Sara Campanella: giovedì 3 aprile fiaccolata in ricordo della studentessa vittima di femminicidio a Messina

Giovedì 3 aprile fiaccolata in ricordo di Sara Campanella, studentessa del CdS in Tecniche di Laboratorio Biomedico dell'Università di Messina, vittima di femminicidio a Messina. Il corteo si muoverà fino a Piazza dell'Unione Europea, sede del Municipio.  Per la sua uccisione è stato individuato, quale soggetto fortemente sospettato, Stefano ARGENTINO, 27enne, di Noto (SR), anche lui studente nella stessa facoltà della giovane, rintracciato con il supporto dei Carabinieri di Siracusa. Messina, 1 apr. 2025 - Giovedì 3 aprile 2025, alle ore 19.30 con partenza prevista dal Cortile del Rettorato in Piazza Pugliatti, prenderà avvio una fiaccolata in ricordo di Sara Campanella, studentessa del CdS in Tecniche di Laboratorio Biomedico dell'Università di Messina, vittima di femminicidio. L'iniziativa, organizzata dall'Ateneo peloritano unitamente a tutte le Associazioni studentesche ed in collaborazione con il Comune di Messina, coinvolgerà la Comunità accademica ed è aper...

Prosciolto il Prof. D’Orsi per un presunto danno erariale di circa 400.000 euro

CICLO DELLA PERFORMANCE “FITTIZIO”: PROSCIOLTO L’EX PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D’ORSI E ALTRI POLITICI E DIRIGENTI AI QUALI ERA STATO CONTESTATO UN DANNO ERARIALE DI OLTRE EURO 400.000,00

28/03/2025 - Con atto di citazione notificato in data 9.09.2022, la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana ha contestato al Professore D’Orsi, in solido con altri soggetti (all’epoca dei fatti ai vertici dell’Amministrazione provinciale), un presunto danno erariale quantificato in misura pari a circa 400.000,00 e correlato al pagamento delle indennità di risultato in favore dei dirigenti dell’ex Provincia di Agrigento relativamente ai “cicli valutativi” 2012 – 2013 – 2014 -2015 – 2016 - 2017.

In particolar modo, la Pubblica Accusa ha asserito che, in violazione dei principi dettati in materia

dal D.lgs n. 150/2009 (meglio conosciuto come legge Brunetta), “….Non vi era alcun ciclo della

performance e la retribuzione di risultato era in realtà una componente fissa del trattamento

economico….”.

A sostegno di tali tesi accusatorie, la Procura ha asserito che gli obiettivi venivano definiti e

assegnati ai dirigenti alla fine dell’anno stesso di valutazione e che, peraltro, gli obbiettivi in

questione riproducevano il mansionario.


Il Prof. Eugenio D’Orsi, il Dott. Piero Marchetta, il Dott. Salvatore Tannorella, il Dott.re Benito

Infurnari ed il Dott.re Giuseppe Marino, interessati a vario titolo dalla vicenda per il ruolo ricoperto

all’epoca dei fatti, hanno dunque conferito mandato difensivo agli Avvocati Girolamo Rubino e

Rosario De Marco Capizzi.

I predetti difensori hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità della citazione dell’Attore

Pubblico per violazione delle condizioni prescritte dall’art. 70 del Codice di Giustizia Contabile ai

fini della riapertura del fascicolo istruttorio precedentemente archiviato.


La norma processuale in questione, secondo quanto rilevato dagli Avvocati Rubino e De Marco

Capizzi, prevede specificatamente, con riguardo a fatti oggetto di una istruttoria precedentemente

archiviata, che la Procura debba adottare un provvedimento motivato evidenziando elementi nuovi

sopravvenuti che giustifichino una nuova azione.

Gli stessi difensori hanno rilevato la prescrizione delle voci di danno erariale relative alle annualità

2012, 2013, 2014, 2015.


In ogni caso, i medesimi difensori hanno rilevato che, a differenza di quanto sostenuto dalla Procura

Regionale, il ciclo della performance era tutt’altro che fittizio tanto è vero che gli obbiettivi

venivano assegnati all’inizio di ogni anno e risultavano caratterizzati dal grado di specificità

richiesto dalla “legge brunetta”.

In esito all’udienza del 12.7.2023, la Corte dei Conti per la Regione Siciliana ha dichiarato la

propria incompetenza territoriale in ragione della presenza tra le parti evocate in giudizio di un


Giudice contabile assegnato alla Sezione di Controllo per la Regione Sicilia indicando, altresì, il

Giudice competente innanzi al quale riassumere il giudizio, ovverosia la Corte dei Conti Sezione

Giurisdizionale per la Regione Calabria.

Riassunta la causa, la Corte dei Conti per la Regione Calabria, in totale accoglimento delle tesi

difensive degli Avv.ti Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi, ha dichiarato la nullità della

citazione a giudizio per le annualità 2012-2013-2014 rilevando la violazione dell’art. 70 del codice

di giustizia contabile, la prescrizione del presunto danno riguardante l’annualità 2016 e, nel merito,

ha rilevato l’assenza di qualsivoglia irregolarità in relazione ai cicli della performance che hanno

investito le annualità 2016 – 2017.

La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, inoltre, ha liquidato le spese

dovute alle parti prosciolte in misura pari ad euro 6.300,00.

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