Ponte sullo Stretto, De Luca a Germanà: smentiteci se avete gli elementi per farlo

Ponte sullo Stretto: C. De Luca a Germana': smentiteci se avete gli elementi per farlo. A questa truffa di Stato diciamo NO e siamo pronti a reagire per difendere la Sicilia e i siciliani.  Messina, 26/04/2024 - "È chiaro che il buon Ninitto Germana' ancora una volta non ha capito cosa sta accadendo. Poco male, ancora una volta proviamo a spiegarglielo magari gli facciamo un disegnino così gli viene più facile. Rispetto alle considerazioni sulla partecipazione ai nostri eventi neanche rispondiamo... Per noi parlano le immagini che mostrano il popolo libero. Abbiamo denunciato ieri sera a Torre Faro la truffa di Stato che il buon Matteo Verdini sta mettendo in atto ai danni della Sicilia e dei Siciliani. Germana' se ne ha gli elementi risponda nel merito delle verità che ieri sera abbiamo portato a conoscenza della città.  Inutile tentare di sviare il discorso. Germana' e Salvini scendano in piazza a smentirci. Qualcosa mi dice però che questo non avverrà perché abb

CRESCITA ECONOMICA NEL MEZZOGIORNO, CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO

02/08/2017 - Il 1° agosto il governo ha ottenuto alla Camera la fiducia sul Ddl che converte in legge il "Decreto Sud" (Disegno di legge S. 2860 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno): 318 i voti a favore, 153 i no. In serata il disco verde dell'aula di Montecitorio definitivo al provvedimento con 276 sì, 121 no e 3 astenuti.
Nella seduta del 1° agosto, la Camera dei Deputati ha approvato la conversione del dl Mezzogiorno con 276 sì e 121 no. Il provvedimento sul quale era stat posta la fiducia, ora è diventato legge.
"Altri 3,5 miliardi per la crescita del Sud, tutte risorse nazionali, tutte destinate a stimolare investimenti e a creare occupazione, soprattutto giovanile". Così il Ministro della coesione Territoriale e il Mezzogiorno ha commentato il voto finale sul provvedimento.

Ecco le principali misure:

1.250 milioni di euro per «Resto al Sud» che ha la finalità di promuovere nuove iniziative imprenditoriali da parte di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni
50 milioni alle imprese agricole, per favorire lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile
200 Milioni per Zone Economiche Speciali (ZES)
330 milioni per l’edilizia giudiziaria
250 milioni di contributo agli enti locali
250 milioni per interventi di ripristino sulla tratta autostradale A 24 – A 25
300 milioni per interventi a favore delle aree terremotate
40 milioni di euro per programmi di riqualificazione e ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale nelle regioni del Mezzogiorno
11,2 milioni per la tutela lavoratori affetti da malattie da amianto
750 milioni per il potenziamento della viabilità in Calabria

DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n. 91
Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. (17G00110) (GU n.141 del 20-6-2017 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/2017


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intensificare gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre nuovi strumenti volti a sostenere la crescita economica ed occupazionale delle regioni del Mezzogiorno, anche attraverso l'individuazione di misure incentivanti per i giovani imprenditori, nonche' nuovi strumenti di semplificazione volti a velocizzare i procedimenti amministrativi funzionali a favorire la crescita economica nelle regioni del Mezzogiorno e la coesione territoriale; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre nuovi strumenti sperimentali volti a consentire l'efficienza e la trasparenza dell'azione amministrativa in favore degli enti territoriali delle regioni del Mezzogiorno; Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere interventi di sostegno alla formazione, in particolare per le situazioni di disagio sociale, anche attraverso interventi in favore degli enti territoriali, con particolare riguardo a quelli del Mezzogiorno; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2017; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, del lavoro e delle politiche sociali, per gli affari regionali, della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1 Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud» 1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da parte di giovani imprenditori, con la delibera CIPE di cui al comma 17 e' attivata una misura denominata: «Resto al Sud». 2. La misura e' rivolta ai soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni che presentino i seguenti requisiti: a) siano residenti nelle regioni di cui al comma 1 al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui al comma 5; b) non risultino gia' beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialita'. 3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare istanza di accesso alla misura, corredata da tutta la documentazione relativa al progetto imprenditoriale, attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, che opera come soggetto gestore della misura, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, amministrazione titolare della misura, con le modalita' stabilite da apposita convenzione. Agli oneri derivanti dalla convenzione si provvede nel limite massimo dell'uno per cento delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17. 4.

Le pubbliche Amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le Universita', previa comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 3, possono fornire, a titolo gratuito, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale, ai soggetti di cui al comma 2. Le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono svolgere i medesimi servizi di cui al periodo precedente, anche previo accreditamento presso il soggetto gestore di cui al comma 3. Le pubbliche Amministrazioni prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri della finanza pubblica. 5. Il soggetto gestore di cui al comma 3 provvede alla relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilita' tecnico-economica del progetto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta. 6.

Le istanze di cui al comma 3 possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 16, dai soggetti di cui al comma 2 che siano gia' costituiti al momento della presentazione o si costituiscano, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria nelle seguenti forme giuridiche: a) impresa individuale; b) societa', ivi incluse le societa' cooperative. I soggetti beneficiari della misura devono mantenere la residenza nelle regioni di cui al comma 1 per tutta la durata del finanziamento e le imprese e le societa' di cui al presente comma devono avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle regioni di cui al comma 1. 7. Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 40 mila euro.

Nel caso in cui l'istanza sia presentata da piu' soggetti gia' costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le societa' cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile e' pari a 40 mila euro per ciascun socio, che presenti i requisiti di cui al comma 2, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 sulla disciplina degli aiuti de minimis. 8. I finanziamenti di cui al presente articolo sono cosi' articolati: a) 35 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura; b) 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di credito in base alle modalita' definite dalla convenzione di cui al comma 14. Il prestito di cui al periodo precedente e' rimborsato entro otto anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento, e usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di cui al comma 9. 9. Il prestito di cui alla lettera b) del comma 8 beneficia: a) di un contributo in conto interessi per la durata del prestito, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti di credito che hanno concesso il finanziamento; b) di una garanzia nella misura stabilita dal decreto di cui al comma 15 per la restituzione dei finanziamenti concessi dagli istituti di credito da parte del soggetto gestore.

A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e' istituita una sezione specializzata presso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla quale e' trasferita quota parte delle risorse di cui al comma 16. Il decreto di cui al periodo precedente definisce altresi' i criteri e le modalita' di accesso alla Sezione specializzata, istituita presso il Fondo centrale di garanzia per le PMI. 10. Sono finanziate le attivita' imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria, ovvero relativi alla fornitura di servizi. Sono escluse dal finanziamento le attivita' libero professionali e del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attivita' di impresa. 11. I finanziamenti di cui al comma 8 non possono essere utilizzati per spese relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle societa', nonche' agli organi di gestione e di controllo delle societa' stesse. Le imprese e le societa' possono aderire al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del personale dipendente. 12. Le societa' di cui al comma 6, lettera b), possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici di cui al comma 2, a condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo dei componenti e non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soci.

I soci di cui al periodo precedente non possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 8. 13. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 8 e' condizionata alla costituzione nelle forme e nei termini di cui al comma 6 e al conferimento in garanzia dei beni aziendali oggetto dell'investimento, ovvero alla prestazione di altra idonea garanzia, al soggetto che eroga il finanziamento. I soggetti beneficiari della misura, di cui al comma 2, sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto esclusivamente ai fini dell'attivita' di impresa. In caso di societa' di cui al comma 6, lettera b), le quote versate e le azioni sottoscritte dai beneficiari della misura, di cui al comma 2, non sono riscattabili se non dopo la completa restituzione del finanziamento e, in ogni caso, non prima di 5 anni da quando versate e sottoscritte.

14. Le modalita' di corresponsione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi, nonche' i casi e le modalita' per l'escussione della garanzia, sono definite con il decreto di cui al comma 15. Le condizioni tipo dei mutui di cui al comma 8, sono definite da apposita convenzione che Invitalia e' autorizzata a stipulare con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI). 15. Con decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di dettaglio per l'ammissibilita' alla misura, le modalita' di attuazione della stessa nonche' le modalita' di accreditamento dei soggetti di cui al comma 4 e le modalita' di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresi' i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.

16. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'attuazione del presente articolo saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per un importo complessivo fino a 1.250 milioni di euro, previa rimodulazione delle assegnazioni gia' disposte con apposita delibera del CIPE, nonche' eventuale riprogrammazione delle annualita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da ripartire in importi annuali massimi fino a: 36 milioni di euro per l'anno 2017; 280 milioni di euro per l'anno 2018; 462 milioni di euro per l'anno 2019; 308,5 milioni di euro per l'anno 2020; 92 milioni di euro per l'anno 2021; 22,5 milioni di euro per l'anno 2022; 18 milioni di euro per l'anno 2023; 14 milioni di euro per l'anno 2024; 17 milioni di euro per l'anno 2025.

Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al presente comma sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui al comma 1. 17. Il CIPE con apposita delibera assegna, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, le risorse per l'attuazione della misura nei limiti di quanto indicato al comma 16, individuando la ripartizione in annualita' e gli importi da assegnare distintamente al contributo a fondo perduto di cui al comma 8, lettera a) al contributo in conto interessi di cui al comma 9 lettera a) e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 9 lettera b). Le risorse destinate alle misure di cui al comma 8, lettera a) ed al comma 9, lettera a) sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La gestione realizzata da Invitalia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.

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