1° Maggio: «Festa del Lavoro», la filastrocca di Mimmo Mòllica

1° Maggio Festa del lavoro. La «Filastrocca del Lavoro» di Mimmo Mòllica racconta in versi e strofe questa importante ricorrenza. E noi la proponiamo a grandi e piccini per celebrare la «Festa del Lavoro e dei Lavoratori».  «Filastrocca del lavoro» di Mimmo Mòllica   Caro babbo che cos’è il lavoro? dei bambini domandano in coro a un papà stanco e pure affannato, dal lavoro appena tornato. Ed il babbo risponde a fatica «serve a vivere, è una regola antica». Ed aggiunge: «… ed inoltre, sapete il lavoro è passione, è volontà e decoro». «E che cosa vuol dire decoro?», ribatterono subito loro. «È nell’opera di un falegname, è Van Gogh, è in un vaso di rame». «È Geppetto e il suo pezzo di legno, è Pinocchio, è Collodi e il suo ingegno, è donare qualcosa di noi senza credersi dei supereroi». «È costruire un gran bel grattacielo, è Gesù quando spiega il Vangelo, compiacersi di quello che fai, è dolersene se non ce l’hai!». Però un tipo iniziò a blaterare: «È pagare la gente per non lavorare, s

AUTO BLU: IL GOVERNO LE RIDUCE DEL 25%, LA MADIA ESULTA SU TWITTER

18/12/2015 - Autoblu: Accordo governo-regioni-enti locali sulla riduzione di autovetture di servizio con autista. L’accordo stabilisce che “le Regioni e gli enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre 2016, riducano del 25%, rispetto alle autovetture disponibili alla data del presente accordo, il numero delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone, anche ad uso non esclusivo. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione di cui al presente accordo sono computate le riduzioni già effettuate dalle singole amministrazioni, in ottemperanza all’art. 15 del decreto-legge n. 66 del 2014.In fase di applicazione del presente Accordo, con le medesime modalità, è comunque fatta salva la possibilità verificare la percentuale di riduzione, in ragione di obiettivi di contenimento, coerentemente con le esigenze specificità delle Regioni e degli Enti locali”.
Il ministro per la P.A., Marianna Madia, ha commentato su Twitter l’accordo tra il Governo, le Regioni e gli enti locali concernente la riduzione delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone, sancito nella Conferenza Unificata del 17 dicembre.
L’avviso favorevole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è però condizionato all'accoglimento di alcune proposte emendative contenute in un documento consegnato al governo proprio durante la conferenza Unificata, pubblicato integralmente sul sito www.regioni.it .

Il documento integrale:

ACCORDO TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI
CONCERNENTE LA RIDUZIONE DELLE AUTOVETTURE DI
SERVIZIO CON AUTISTA ADIBITE AL TRASPORTO DI PERSONE
Punto 1) Odg Conferenza Unificata
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime avviso favorevole
all'accordo, condizionato all'accoglimento delle proposte emendative contenute nel
documento allegato.
Roma, 17 dicembre 2015
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella odierna seduta del XXXX:
VISTO l’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in base al
quale la Conferenza Unificata promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province,
Comuni e Comunità Montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e
svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
Visto l'art. 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e, in particolare, il comma 4 che demanda
a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione l'individuazione delle modalità e dei limiti di utilizzo delle
autovetture di servizio al fine di ridurne il numero e i costi da parte di tutte le amministrazioni;
Visto l'art. 5, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto l'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
Visto l'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto in particolare il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale prevede che con
modifiche al decreto di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono
dettati criteri attuativi delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3, al fine di disporre modalità e limiti
ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio;
Visto l'art. 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89;
Visto in particolare il comma 2, dell’art. 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 il quale
prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, e' indicato il numero massimo, non superiore a cinque, per le auto di servizio
ad uso esclusivo, nonche' per quello ad uso non esclusivo, di cui può disporre ciascuna
amministrazione centrale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con cui l'On. dott.ssa Maria
Anna Madia e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014 recante determinazione
del numero massimo e delle modalita' di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al
trasporto di persone;
Ritenuta la necessità di individuare le modalità di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di
ridurne il numero ed i costi;
ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, dei Presidenti delle Regioni e
delle Province Autonome e dell’ANCI;
SANCISCE ACCORDO
tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali nei seguenti termini:
premesso che:
l'art. 15 del citato decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 prevede, a decorrere dal 1° maggio
2014, l’obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contenere le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi entro il limite del 30 per cento della
spesa sostenuta nell'anno 2011;
il DPCM 25 settembre 2014, all’art. 4, prevede che al fine di realizzare un censimento permanente
delle autovetture di servizio, le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, le regioni e gli
enti locali, comunicano, ogni anno, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, secondo le modalità ivi definite, il numero e l'elenco delle autovetture di
servizio a qualunque titolo utilizzate;
le modalità di utilizzo delle autovetture di servizio a uso non esclusivo a disposizione di ciascuna
amministrazione, come disciplinate dall’articolo 3 del DPCM 25 settembre 2014, costituiscono, ai
sensi del comma 5 del medesimo articolo 3, principi cui le regioni e gli enti locali, negli ambiti di
rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti;
Il citato DPCM 25 settembre 2014 prevede, all’articolo 2, per le amministrazioni centrali dello Stato
la riduzione del numero delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone;
Considerata la necessità di limitare l’utilizzo delle autovetture di servizio per ridurne il numero ed i
costi, al fine di conseguire obiettivi complessivi di risparmio e di efficientamento della spesa
anche attraverso modalità innovative di gestione e razionalizzazione degli spostamenti per motivi
di servizio;
Considerata, altresì, la necessità di assicurare in ogni caso massima trasparenza in ordine ai
costi ed alle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio;
Si conviene che:
1. Le regioni e gli enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre 2016,
riducano del 25%, rispetto alle autovetture disponibili alla data del presente accordo, il
numero delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone, anche ad
uso non esclusivo. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione di cui al presente
accordo sono computate le riduzioni già effettuate dalle singole amministrazioni, in
ottemperanza all’art. 15 del decreto-legge n. 66 del 2014.In fase di applicazione del
presente Accordo, con le medesime modalità, è comunque fatta salva la possibilità di
rimodulare verificare ulteriormente la percentuale di riduzione, in ragione di obiettivi di
contenimento, adeguandola ai sopravvenuti obiettivi di spending review, coerentemente
con le esigenze specificità delle Regioni e degli Enti locali;
2. La riduzione effettuata dalle amministrazioni come risultante in base al presente accordo
non comporti limiti numerici inferiori a quelli di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2014, facendo comunque salve da detta
riduzione le amministrazioni che dispongono di una sola autovettura di servizio.
3. I limiti di cui ai punti precedenti non si applicano alle autovetture adibite ai servizi
istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di protezione civile, di polizia
locale, ai servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, al
servizio di trasporto scolastico, ai servizi svolti nell'area tecnico-operativa ovvero per
funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo rientranti tra i fini istituzionali dell’Ente.
4. Sono fatti salvi fino alla loro naturale scadenza i contratti di locazione e noleggio in corso
alla data di pubblicazione del presente accordo;
5. Ai fini dell’attuazione del presente accordo le parti si impegnano a definire congiuntamente
le modalità di rilevazione e la base di riferimento per l’applicazione degli obiettivi di
riduzione;
6. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle
finalità del presente accordo nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle
relative norme di attuazione;
7. Le regioni e gli enti locali, si impegnano inoltre a dare disposizioni agli enti dipendenti di
ridurre contestualmente il proprio parco auto della stessa percentuale e si impegnano,
altresì, a dare indicazione alle proprie società partecipate di contenere il numero delle
autovetture di servizio.
IL SEGRETARIO I

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