1° Maggio: «Festa del Lavoro», la filastrocca di Mimmo Mòllica

1° Maggio Festa del lavoro. La «Filastrocca del Lavoro» di Mimmo Mòllica racconta in versi e strofe questa importante ricorrenza. E noi la proponiamo a grandi e piccini per celebrare la «Festa del Lavoro e dei Lavoratori».  «Filastrocca del lavoro» di Mimmo Mòllica   Caro babbo che cos’è il lavoro? dei bambini domandano in coro a un papà stanco e pure affannato, dal lavoro appena tornato. Ed il babbo risponde a fatica «serve a vivere, è una regola antica». Ed aggiunge: «… ed inoltre, sapete il lavoro è passione, è volontà e decoro». «E che cosa vuol dire decoro?», ribatterono subito loro. «È nell’opera di un falegname, è Van Gogh, è in un vaso di rame». «È Geppetto e il suo pezzo di legno, è Pinocchio, è Collodi e il suo ingegno, è donare qualcosa di noi senza credersi dei supereroi». «È costruire un gran bel grattacielo, è Gesù quando spiega il Vangelo, compiacersi di quello che fai, è dolersene se non ce l’hai!». Però un tipo iniziò a blaterare: «È pagare la gente per non lavorare, s

S.ANGELO DI BROLO: ORDINANZA DEL SINDACO CONTRO GLI INCENDI ESTIVI

S. Angelo di Brolo (Me), 9 giungo 2015 - Quale autorità comunale di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 15, della Legge 24/02/1992, n.225; Premesso che la stagione estiva, nei terreni incolti e/o abbandonati, comporta un alto pericolo di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni; Accertato che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati dei terreni, posti sia all'interno, che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;
Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione, sia da parte di soggetti privati, che istituzioni pubbliche, nonché di vietare tutte quelle attività ed azioni che possano costituire pericolo di incendi;
Vista la Circolare Presidenziale 14 gennaio 2008, avente per oggetto “Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n.3606/2007 – Attività di prevenzione incendi – Pianificazione comunale spedita di emergenza per il rischio incendi d’interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico – Pianificazione provinciale”, con la quale, tra l’altro dispone che i sindaci dell’Isola “cureranno altresì, la tempestiva emanazione, e non a stagione inoltrata, delle ordinanze di pulizia dei terreni e dei cigli stradali dalla vegetazione a rischio incendio”;

Atteso che le vigenti norme in materia di Protezione Civile, nonché la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", hanno demandato alle Regioni e alle Autonomie Locali le competenze in materia di Protezione Civile;
Visto il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n. 773;
Viste le Leggi Regionali n. 16, del 06/04/1996, “Riordino delle legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”, e n. 14, del 31/08/1998, “Norme in materia di protezione civile”;
Vista la Legge n. 353, del 21/11/2000, "Legge quadro sugli incendi boschivi";
Visti gli artt. 50 e 54 del D.L.vo n. 267/2000, in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
Visto il titolo III, del D.L.vo n. 139, dell'8/03/2006, “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29/07/2003 n.229”;
Visto l’art. 255 del D.L.vo 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
Visto il parere del 18 marzo 2011 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in ordine all’effettiva portata dell’art.185, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 152/06;
Visti gli artt. 423, 423bis, 449, 650 e 652 del Codice Penale;
Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;
Visto il Regolamento Comunale per l’accensione dei fuochi controllati in agricoltura e nei terreni incolti nei periodi di massima pericolosità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24, del 30/07/2009, esecutiva ai sensi di Legge.
Tutto ciò premesso,

ORDINA

Art. 1
1. I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo condizioni tali da non accrescere il pericolo di roghi.
2. La Provincia regionale di Messina è obbligata al decespugliamento di tutte le strade sulle quali l’Ente medesimo ha l’obbligo della manutenzione.
3. I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 30 Giugno 2015, con avvertenza che, in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

Art. 2
1. Tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all’interno del territorio comunale, hanno l’obbligo, entro il termine perentorio del 15 giugno 2015, di tenere i terreni almeno per una fascia di metri 20 dalla scarpata e/o banchina, sgombre di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, di provvedere alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami che si protendono sullo stesso, nonché all’immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all’interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri dalla scarpata e/o banchina.
2. I conduttori di appezzamenti di terreni di grande estensione, nelle fasi di coltivazione dovranno predisporre, ogni duecento metri fasce completamente prive di vegetazione, di ampiezza minima di metri dieci e, in presenza di alberi di alto fusto superiori a metri dieci, non inferiori all’altezza del fusto più alto.

Art. 3
1. I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombera e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio, per un raggio non inferiore a m. 10,00.

Art. 4
1. I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombera di vegetazione, di larghezza non inferiore a m. 10,00.

SANZIONI

1. nel caso di siepi che restringono o danneggiano la strada, di rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie, sarà elevata una sanzione da Euro 168,00 a Euro 674,00, determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada;
2. nel caso di abbandono e/o deposito di rifiuti in genere sarà elevata una sanzione pecuniaria da Euro 300,00 a Euro 3.000,00, ai sensi dell’art. 255 del D.L.vo n.152/2006, come modificato dall’art. 34del D.L.vo 3 dicembre 2010, n.205;
3. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio durante il periodo dal 15 Giugno al 15 Ottobre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000;
4. in tutti gli altri casi sarà applicata la sanzione amministrativa da Euro 51,00 ad Euro 258,00. A carico degli inadempienti sarà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650, del Codice penale.

RICORDA

che ogni cittadino ha l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

1) Vigili del Fuoco tel. 115
2) Corpo Forestale tel. 1515
3) Servizio di Polizia Municipale tel.0941/533780

tel. 800 135 427
5) Numero Verde comunale
6) Arma Carabinieri tel. 112
7) Polizia di Stato tel. 113

DISPONE

1. La pubblicazione nei modi di legge e l’affissione su tutto il territorio comunale, l’inserimento nel sito ufficiale del Comune e divulgazione attraverso i mezzi di informazione.
2. Le Forze dell'Ordine, in particolare il Corpo Forestale, l’Arma dei Carabinieri e il Servizio di Polizia Municipale, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti preventivi e sanzionatori.
3. La trasmissione alla Prefettura, alla Questura, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, alla Provincia Regionale di Messina, al Servizio Regionale di Protezione Civile di Messina, al Commissariato di P.S. di Patti, al Servizio di Polizia Municipale, alla locale Caserma dei Carabinieri, al locale Distaccamento del Corpo Forestale.
4. Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Siciliana, entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, riscorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

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