Niscemi non è in cartografia geologica, una radiografia del territorio

Niscemi  non in cartografia geologica.   L’Italia ha una Cartografia Geologica moderna ferma al 50%.  La Carta è ferma perchè non ci sono mai coperture finanziarie stabili e continue. L’Italia è dotata di una vecchia Cartografia Geologica addirittura su scala da 1:100.000. Niscemi   non rientra in questa Cartografia Geologica che va completata. Dunque il 50% del territorio nazionale è ancora privo di una Cartografia Geologica Moderna. 30/01/2026 -  Rodolfo Carosi   – Docente Dipartimento Scienze della Terra – Università di Torino e Presidente della Società Geologica Italiana: " In Italia alcune delle zone critiche importanti non sono coperte dalla Cartografia Geologica alla scala  1:50.000, che è come la radiografia del corpo umano. Questo significa che queste aree non sono sufficientemente coperte da una conoscenza geologica approfondita. La Carta è ferma perchè non ci sono mai coperture finanziarie stabili e continue, permanenti ed annuali. L’It...

PREVIDENZA PROFESSIONISTI: CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI NON COINCIDENTI VERSATI

Con la circolare n. 140 del 12 ottobre 2017 si forniscono le istruzioni operative riguardo al cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti in presenza di periodi di contribuzione presso gli Enti di previdenza privati

Roma, 12 ottobre 2017 - La circolare viene pubblicata dopo un lungo confronto – che ha coinvolto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Casse professionali e l’Istituto – volto a dare una concreta operatività alla disciplina prevista dalla legge di bilancio 2017. L’odierno indirizzo ha ricevuto il nulla osta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 9 ottobre 2017 e affronta i singoli trattamenti pensionistici che possono essere conseguiti in regime di cumulo (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di inabilità, pensione ai superstiti), esponendo requisiti, criteri e modalità necessari per l’erogazione della pensione nel caso in cui si ricorra al cumulo dei periodo assicurativi anche con gli Enti privati.
Con riferimento alla pensione di vecchiaia in cumulo, ai fini di garantire il principio di autonomia, anche regolamentare, riconosciuto agli Enti previdenziali privati, si precisa che:

- ¬nei casi in cui i regolamenti delle Casse private prevedano requisiti minimi per la pensione di vecchiaia in cumulo diversi e più elevati rispetto a quelli di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011, i periodi contributivi non coincidenti presso gli Enti di previdenza privati sono comunque validi ai fini della maturazione del diritto alla pensione;
- ciascun Ente procederà alla liquidazione della propria quota di pensione solo al momento dell’effettiva maturazione di tutti i requisiti previsti dal proprio ordinamento;

- sebbene l’erogazione della pensione, in virtù di requisiti di vecchiaia diversi, possa avvenire in diverse tranche, la pensione in regime di cumulo costituisce un’unica pensione e pertanto gli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico (quali la perequazione automatica, l’integrazione al trattamento minimo, la c.d. quattordicesima, la maggiorazione sociale) vengono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato.

Infine si precisa che il pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo è effettuato dall’INPS, ma è subordinato alla stipula di una apposita convenzione con gli Enti interessati. Questa fase è già stata avviata dall’Istituto in collaborazione con le Casse professionali.

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