Case rifugio per le vittime di violenza: la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne

Le Case rifugio e le strutture residenziali non specializzate per le vittime di violenza. La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e contro la violenza domestica (Istanbul, 2011) prevede che gli Stati aderenti predispongano “servizi specializzati di supporto immediato, nel breve e lungo periodo, per ogni vittima di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione” della Convenzione. A partire dalla ratifica in Italia della suddetta Convenzione i Piani nazionali contro la violenza hanno segnato un importante cambio di passo nella conoscenza del sistema della protezione delle donne vittime di violenza. L’Istat ha iniziato dal 2017 a rilevare dati sul Sistema della Protezione delle donne vittime di violenza. Nel 2018 sono state avviate le Indagini sulle prestazioni ed erogazioni dei servizi offerti dai Centri antiviolenza e analoga rilevazione sulle Case rifugio, nel 2020 è stata realizzata la rilevazione statisti...

UNIVERSITÀ DI CATANIA, ILLEGITTIMI GLI ATTI DEL CONCORSO

Il CGA ACCOGLIE IL RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DA UN ASPIRANTE RICERCATORE: ILLEGITTIMI GLI ATTI DEL CONCORSO BANDITO DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Catania, 29 giugno 2019 – Il dott. G. B. ha partecipato ad un concorso per ricercatore universitario presso la Facoltà di Agraria – BIO/03 Botanica ambientale applicata, avviato con bando di concorso n. 7588/2011 del 02/12/2010. Il bando, in particolare, ha previsto l’effettuazione della valutazione comparativa dei candidati sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati medesimi, ivi compresa la tesi di dottorato, da discutersi pubblicamente con la commissione, e previa determinazione dei criteri di massima.

Tuttavia, nello svolgimento della procedura concorsuale, la Commissione disattendeva i criteri da essa stessa predeterminati, ed incorrendo in numerose violazioni.
Per tale motivo il dott. G. B. impugnava dinanzi al TAR Catania il provvedimento con cui la Commissione aveva effettuato la valutazione dei candidati, con il patrocinio dell’avv. Arturo Maria Oliveri.

Il TAR Catania, tuttavia, respingeva il ricorso proposto.

Tuttavia, il dott. G.B., con il patrocinio degli avv.ti Arturo Maria Oliveri e Girolamo Rubino impugnava la predetta sentenza con ricorso in appello dinanzi al CGA, al fine di ottenerne la riforma.

All’udienza del 6 febbraio 2019, il dott. G. B. ribadiva l’erroneità della sentenza impugnata e l’illegittimità degli atti della procedura concorsuale.

In particolare, il difensore evidenziava il difetto di motivazione che affliggeva la valutazione operata dalla Commissione, nella parte in cui aveva erroneamente attribuito un punteggio superiore a delle pubblicazioni di carattere interdisciplinare presentate dalla vincitrice del concorso, rispetto a delle pubblicazioni pienamente congruenti con il settore scientifico disciplinare oggetto di concorso, come quelle presentate dal dott. G.B..

Inoltre, la Commissione non aveva determinato in modo analitico l’apporto dei candidati nelle pubblicazioni in collaborazione, così ledendo il principio dell’imparzialità del giudizio.

Ed ancora, la Commissione si era contraddetta nella misura in cui, pur avendo preso atto che la produzione scientifica della vincitrice del concorso era meno pertinente rispetto a quella del dott. G.B. con l’oggetto del concorso, aveva comunque preferito la prima.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 600 del 28.06.2019 ha accolto l’appello del dott. G.B., patrocinato dagli Avv.ti Arturo Maria Oliveri e Girolamo Rubino, ha riformato la sentenza impugnata, emessa dal Tar Catania, ed ha affermato che le pubblicazioni di carattere interdisciplinare non hanno alcuna preminenza rispetto alle pubblicazioni pienamente congruenti con il settore scientifico disciplinare oggetto di concorso.

Nel prosieguo, la sentenza ricordata ha anche affermato il principio secondo cui dinanzi a lavori collettivi è indispensabile discernere l’apporto individuale del candidato.

Di conseguenza, deve essere considerata erronea la valutazione con cui la Commissione ha considerato come l’apporto della candidata vincitrice come paritario rispetto a tutti gli altri autori.

Ed infine, la sentenza ha accolto anche il terzo motivo di appello, chiarendo che non può essere preferito il candidato le cui pubblicazioni abbiano una limitata congruenza con il settore scientifico disciplinare oggetto di concorso.

Di conseguenza, il CGA ha accolto l’appello patrocinato dagli Avv.ti Arturo Maria Oliveri e Girolamo Rubino e, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato l’illegittimità della procedura concorsuale, che dovrà essere nuovamente espletata.

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