Caro voli in rima: "Se in Sicilia vuoi tornare 800 euro devi pagare"

Festività in Sicilia è ormai sinonimo di caro voli. Anche quest’anno, tornare a casa per Pasqua sarà proibitivo per tantissimi emigrati. Da una rilevazione di Federconsumatori Sicilia, aggiornata al 18 marzo 2026, emerge il seguente quadro se si sceglie di partire il 2 o 3 aprile e tornare il 7: un volo di andata e ritorno con Ryanair da Milano verso Catania costa 407,39 €; per viaggiare da Torino 431,98€. Non migliora la situazione per chi ha necessità di atterrare all’aeroporto di Palermo: il volo costa 352,64 € da Bergamo e 410,15 euro da Verona €. Peggiora la situazione se si sceglie di volare con Ita Airways: 470,5 euro per un volo Milano-Palermo, 540,88 per la tratta Bologna Catania. 19 mar 2026 - Il fenomeno del caro voli, ormai strutturale nei periodi di alta domanda come le festività, continua a colpire in modo particolare la Sicilia, dove la mobilità dipende quasi esclusivamente dal trasporto aereo. La combinazione tra domanda concentrata in pochi giorni, offerta lim...

REALMONTE, IL TAR STOPPA NUOVAMENTE ITALKALI E CONFERMA CHE L’IMPIANTO NON SI FARA’

IL TAR STOPPA NUOVAMENTE ITALKALI E CONFERMA CHE L’IMPIANTO NON SI FARÀ IN PROSSIMITA’ DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI REALMONTE

Agrigento, 29 giugno 2019 – La società Italkali aveva predisposto un progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di sali potassici. La proposta di approvazione del progetto era stata già sottoposta nel 2012 al Consiglio Comunale, che aveva deliberato di non accogliere l'ubicazione del sito proposto dall'Italkali. A fronte di una nuova istanza avanzata dall'Italkali, il consiglio comunale nuovamente, nel 2015, rigettava la richiesta , considerato che l'area in questione ricomprendeva parte del centro abitato ed era gravata da numerosi vincoli.

La società Italkali proponeva allora un ricorso davanti al Tar Sicilia, per l'annullamento di tale delibera consiliare, lamentando svariate forme di eccesso di potere ed asserite violazioni di legge. Si costituiva in giudizio il Comune di Realmonte, in persona del Sindaco ing. Calogero Zicari, rappresentato e difeso dall'Avvocato Girolamo Rubino, per chiedere il rigetto del ricorso. In particolare l'Avvocato Rubino evidenziava che il Comune di Realmonte aveva fatto un corretto uso dei propri poteri di pianificazione urbanistica, tenuto conto del considerevole impatto del progetto sul territorio e dei vincoli gravanti sulla vasta zona oggetto di concessione.

Il Tar Sicilia Palermo Sezione terza, condividendo la tesi dell'Avvocato Rubino secondo cui l'esercizio dei poteri pianificatori in materia di urbanistica facenti capo al Comune sono caratterizzati da elevata discrezionalità, respingeva il ricorso di Italkali, ritenendo legittimi i provvedimenti adottati dal Comune di Realmonte. La sentenza veniva poi confermata dal CGA.

Ebbene, con un nuovo ricorso la Italkali, con il patrocinio dei difensori Avv. Prof. Aristide Police, Avv. Sen. Giovanni Pellegrino e Prof. Avv. Nunzio Pinelli ( Studio Pinelli Schifani) chiedeva la parziale esecuzione della succitata sentenza del TAR Sicilia – Palermo ritenendo che da un semplice passaggio argomentativo della sentenza succitata fosse rinvenibile un obbligo del comune di Realmonte di individuare, d'intesa con la ricorrente, un sito idoneo alla realizzazione degli impianti necessari per lo sfruttamento delle risorse minerarie”, obbligo che non sarebbe stato adempiuto in considerazione dell’opposizione manifestata dal Comune al progetto della Italkali.

Si costituiva in giudizio il Comune di Realmonte, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino chiedendo il rigetto del ricorso e rilevandone l’ inammissibilità in quanto il ricorso per l'esecuzione del giudicato - strumento processuale previsto dall'ordinamento per l'esecuzione coattiva delle pronunce passate in giudicato - non è utilizzabile per l'esecuzione delle pronunce di rigetto.

Il Tar Palermo, accogliendo le tesi dell’Avv. Rubino ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Italkali ed osservando che a fronte di una sentenza di rigetto non può sussistere un obbligo di ottemperanza in capo alla P.A. giacché dette pronunce lasciano invariati gli assetti giuridici degli

interessi e dei rapporti così come delineati dall'atto amministrativo impugnato con il ricorso non accolto.

Tale sentenza, pertanto conferma che l'impianto non si farà in prossimità del centro abitato di Realmonte.

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