Vittima di violenze: ok al distacco presso altra sede di lavoro

Vittima di violenze: ok al distacco presso altra sede di lavoro.  Una dipendente dell’Ufficio del processo presso il tribunale di Catania ha chiesto e ottenuto la proroga del distacco presso un’altra sede lavorativa, a tutela della sua incolumità. 8 mag 2024 - Dopo essere stata assunta a tempo determinato, la dipendente è stata vittima di violenze, regolarmente denunciate, che l’hanno costretta a chiedere il distacco dalla propria sede lavorativa perché non si sentiva più al sicuro. Il Tribunale di Catania le aveva però concesso il distacco fino a settembre 2024. Nel frattempo, la donna aveva denunciato altri reati contro la sua persona e il ritornare nella sede assegnatagli avrebbe messo a serio repentaglio la sua incolumità. Per tale ragione si è rivolta allo studio legale Leone-Fell & C. per ottenere la necessaria tutela. “Vista la gravità della situazione, abbiamo inoltrato un’istanza al ministero di Giustizia – spiegano i legali Francesco Leone, Simona Fell e Davide Marceca ch

RINALDI, SOCIETÀ PARTECIPATE: "IL GOVERNO REGIONALE RIPRISTINI LA LEGALITÀ E LA LEGITTIMITÀ DELL'ASSESSORATO AL BILANCIO”

On. Franco Rinaldi, intervento e segnalazione alla Procura della Corte dei Conti dell'on. Franco Rinaldi su illegittima azione amministrativa assessorato regionale al bilancio su società partecipate e sospensione dipendenti Ciem S.p.A.: "Il Governo Regionale ripristini immediatamente la legalità e la legittimità dell'azione amministrativa dell'Assessorato al Bilancio nella gestione delle società partecipate!"

Palermo, 07/01/2015 - Le società a totale partecipazione pubblica sono state annoverate pubbliche amministrazione dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94; Per giurisprudenza consolidata le società a totale partecipazione sono considerate pubbliche amministrazioni ed al personale dipendente va applicato il D.lgs 165/2001 (vedi anche sentenza n. 2733/12 lav. della Corte d’Appello di Palermo sezione lavoro) e di fatto l’Assemblea Regionale recepisce tali disposizioni nazionali con l’entrata in vigore della legge regionale del 12 agosto 2014, n. 21 con l’art. 64.

Nella suddetta norma regionale, in materia di gestione del personale delle società partecipate, al comma 5 viene sancito che: “.. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione di cui al comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, trasmettono all’Ufficio speciale delle società in liquidazione e alla Ragioneria generale della Regione un’integrazione al piano previsto dall’articolo 20, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 con la individuazione del numero dei soggetti inserito dell’albo di cui al comma 1 che, in base ai rispettivi fabbisogni e nei limiti finanziari previsti nei propri bilanci, intendono assumere. La predisposizione dei predetti piani deve essere effettuata nel rispetto dei limiti e dei vincoli finanziari previsti dalla vigente legislazione”.

Inoltre al comma 7 della medesima legge, si stabilisce, recependo la norma nazionale che, trascorsi i termini previsti dal comma 5, “Al personale di cui al comma 1, in servizio alla data di cui al comma 2, non assegnato o trasferito ad altre società con le modalità di cui al comma 5, si applicano le procedure di mobilità nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 563 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”.

Allo stato attuale, ad oltre 5 mesi dall'approvazione della Legge Regionale, non solo non si è dato il giusto e legittimo seguito alla mobilità del personale risultante nell'albo dei dipendenti delle società in liquidazione, 24 lavoratori, nonostante le richieste sopraggiunte all’ufficio speciale liquidazioni, tra le quali spicca quella di Sicilia e Servizi per 7 unità a firma Ingroia, ma il personale CIEM subisce un ingiustificato ed illegittimo provvedimento, con la sospensione dal servizio del personale e la negazione degli stipendi pregressi e maturati da parte del commissario liquidatore e condiviso dall'ufficio speciale società in liquidazione, azione amministrativa non contemplata nel ccnl commercio, applicato al personale Ciem, in quanto i lavoratori anche se sospesi hanno diritto allo stipendio.

Alla luce di quanto esposto e delle incongruenze emerse nell'azione amministrativa del Governo e dell’ufficio preposto, e per il serio rischio di danno erariale per le casse regionali che potrebbe scaturire dalle discutibili e, per me, illegittime decisioni del Commissario liquidatore del Ciem S.p.A. e dell'ufficio speciale liquidazioni del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro, che ho presentato interpellanza a risposta urgente che vi allego e che ho deciso di notificare alla procura della Corte dei Conti per gli accertamenti del caso.
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INTERPELLANZA

N. – Richiesta di chiarimenti in merito la sospensione dal servizio senza retribuzione dei dipendenti Ciem S.p.A. e la mancata applicazione dei termini e delle modalità per la ricollocazione del personale delle società partecipate secondo quanto previsto dall’art. 64 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014.

Al Presidente della Regione Siciliana ed all’Assessore dell’Economia,

PREMESSO che:

• per giurisprudenza consolidata le società a totale partecipazione sono considerate pubbliche amministrazioni ed al personale dipendente va applicato il D.lgs 165/2001 (vedi anche sentenza n. 2733/12 lav. della Corte d’Appello di Palermo sezione lavoro). In particolare, l’art. 1 del predetto decreto legislativo regolamenta i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
• la materia relativa al personale delle Società a totale partecipazione pubblica è normata dai comma 563 e seguenti dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), con cui viene fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato;
• l’Assemblea Regionale Siciliana nella seduta del 28 maggio 2014 ha approvato, con il parere favorevole del Governo Regionale, l’ordine del giorno n. 270 avente ad oggetto “Iniziative in favore dei dipendenti delle Società partecipate regionali” che IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE “considerato il vuoto legislativo determinatosi ad individuare misure analoghe, per tutti i dipendenti delle società partecipate, alle previsioni di cui al comma 563 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;
• L’Assemblea Regionale Siciliana recepisce ed approva quanto stabilito nel suddetto Odg, con l’entrata in vigore della legge regionale del 12 agosto 2014, n. 21 con l’art. 64, dove vengono statuiti termini perentori e modalità per completare i processi di mobilità del personale risultante nell’albo dei dipendenti delle società in liquidazione;
• il nuovo commissario liquidatore del Ciem S.p.A. ha proceduto alla sospensione senza retribuzione dal servizio dei dipendenti;

CONSIDERATO che:

• risulta completato da diversi mesi l’albo dei dipendenti delle società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale;
• la tempistica assegnata dal comma 5 della succitata norma è scaduta;
• l’Amministrazione Regionale esercita di fatto il controllo analogo sulle Società (ex art. 2359 c.c.) attraverso le attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 c.c.;
• alla data odierna l’Amministrazione Regionale non ha emanato alcuna direttiva per la definizione del processo di trasferimento del personale;
• alla data odierna non è stata intrapresa alcuna attività relativamente alle procedure di cui al comma 7 dell’art. 64 della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014;

CONSIDERATO inoltre che:

• la definizione della procedura di liquidazione societaria è subordinata alla ricollocazione dei lavoratori, secondo quanto previsto dall’art. 64 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014;
• appare incomprensibile dal punto di vista amministrativo e contabile, data la disponibilità economica della società regionale, non liquidare le spettanze di dicembre e la tredicesima mensilità ai dipendenti;
• l’ufficio della sospensione senza retribuzione nel CCNL commercio, contratto collettivo applicato ai dipendenti Ciem S.p.A., non è contemplato per la fattispecie del Ciem S.p.A.;
• 7 dipendenti del Ciem S.p.A. sono già stati trasferiti e ricontrattualizzati in Servizi Ausiliari Sicilia(SAS) S.C.p.A.;
• 3 dipendenti risultano distaccati in Sicilia e-Ricerca S.p.A.;

RITENUTO che:

la mancata applicazione della norma in oggetto ed il consequenziale protrarsi dello stato di inattività delle società regionali in liquidazione, comporta enorme ed inutile esborso per le casse regionali,

RILEVATO che:

• l’IRFIS S.p.a. si era resa disponibile all’immissione nel proprio organico di undici unità del CIEM precedentemente sottoposte a colloquio, prevedendone la relativa copertura finanziaria;
• la Società Sicilia e-Ricerca S.p.A. aveva comunicato a più riprese che le tre unità CIEM già distaccate sono state inserite nel proprio organigramma trovando piena occupazione nelle attività in corso di realizzazione e, pertanto, ha manifestato la propria disponibilità ad immetterle nel proprio organico prevedendone la relativa copertura finanziaria ed ha richiesto di conoscere le modalità per il perfezionamento delle procedure di immissione;
• La Società Sicilia è Servizi S.p.A. ha richiesto n. 7 unità presente nell’albo unico;
• l’AST S.p.A. ha trasmesso all’Ufficio speciale delle società in liquidazione e alla Ragioneria generale della Regione un’integrazione al piano previsto dall’articolo 20, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 evidenziando la necessità di acquisire personale amministrativo con varie qualifiche;
• la SPI S.p.A. ha trasmesso all’Ufficio speciale delle società in liquidazione e alla Ragioneria generale della Regione un’integrazione al piano previsto dall’articolo 20, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, ove viene indicato l’organico in n. 22 unità, e che a tale data la Società ha in servizio n. 7 unità (personale esterno con contratto co.co.pro);

PER CONOSCERE:

• se la decisione attuale amministrativa del neo commissario di sospendere senza retribuzione i dipendenti del Ciem S.p.A., può rischiare di configurarsi in ipotesi di danno erariale, considerato quanto previsto dalle vigenti norme, che obbligano la Regione Siciliana ed il Suo competente assessorato, a prevedere il ristoro ed al pagamento degli stipendi al personale delle società partecipate in liquidazione, sino al completamento delle procedure ed in ogni caso sino alla ricollocazione delle maestranze, considerato in oltre, la disponibilità di risorse nelle casse della società;
• le cause che hanno determinato e che determinano l’attuale stallo nella risoluzione delle problematiche volte alla razionalizzazione che dovranno fondarsi alla salvaguardia dei livelli occupazionali e quindi le motivazioni della mancata applicazione dell’art. 64 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e delle procedure di mobilità nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 563 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
• quali le iniziative ed i tempi previsti al fine di applicare la succitata norma vigente e ricondurre alla legittimità l’azione amministrativa regionale in materia.

(L’interpellante chiede lo svolgimento con urgenza)

(7 Gennaio 2014)
RINALDI

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