Divario digitale dal Mezzogiorno alla Sicilia, un ostacolo strutturale allo sviluppo economico e sociale

  DIVARIO DIGITALE: SICILIA INDIETRO ANTOCI APRE IL CASO A BRUXELLES. Antoci: “Senza interventi concreti, Sicilia e Mezzogiorno rischiano di restare indietro anche nell’istruzione digitale.” Strasburgo, 29 aprile 2026 – Il persistente divario digitale tra le regioni italiane, con particolare riferimento al Mezzogiorno e alla Sicilia, continua a rappresentare un ostacolo strutturale allo sviluppo economico e sociale, incidendo in modo diretto anche sul sistema scolastico e sulle opportunità delle nuove generazioni. Per questo l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Giuseppe Antoci ha presentato un’interrogazione alla Commissione europea, chiedendo una valutazione aggiornata del fenomeno e misure concrete per ridurre le disuguaglianze territoriali nell’accesso alle tecnologie digitali e all’istruzione. “Secondo i dati più recenti – dichiara Antoci – l’Italia è ancora lontana dagli obiettivi europei sulle competenze digitali di base. Una situazione che diventa ancora più critica nel...

Imprenditore agricolo di Tortorici colpito da informativa antimafia, il CGA accoglie l’istanza cautelare in appello

IL CGA accoglie l’istanza cautelare proposta in appello da un imprenditore agricolo della provincia di Messina colpito da una informativa antimafia. Con ricorso proposto innanzi al Tar Catania il sig. I. C., titolare di una ditta che svolge attività di “coltivazione di foraggio”, con sede in Tortorici, chiedeva l’annullamento previa sospensione dell’informativa antimafia adottata nei propri confronti dalla Prefettura U.T.G. di Messina e resa nell’ambito del procedimento per il rilascio di contributi agricoli da parte di AGEA

2 nov 2024 - Il Tar Catania, all’esito dell’udienza di merito, respingeva il ricorso proposto dal sig. I.C., ritenendo plausibili gli elementi sintomatici del rischio di condizionamento mafioso indicati dalla Prefettura a sostegno del provvedimento interdittivo. Conseguentemente l’imprenditore appellava la suddetta innanzi al CGA, con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Calogero Marino, chiedendo anche l’adozione di una misura cautelare. In particolare gli avv.ti Rubino e Marino deducevano l’erroneità della sentenza di primo grado nella misura in cui il primo giudice aveva omesso di considerare il fatto che il provvedimento interdittivo non contenesse alcun elemento pregiudizievole a carico dell’appellante, basandosi soltanto sui pregiudizi penali occorsi alcuni anni addietro a stretti congiunti dell’appellante.

Evidenziando dunque come il provvedimento interdittivo fosse fondato su circostanze fattuali estremamente risalenti nel tempo e prive del doveroso requisito dell’attualità . Ebbene il CGA , condividendo le tesi degli avv.ti Rubino e Marino e ritenendo pertanto fondate le censure svolte contro la sentenza di primo grado , ha accolto l’istanza cautelare proposto in seno all’appello avverso la sentenza del TAR Catania, disponendo la sollecita fissazione dell’udienza di merito. 

Nel giro di pochi mesi e quindi in tempi molto celeri il CGA si esprimerà in via definitiva sulla vicenda.

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