Caro voli in rima: "Se in Sicilia vuoi tornare 800 euro devi pagare"

Festività in Sicilia è ormai sinonimo di caro voli. Anche quest’anno, tornare a casa per Pasqua sarà proibitivo per tantissimi emigrati. Da una rilevazione di Federconsumatori Sicilia, aggiornata al 18 marzo 2026, emerge il seguente quadro se si sceglie di partire il 2 o 3 aprile e tornare il 7: un volo di andata e ritorno con Ryanair da Milano verso Catania costa 407,39 €; per viaggiare da Torino 431,98€. Non migliora la situazione per chi ha necessità di atterrare all’aeroporto di Palermo: il volo costa 352,64 € da Bergamo e 410,15 euro da Verona €. Peggiora la situazione se si sceglie di volare con Ita Airways: 470,5 euro per un volo Milano-Palermo, 540,88 per la tratta Bologna Catania. 19 mar 2026 - Il fenomeno del caro voli, ormai strutturale nei periodi di alta domanda come le festività, continua a colpire in modo particolare la Sicilia, dove la mobilità dipende quasi esclusivamente dal trasporto aereo. La combinazione tra domanda concentrata in pochi giorni, offerta lim...

UNIVERSITÀ DI CATANIA, ILLEGITTIMI GLI ATTI DEL CONCORSO

Il CGA ACCOGLIE IL RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DA UN ASPIRANTE RICERCATORE: ILLEGITTIMI GLI ATTI DEL CONCORSO BANDITO DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Catania, 29 giugno 2019 – Il dott. G. B. ha partecipato ad un concorso per ricercatore universitario presso la Facoltà di Agraria – BIO/03 Botanica ambientale applicata, avviato con bando di concorso n. 7588/2011 del 02/12/2010. Il bando, in particolare, ha previsto l’effettuazione della valutazione comparativa dei candidati sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati medesimi, ivi compresa la tesi di dottorato, da discutersi pubblicamente con la commissione, e previa determinazione dei criteri di massima.

Tuttavia, nello svolgimento della procedura concorsuale, la Commissione disattendeva i criteri da essa stessa predeterminati, ed incorrendo in numerose violazioni.
Per tale motivo il dott. G. B. impugnava dinanzi al TAR Catania il provvedimento con cui la Commissione aveva effettuato la valutazione dei candidati, con il patrocinio dell’avv. Arturo Maria Oliveri.

Il TAR Catania, tuttavia, respingeva il ricorso proposto.

Tuttavia, il dott. G.B., con il patrocinio degli avv.ti Arturo Maria Oliveri e Girolamo Rubino impugnava la predetta sentenza con ricorso in appello dinanzi al CGA, al fine di ottenerne la riforma.

All’udienza del 6 febbraio 2019, il dott. G. B. ribadiva l’erroneità della sentenza impugnata e l’illegittimità degli atti della procedura concorsuale.

In particolare, il difensore evidenziava il difetto di motivazione che affliggeva la valutazione operata dalla Commissione, nella parte in cui aveva erroneamente attribuito un punteggio superiore a delle pubblicazioni di carattere interdisciplinare presentate dalla vincitrice del concorso, rispetto a delle pubblicazioni pienamente congruenti con il settore scientifico disciplinare oggetto di concorso, come quelle presentate dal dott. G.B..

Inoltre, la Commissione non aveva determinato in modo analitico l’apporto dei candidati nelle pubblicazioni in collaborazione, così ledendo il principio dell’imparzialità del giudizio.

Ed ancora, la Commissione si era contraddetta nella misura in cui, pur avendo preso atto che la produzione scientifica della vincitrice del concorso era meno pertinente rispetto a quella del dott. G.B. con l’oggetto del concorso, aveva comunque preferito la prima.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 600 del 28.06.2019 ha accolto l’appello del dott. G.B., patrocinato dagli Avv.ti Arturo Maria Oliveri e Girolamo Rubino, ha riformato la sentenza impugnata, emessa dal Tar Catania, ed ha affermato che le pubblicazioni di carattere interdisciplinare non hanno alcuna preminenza rispetto alle pubblicazioni pienamente congruenti con il settore scientifico disciplinare oggetto di concorso.

Nel prosieguo, la sentenza ricordata ha anche affermato il principio secondo cui dinanzi a lavori collettivi è indispensabile discernere l’apporto individuale del candidato.

Di conseguenza, deve essere considerata erronea la valutazione con cui la Commissione ha considerato come l’apporto della candidata vincitrice come paritario rispetto a tutti gli altri autori.

Ed infine, la sentenza ha accolto anche il terzo motivo di appello, chiarendo che non può essere preferito il candidato le cui pubblicazioni abbiano una limitata congruenza con il settore scientifico disciplinare oggetto di concorso.

Di conseguenza, il CGA ha accolto l’appello patrocinato dagli Avv.ti Arturo Maria Oliveri e Girolamo Rubino e, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato l’illegittimità della procedura concorsuale, che dovrà essere nuovamente espletata.

Commenti