Ponte sullo Stretto: da sì al ponte a no al ponte è un attimo

Da sì al ponte a no al ponte è un attimo: basta che De Luca lo richiami all'ordine e il sindaco di Messina Federico Basile, obbedendo agli ordini di scuderia, rinnega una parte importante del proprio programma elettorale”. Roma, 23 aprile 2024 -  Così gli ingegneri Giacomo Guglielmo e Mauro Fileccia, fondatori insieme al senatore Nino Germanà del Comitato Ponte e Libertà.  " Ma una città come Messina, con un futuro tutto da disegnare, può accettare che il proprio sindaco sia teleguidato per gli interessi elettorali di chi non ha completato il proprio mandato per inseguire il sogno, poi infranto, della presidenza della Regione Siciliana? - incalzano Guglielmo e Fileccia. Altro aspetto sconcertante è quello della “preoccupazione” di Basile per la quantità di acqua necessaria per la costruzione del ponte sullo Stretto. Un aspetto squisitamente tecnico, che però non ha sfiorato Basile se riferito al fabbisogno dei cantieri del passante di Palermo, del raddoppio ferroviario Messina

Sicilia 3 giugno: si riapre alle attività economiche e produttive

Palermo, 03/06/2020 - Ordinanza
contingibile e urgente n. 22 del 2 giugno 2020. Nel territorio della Regione Siciliana, dalla data del 3 giugno 2020, hanno efficacia le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica di cui al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché le ulteriori disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e le misure specifiche di cui alla presente Ordinanza. Sono, pertanto, abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente.

TITOLO II
ATTIVITÀ ECONOMICHE
E PRODUTTIVE
Art. 2
(principi generali)
Sono consentite tutte le attività economiche e produttive contemplate dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e successive modifiche ed
integrazioni.
Sono adottate come documento di riferimento regionale per la prevenzione del rischio
di contagio le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” e
successive modifiche e/o integrazioni, approvate in data 25 maggio 2020 dalla
Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome ed anche individuate quali linee
guida per tutto il territorio nazionale, che costituiscono parte integrante della presente
ordinanza (ALLEGATO N. 1, d’ora innanzi richiamate anche soltanto come “Linee
guida”). Dette misure si riferiscono ai seguenti settori: ristorazione, attività turistiche
(stabilimenti balneari e spiagge), strutture ricettive, servizi alla persona (acconciatori,
estetisti e tatuatori), commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche
(mercati e mercati degli hobbisti), uffici aperti al pubblico, piscine, palestre,
manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche, strutture turistico-ricettive all’aria
aperta, rifugi alpini, attività fisica all’aperto, noleggio veicoli e altre attrezzature,
informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi,
formazione professionale, cinema e spettacoli, parchi tematici e di divertimento, sagre e
fiere, servizi per l’infanzia e per l’adolescenza, strutture termali e centri benessere,
professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche. Esse si
applicano, in analogia, anche alle attività economiche, produttive, sociali e ricreative
autorizzate. In ogni caso, devono essere applicate tutte le disposizioni di prevenzione
indicate specificatamente nel decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché nel
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e sue
successive modifiche e/o integrazioni.
Per il contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive
industriali e commerciali, inoltre, devono applicarsi nel territorio della Regione
Siciliana i protocolli specificatamente indicati nell’articolo 2 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e sue successive modifiche e/o
integrazioni.
Ulteriori ed eventuali indicazioni di ordine generale per lo svolgimento delle attività
economiche e produttive non previste nelle Linee guida e da esse non richiamabili per
analogia, ovvero non disciplinate da protocolli di settore nazionali, sono regolate con
autonomo provvedimento della Regione Siciliana, previo parere del Comitato Tecnico
Scientifico da essa istituito.
Il mancato rispetto delle Linee guida, ovvero degli ulteriori protocolli sopra indicati,
determina la sospensione dell’attività fino al ripristino di tutte le condizioni di sicurezza
e di adeguati livelli di protezione, nonché l’applicazione delle sanzioni previste per
legge.
Sono in ogni caso consentite le riunioni private (a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo assemblee condominiali e societarie e consigli di associazione) nel rispetto
delle misure di contenimento previste.
Art. 3
(attività di ristorazione)
Nel rispetto delle Linee guida, sono autorizzate le attività di somministrazione di
alimenti e bevande quali, a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo,
ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e
similari.
Le attività di catering - fermo il monitoraggio del contesto epidemiologico attuale -
sono autorizzate a partire dall’8 giugno 2020, rimanendo subordinata per ciascun evento
la individuazione di locali pubblici o privati adeguati a garantire il rispetto delle Linee
guida e le specifiche disposizioni individuate nel decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 17 maggio 2020. Fino al 7 giugno si possono, comunque, svolgere
tutte le attività propedeutiche all’apertura, compreso l’incontro con la clientela, purché
nel rispetto dei principi di distanziamento interpersonale e di prevenzione del contagio.
Art. 4
(stabilimenti balneari e spiagge)
La stagione balneare ha inizio il 6 giugno 2020, secondo i provvedimenti amministrativi
già emanati. Sono autorizzate tutte le attività propedeutiche all’apertura degli
stabilimenti balneari, ivi compresa l’attività di incontro con la clientela e, in generale, la
utilizzazione degli spazi finalizzata alla promozione e vendita dei propri servizi.
Si applicano le Linee guida per tutte le attività nonché, per le attività sportive esterne da
svolgere nell’ambito degli stabilimenti balneari (quali, solo a titolo esemplificativo:
tamburello, bocce e ogni altra attività motoria di spiaggia e in mare), tutte le
disposizioni indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio
2020 per le attività sportive, oltre alle direttive e circolari regionali e nazionali in
materia di sport.
È consentita, inoltre, la possibilità di locare per periodi stagionali le cabine a più
persone anche non appartenenti allo stesso nucleo familiare, purché sia garantito il
rispetto delle norme di igiene necessarie alla sanificazione dei locali chiusi e con
l’ingresso di non più di una persona alla volta, ad eccezione di congiunti, minori e
persone non autosufficienti.
Art. 5
(strutture ricettive)
Sono consentite le attività turistiche, le attività alberghiere ed extralberghiere, compresi
gli alloggi in agriturismo, bed&breakfast, villaggi turistici, campeggi, case vacanza e
similari, nel rispetto delle Linee guida, nonché di quanto specificamente disposto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e sue modifiche ed
integrazioni.
Sono autorizzate, altresì, le attività di bar e ristorazione interne alle strutture ricettive,
nonché i servizi di cura alla persona secondo quanto disposto dalla presente Ordinanza.
Art. 6
(servizi alla persona)
Sono autorizzati i servizi di cura alla persona quali acconciatori, barbieri ed estetisti,
nonché tatuatori. Per le attività e i corretti dispositivi di protezione individuale si fa
riferimento alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome.
Sono sospese le attività dei centri benessere - compreso l’uso di saune e bagni turchi in
altri luoghi pubblici o aperti al pubblico -, ad eccezione per la erogazione delle
prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza. Sono autorizzate le attività delle
strutture e delle piscine termali, per le quali si fa riferimento alle Linee guida del

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