CICLO DELLA PERFORMANCE “FITTIZIO”: PROSCIOLTO L’EX PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D’ORSI E ALTRI POLITICI E DIRIGENTI AI QUALI ERA STATO CONTESTATO UN DANNO ERARIALE DI OLTRE EURO 400.000,0028/03/2025 - Con atto di citazione notificato in data 9.09.2022, la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana ha contestato al Professore D’Orsi, in solido con altri soggetti (all’epoca dei fatti ai vertici dell’Amministrazione provinciale), un presunto danno erariale quantificato in misura pari a circa 400.000,00 e correlato al pagamento delle indennità di risultato in favore dei dirigenti dell’ex Provincia di Agrigento relativamente ai “cicli valutativi” 2012 – 2013 – 2014 -2015 – 2016 - 2017.
In particolar modo, la Pubblica Accusa ha asserito che, in violazione dei principi dettati in materia
dal D.lgs n. 150/2009 (meglio conosciuto come legge Brunetta), “….Non vi era alcun ciclo della
performance e la retribuzione di risultato era in realtà una componente fissa del trattamento
economico….”.
A sostegno di tali tesi accusatorie, la Procura ha asserito che gli obiettivi venivano definiti e
assegnati ai dirigenti alla fine dell’anno stesso di valutazione e che, peraltro, gli obbiettivi in
questione riproducevano il mansionario.
Il Prof. Eugenio D’Orsi, il Dott. Piero Marchetta, il Dott. Salvatore Tannorella, il Dott.re Benito
Infurnari ed il Dott.re Giuseppe Marino, interessati a vario titolo dalla vicenda per il ruolo ricoperto
all’epoca dei fatti, hanno dunque conferito mandato difensivo agli Avvocati Girolamo Rubino e
Rosario De Marco Capizzi.
I predetti difensori hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità della citazione dell’Attore
Pubblico per violazione delle condizioni prescritte dall’art. 70 del Codice di Giustizia Contabile ai
fini della riapertura del fascicolo istruttorio precedentemente archiviato.
La norma processuale in questione, secondo quanto rilevato dagli Avvocati Rubino e De Marco
Capizzi, prevede specificatamente, con riguardo a fatti oggetto di una istruttoria precedentemente
archiviata, che la Procura debba adottare un provvedimento motivato evidenziando elementi nuovi
sopravvenuti che giustifichino una nuova azione.
Gli stessi difensori hanno rilevato la prescrizione delle voci di danno erariale relative alle annualità
2012, 2013, 2014, 2015.
In ogni caso, i medesimi difensori hanno rilevato che, a differenza di quanto sostenuto dalla Procura
Regionale, il ciclo della performance era tutt’altro che fittizio tanto è vero che gli obbiettivi
venivano assegnati all’inizio di ogni anno e risultavano caratterizzati dal grado di specificità
richiesto dalla “legge brunetta”.
In esito all’udienza del 12.7.2023, la Corte dei Conti per la Regione Siciliana ha dichiarato la
propria incompetenza territoriale in ragione della presenza tra le parti evocate in giudizio di un
Giudice contabile assegnato alla Sezione di Controllo per la Regione Sicilia indicando, altresì, il
Giudice competente innanzi al quale riassumere il giudizio, ovverosia la Corte dei Conti Sezione
Giurisdizionale per la Regione Calabria.
Riassunta la causa, la Corte dei Conti per la Regione Calabria, in totale accoglimento delle tesi
difensive degli Avv.ti Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi, ha dichiarato la nullità della
citazione a giudizio per le annualità 2012-2013-2014 rilevando la violazione dell’art. 70 del codice
di giustizia contabile, la prescrizione del presunto danno riguardante l’annualità 2016 e, nel merito,
ha rilevato l’assenza di qualsivoglia irregolarità in relazione ai cicli della performance che hanno
investito le annualità 2016 – 2017.
La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, inoltre, ha liquidato le spese
dovute alle parti prosciolte in misura pari ad euro 6.300,00.
Commenti
Posta un commento
NEBRODI E DINTORNI © Le cose e i fatti visti dai Nebrodi, oltre i Nebrodi. Blog, testata giornalistica registrata al tribunale il 12/3/1992.
La redazione si riserva il diritto di rivedere o bloccare completamente i commenti sul blog. I commenti pubblicati non riflettono le opinioni della testata ma solo le opinioni di chi ha scritto il commento.