento delle procedure di mobilità verso le altre società partecipate del Comune e preannunciano l’attivazione dell'azione civile, penale, amministrativa e contabile.
Lo fanno attraverso una lettera inviata al Sindaco, al Vicesindaco, al Liquidatore di Feluca, al Presidente del Consiglio comunale e al Prefetto di Messina ripercorrendo la vicenda e i ritardi nell'espletamento “delle doverose procedure, a discapito dei lavoratori e della finanza pubblica, che ha cagionato danni innumerevoli ai dipendenti della Feluca SpA in liquidazione”.
I lavoratori, infatti, per tutto il 2014 non hanno potuto godere di alcun ammortizzatore sociale e sono privi di stipendio. Da qui l’iniziativa della Fim Cisl di Messina che non intende fermarsi nel denunciare tutti gli inadempimenti sin qui verificatisi in merito alla vicenda Feluca.
In allegato la lettera-denuncia inviata al Sindaco, al Vicesindaco, al Liquidatore di Feluca, al Presidente del Consiglio comunale e al Prefetto di Messina.
_______________________________
Al Sindaco del Comune di Messina
Prof. Renato Accorinti
Fax: 090 718201

Al Vice Sindaco del Comune di Messina
Prof. Guido Signorino
Fax: 090 718201 - 675157

Al Sig. Liquidatore FELUCA S.p.A. in Liq.
Dott. Domenico Santamaura
Fax: 090 2938712

Al Presidente del Consiglio Comunale
Del Comune di Messina

e.p.c. A S.E. Sig. Prefetto di Messina
Dott. Stefano Trotta
Fax: 090 366777



Oggetto: denuncia dei possibili illeciti nell'espletamento delle procedure di mobilità invocate ai sensi della l. 147/2014, art. 1 commi 563 e ss. ed attivazione dell'azione civile, penale, amministrativa e contabile.

In merito alle procedure richiamate in oggetto, la cui attivazione è stata richiesta da questa O.S. nel lontanissimo 8 gennaio 2013, a fronte di un annoso e gravissimo ritardo nell'espletamento delle doverose procedure, a discapito dei lavoratori e altresì della finanza pubblica, posto che tale ritardo ha cagionato danni innumerevoli ai dipendenti della FELUCA SpA in liq. (dal 31/12/2013, fuori da qualsiasi ammortizzatore sociale e privi di stipendialità da ben un anno!) e altresì alle casse degli enti pubblici coinvolti, posto che i debiti nei riguardi dei lavoratori suddetti graveranno sui bilanci pubblici, a fronte di un mancato espletamento della prestazione - non ad essi imputabile - ed altresì (per i mesi in cui gli stessi dipendenti hanno svolto prestazioni per l'espletamento di servizi per AMAM e Comune di Messina) per le somme corrisposte a Feluca SpA dagli enti committenti per l'esecuzione di commesse pubbliche che, qualora si fosse data attuazione alle norme richieste in materia di mobilità del personale ex l. 147/2013, sarebbero stati 'coperti' dai 'normali' stipendi mensili appannaggio degli stessi lavoratori;

Tenuto conto del continuo e perpetrato atteggiamento dilatorio e speciosamente illegittimo, alla luce delle prerogative e ruoli dell'azione sindacale, corre obbligo puntualizzare e altresì anticipare le ragioni e i presupposti del prossimo ricorrere, contro gli autori delle illegittimità eventualmente prodotte, nella convinzione che il complessivo comportamento tenuto ad oggi dalle Amministrazioni in indirizzo coinvolte dal percorso previsto dalla legge e necessitato dal rispetto dei principi di economicità della spesa pubblica, buon andamento e trasparenza, nonché – in ispecie – dall'esigenza di attuare a tutti i livelli la spending review in ambito pubblico, sia stato in assoluto contrasto con tutte le norme che regolando l'azione amministrativa e – in specie – in modo del tutto consapevole (in quanto ben informati, se non altro, dalla richiesta inoltrata da questa O.S. l'8 gennaio 2014 circa l'esigenza di attuare la legge e in particolare la medesima fattispecie poi oggetto della Delibera GM 760/2014, giunta con 10 mesi di ritardo!
Ingiustificabile) considerato che tale condotta, perpetrata da oltre 5 anni, ha visto uno degli esempi più

eclatanti di inadempimento nella assoluta disattenzione del portato deliberatorio esitato dal Civico Consesso nel lontano 2011 e che sono trascorsi inutilmente solo 1375 GIORNI (di cui 538 sotto questa amministrazione) dall'approvazione in Consiglio Comunale della delibera 21c del 11 marzo 2011, mentre
della NEW CO, ad oggi, ci sono solo chiacchiere e tavoli tecnici ai quali – purtroppo – le OO.SS. sono state debitamente e costantemente tenute lontane, a fronte delle innumerevoli richieste 'urgenti' che le stesse hanno sempre indirizzato ai rappresentanti delle istituzioni in oggetto, per sottolineare la gravità del danno causato ai lavoratori, vittime di tale cattiva amministrazione della 'cosa pubblica',

tutto ciò considerato,
allo scopo di porre fine alle illegittimità evidenziate, si chiede formalmente, anche ai sensi delle norme che regolano l'accesso e la trasparenza degli atti della P.A., quanto segue:

1) i motivi di tale gravissimo e dannoso ritardo nell'attuazione di norme nate proprio per regolare situazioni come quelle ad oggetto (che la stessa Amministrazione controllante ha ritenuto opportuno attuare, così come dimostrato dalla delibera 760/2014, solo dopo 10 mesi!!!)

2) i nomi dei soggetti che abbiano frapposto ostacoli di qualsiasi natura nell'espletamento delle procedure oggetto di richiesta e di attuazione, con enunciazione delle rispettive obiezioni / opposizioni nell'esecuzione degli atti amministrativi di rispettiva competenza

3) le ragioni del continuo condurre gli atti in modo occulto e con atteggiamenti palesenmente antisindacali (visto che, sebbene richiesto in termini collaborativi una decina di volte sin dall'8 gennaio 2014, senza mai alcuna risposta, il primo incontro al quale siano state invitate a partecipare le OO.SS. per l'attuazione della l.147/2014 sia giunto SOLO DOPO 9 MESI! …, a seguito di altrettanto palesi e legittime azioni di protesta e di rivendicazione!)

4) perché non si sia dato luogo all'incontro congiunto, alla presenza dei Sindacati, che questa O.S. aveva richiesto, presenti tutti i soggetti implicati dalla mobilità in oggetto, ovvero: AMAM, ATM, FELUCA S.p.A. e Comune di Messina, al fine di economizzare i tempi e i vantaggi per gli enti coinvolti e i lavoratori, dirimendo in unica soluzione tutti gli eventuali problemi//dubbi circa l'esecuzione delle procedure, nel rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico e dei principi di solidarietà sociale che, ci appaiono chiaramente schiacciati dai comportamenti si qui tenuti.

5) la convocazione urgente, e comunque non oltre il prossimo 17 dicembre, del Tavolo tecnico richiesto già in sede del primo incontro tenuto presso il Comune di Messina, lo scorso , alla presenza di AMAM, ATM e FELUCA SpA in liq. e del loro comune ente locale controllante.
Al contempo, si avvisano i soggetti in indirizzo circa l'intenzione di procedere in tutte le sedi giurisdizionali contro gli autori degli illeciti prodotti ad oggi nei riguardi dei lavoratori e di questa O.S., oltreché della stessa P.A. genericamente intesa e, a tal riguardo, si rammentano gli OBBLIGHI cui tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute nell'espletamento dei propri compiti, in modo diretto e indiretto, con le relative responsabilità in capo ai rispettivi amministratori (politici ed amministrativi, per i rispettivi ambiti di inferenza).
Nella convinzione, suffragata dalle norme e dai fatti perpetrati ad oggi nella vicenda legata alle procedure in oggetto, come pure alla complessiva gestione della 'questione FELUCA SpA', che siano stati commessi illeciti in ambito civile, penale, amministrativo e contabile, si richiede risposta scritta, nei termini di legge, in ordine alle istanze poste nella presente e si rammentano alcune norme in materia di azione amministrativa, palesemente violate sin qui.

Legge 07.08.1990, n. 241
(come modificata dalla L. n. 15/05 e dalla L. n. 69/09)

Articolo 1 - Principi generali dell’attività amministrativa
1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di
economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti nonché dai princípi dell'ordinamento comunitario
1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. (2)
1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e princípi di cui al comma 1. (2)
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria. (3)
(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, L. 11.02.2005, n. 15, con decorrenza dal 08.03.2005. Si riporta di seguito il testo previgente: "1.L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.".
(2) Il presente comma è stato inserito dall’art. 1, L. 11.02.2005, n. 15, con decorrenza dal 08.03.2005.
(3) La rubrica del presente articolo è stata apposta dall’art. 21, L. 11.02.2005, n. 15, con decorrenza dal 08.03.2005.
Articolo 2 - Conclusione del procedimento (A) (B)
2. - (Conclusione del procedimento).
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Si Applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2.
8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.

La Segreteria provinciale
FIM CISL Messina


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