Incendio all’aeroporto di Catania: dopo un anno ancora attesa per i rimborsi e i risarcimenti ai passeggeri. Dopo un anno e le promesse dei primi giorni l’unica certezza sono dinieghi, tempi lunghi e freni burocratici. Si apre una nuova faseMessina, 16 Luglio 2024 – Risale esattamente a un anno fa, il 16 luglio 2023, l’incendio all’aeroporto Fontanarossa di Catania a causa del quale migliaia di passeggeri in vacanza hanno subito disservizi e danni. Sin dalle prime ore furono promessi rimborsi e risarcimenti che purtroppo ad oggi risultano “non pervenuti”. Ecco il punto della situazione e le varie opportunità.
IL FONDO DEL MINISTERO DEL TURISMO – Si rende sempre più necessaria una riapertura
dei termini per la presentazione delle istanze a cui moltissimi passeggeri non hanno potuto accedere
anche per i tempi ristretti (solo 28 giorni) per la presentazione. Si pone anche la questione di
aumentare la dotazione iniziale di 15 milioni di euro che potrebbero non essere più sufficienti
perché il fondo è andato a coprire i danni subiti non solo dai viaggiatori ma anche dalle imprese,
turistiche e non.
MANCATA RIPROTEZIONE E ASSISTENZA DA PARTE DELLE COMPAGNIE AEREE
– Anche in presenza di una circostanza eccezionale come l’incendio, le compagnie aeree avevano
l’obbligo di riproteggere i passeggeri con altro volo in caso di cancellazione (o rimborsare il
prezzo del biglietto pagato) e di prestare l’assistenza, sia per le cancellazioni che per i ritardi. Si
tratta di obblighi previsti dal Regolamento comunitario n. 261/2004: se le compagnie non hanno
provveduto, dovranno rimborsare ai passeggeri i costi sostenuti. Molti passeggeri, poi, sono stati
riprotetti su altri aeroporti siciliani sia in partenza che in arrivo e sono stati costretti a farsi carico
autonomamente delle relative spese di trasferimento. Sempre in virtù del Regolamento
comunitario n. 261/2004 qualora una città o regione sia servita da più aeroporti ed un vettore aereo
operativo offra a un passeggero l'imbarco su un volo per un aeroporto di destinazione diverso da
quello prenotato dal passeggero, le spese di trasferimento del passeggero dall'aeroporto di arrivo
all'aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o ad un'altra destinazione vicina,
concordata con il passeggero, sono a carico del vettore aereo operativo.
EVENTUALE RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE DELLA SOCIETÀ DI
GESTIONE DELL’AEROPORTO
Deve ancora essere depositata la relazione da parte dei periti
nominati dalla Procura, quindi allo stato non è possibile fare nessuna previsione. Tuttavia, fermo
restando il procedimento penale in corso che Confconsumatori seguirà nell’interesse dei passeggeri
nel caso in cui emergesse una colpa della società di gestione per il verificarsi dell’evento, tra le altre
possibilità si può ipotizzare una responsabilità extracontrattuale. In tal caso, i passeggeri
potrebbero chiedere alla stessa società di gestione il risarcimento dei danni subìti. Ad esempio, il
risarcimento patrimoniale (previsto dal Regolamento Comunitario n. 261/2004) per le spese
pagate per i giorni di vacanza persi (stanza alberghiera, sistemazione mezza pensione o pensione
completa, escursioni, noleggio auto, eccetera). In ogni caso, tutte le spese sostenute. Inoltre, i turisti
potrebbero anche chiedere il risarcimento per danno non patrimoniale da vacanza rovinata.
«A un anno di distanza dall’evento – afferma Carmen Agnello, Presidente di
Confconsumatori APS Federazione Provinciale di Messina– purtroppo i passeggeri
sono sempre abbandonati a se stessi come avvenuto nei giorni immediatamente
successivi all’incendio. A questo punto si apre una nuova fase e, con la stessa
responsabilità avuta in quella precedente, ed inizieremo ad intraprendere tutte le strade
necessarie ed opportune affinché rimborsi e risarcimenti vengano riconosciuti non solo a
parole».
I passeggeri che necessitano di informazioni e assistenza possono contattare tutti gli sportelli della
provincia messinese scrivendo all’indirizzo email: confconsumatori.messina@gmail.com oppure
contattando il recapito telefonico 351.8647740.
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