Sud chiama Nord: "ATM, Il Tar ha buttato nel cesso il decreto dell’assessorato alle Infrastrutture"

SUD CHIAMA NORD: “Il TAR ci dà ragione. La legge non si piega alle lobby del trasporto pubblico locale”. Il TAR di Catania ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Messina, sospendendo il provvedimento con cui la Regione Siciliana – sulla base di una circolare priva di fondamento normativo – aveva vietato all’ATM di proseguire il servizio di trasporto pubblico urbano esteso al Comune di Villafranca Tirrena. Messsina, 15 ott 2025 - La decisione dei giudici amministrativi conferma ciò che abbiamo sempre sostenuto: una circolare non può scavalcare la legge e non può essere utilizzata per mortificare la volontà del Parlamento siciliano.  “Il TAR – afferma Cateno De Luca, capogruppo di Sud chiama Nord – ha buttato nel cesso il decreto dell’assessorato alle Infrastrutture che, accogliendo il ricorso dei privati, voleva cancellare un servizio efficiente e apprezzato come quello dell’ATM verso Villafranca Tirrena. Avevamo ragione sulla bontà della norma e sulla correttezza dell’azion...

UNIVERSITÀ DI CATANIA, ILLEGITTIMI GLI ATTI DEL CONCORSO

Il CGA ACCOGLIE IL RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DA UN ASPIRANTE RICERCATORE: ILLEGITTIMI GLI ATTI DEL CONCORSO BANDITO DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Catania, 29 giugno 2019 – Il dott. G. B. ha partecipato ad un concorso per ricercatore universitario presso la Facoltà di Agraria – BIO/03 Botanica ambientale applicata, avviato con bando di concorso n. 7588/2011 del 02/12/2010. Il bando, in particolare, ha previsto l’effettuazione della valutazione comparativa dei candidati sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati medesimi, ivi compresa la tesi di dottorato, da discutersi pubblicamente con la commissione, e previa determinazione dei criteri di massima.

Tuttavia, nello svolgimento della procedura concorsuale, la Commissione disattendeva i criteri da essa stessa predeterminati, ed incorrendo in numerose violazioni.
Per tale motivo il dott. G. B. impugnava dinanzi al TAR Catania il provvedimento con cui la Commissione aveva effettuato la valutazione dei candidati, con il patrocinio dell’avv. Arturo Maria Oliveri.

Il TAR Catania, tuttavia, respingeva il ricorso proposto.

Tuttavia, il dott. G.B., con il patrocinio degli avv.ti Arturo Maria Oliveri e Girolamo Rubino impugnava la predetta sentenza con ricorso in appello dinanzi al CGA, al fine di ottenerne la riforma.

All’udienza del 6 febbraio 2019, il dott. G. B. ribadiva l’erroneità della sentenza impugnata e l’illegittimità degli atti della procedura concorsuale.

In particolare, il difensore evidenziava il difetto di motivazione che affliggeva la valutazione operata dalla Commissione, nella parte in cui aveva erroneamente attribuito un punteggio superiore a delle pubblicazioni di carattere interdisciplinare presentate dalla vincitrice del concorso, rispetto a delle pubblicazioni pienamente congruenti con il settore scientifico disciplinare oggetto di concorso, come quelle presentate dal dott. G.B..

Inoltre, la Commissione non aveva determinato in modo analitico l’apporto dei candidati nelle pubblicazioni in collaborazione, così ledendo il principio dell’imparzialità del giudizio.

Ed ancora, la Commissione si era contraddetta nella misura in cui, pur avendo preso atto che la produzione scientifica della vincitrice del concorso era meno pertinente rispetto a quella del dott. G.B. con l’oggetto del concorso, aveva comunque preferito la prima.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 600 del 28.06.2019 ha accolto l’appello del dott. G.B., patrocinato dagli Avv.ti Arturo Maria Oliveri e Girolamo Rubino, ha riformato la sentenza impugnata, emessa dal Tar Catania, ed ha affermato che le pubblicazioni di carattere interdisciplinare non hanno alcuna preminenza rispetto alle pubblicazioni pienamente congruenti con il settore scientifico disciplinare oggetto di concorso.

Nel prosieguo, la sentenza ricordata ha anche affermato il principio secondo cui dinanzi a lavori collettivi è indispensabile discernere l’apporto individuale del candidato.

Di conseguenza, deve essere considerata erronea la valutazione con cui la Commissione ha considerato come l’apporto della candidata vincitrice come paritario rispetto a tutti gli altri autori.

Ed infine, la sentenza ha accolto anche il terzo motivo di appello, chiarendo che non può essere preferito il candidato le cui pubblicazioni abbiano una limitata congruenza con il settore scientifico disciplinare oggetto di concorso.

Di conseguenza, il CGA ha accolto l’appello patrocinato dagli Avv.ti Arturo Maria Oliveri e Girolamo Rubino e, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato l’illegittimità della procedura concorsuale, che dovrà essere nuovamente espletata.

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