Ponte sullo Stretto: da sì al ponte a no al ponte è un attimo

Da sì al ponte a no al ponte è un attimo: basta che De Luca lo richiami all'ordine e il sindaco di Messina Federico Basile, obbedendo agli ordini di scuderia, rinnega una parte importante del proprio programma elettorale”. Roma, 23 aprile 2024 -  Così gli ingegneri Giacomo Guglielmo e Mauro Fileccia, fondatori insieme al senatore Nino Germanà del Comitato Ponte e Libertà.  " Ma una città come Messina, con un futuro tutto da disegnare, può accettare che il proprio sindaco sia teleguidato per gli interessi elettorali di chi non ha completato il proprio mandato per inseguire il sogno, poi infranto, della presidenza della Regione Siciliana? - incalzano Guglielmo e Fileccia. Altro aspetto sconcertante è quello della “preoccupazione” di Basile per la quantità di acqua necessaria per la costruzione del ponte sullo Stretto. Un aspetto squisitamente tecnico, che però non ha sfiorato Basile se riferito al fabbisogno dei cantieri del passante di Palermo, del raddoppio ferroviario Messina

DIRIGENTI SCOLASTICI IN SICILIA: IL CONCORSO ANNULLATO, UNA SVOLTA DA UN’ORDINANZA CAUTELARE DEL TAR PALERMO

13/02/2010 - E’ costituita da un’ordinanza cautelare del TAR Palermo, emessa il 18 gennaio 2010 su ricorso di alcuni già vincitori di concorso, già nominati dirigenti scolastici, già esercitanti, da uno a tre anni, la relativa funzione; e pur tuttavia
chiamati a rifare l’intera procedura concorsuale da un’amministrazione (la loro amministrazione) uscita (sembra) indenne da tutte le sue esclusive colpe, dopo che si sono spenti i pirotecnici, ma fatui, fuochi accesi dalle organizzazioni sindacali (ma subito dopo, e da allora, rimaste silenti), di immediate dimissioni dei vertici regionali imputati della irresponsabile conduzione del concorso, gestito  con pressappochismo e faciloneria, dimostrativi di una clamorosa inadeguatezza; nel mentre le associazioni professionali della dirigenza scolastica, dopo aver concesso, con la consueta clausola di stile, l’umana comprensione ai tanti – degradati – colleghi perché vittime incolpevoli di errori altrui, se la sono cavata con la pilatesca affermazione che le sentenze vanno rispettate!

Col che si sono delegittimati, abbandonati al tritacarne
mediatico, esposti al pubblico ludibrio e svillaneggiati, a
destra e a manca, a partire dal loro contesto sociale e
lavorativo, tutti, indistintamente tutti, coloro che, a suo
tempo, hanno prodotto elaborati scritti «infarciti di errori
di grammatica e di sintassi» (benché i casi accertati siano
stati solo uno!), ma anche i tanti che hanno conseguito
risultati lusinghieri, se non eccellenti, frutto sicuramente
di un’accurata, e prolungata, preparazione.
Avevamo già scritto che le sentenze vanno rispettate,
certamente, pur se frutto di clamorosi errori tecnici. Ma
anche studiate, dandosi la pena di prospettare - con
l’ausilio degli apparati legali di cui sono
abbondantemente dotati i soggetti sindacali e
professionali, rappresentativi (dicono) della categoria - i
meccanismi giuridici (con connessa assistenza ai
malcapitati), apprestati dall’ordinamento, per (tentare
di) correggere consimili mostruosità; nel caso di specie
l’opposizione di terzo: almeno in prima istanza, anziché
abbaiare alla luna.
La citata ordinanza del TAR palermitano, con le inerenti
argomentazioni che a breve proveremo a sintetizzare,
sembra confermare, nella sostanza, il radicale
fraintendimento in cui a suo tempo è incorso il
Consiglio di giustizia amministrativa della regione
Sicilia. A meno che, a nostra volta, non l’abbiamo
fraintesa!
Codesto «radicale fraintendimento era già deducibile in
nuce nelle due decisioni (nn. 477 e 478/09) con cui, in
appello, veniva riconosciuto il diritto di due candidate
bocciate alle prove scritte di vedersele rivalutate da una
«diversa sottocommissione, in regolare composizione»,
accertato che la commissione, rectius: le
sottocommissioni, che avevano proceduto alla loro
valutazione negativa non risultavano legittimamente
composte perché l’unico presidente originario si
spostava (si spostava?) ora nell’una ora nell’altra, di
conseguenza difettando quella collegialità piena
dell’organo giudicante, che per contro avrebbe
consentito – com’è scritto in sentenza - «a ogni
commissario di essere in grado in ogni momento di
fornire il proprio avviso e di percepire e valutare quello
degli altri».
Orbene, l’amministrazione, pur avendo traccheggiato
per cinque mesi in attesa di improbabili lumi
ministeriali, nell’eseguire infine la sentenza non si è
resa consapevole del fatto che la «diversa
sottocommissione» non poteva essere quella delle due
che non aveva effettuato la prima valutazione delle
prove, integrata dallo stesso, unico, presidente che già
(presumibilmente) aveva concorso all’originaria
bocciatura delle ricorrenti (in primo grado) e poi
appellanti vittoriose! Per di più senza l’apprestamento
di un minimo meccanismo per rendere anonime le due
prove, effettivamente sottoposte a revisione e di nuovo
bocciate!
Sicché, nel successivo giudizio di ottemperanza, presso
lo stesso giudice, promosso dalle due ostinate aspiranti
dirigenti, queste reiteravano le richieste, in un primo
tempo giustamente disattese, di annullamento
dell’intera procedura concorsuale, con effetti travolgenti
per tutti i concorrenti, ancorché mai evocati in giudizio,
La Letterina, settimanale on line dell’ASAS Sicilia – Direttore Responsabile: Giuseppe Luca
Registrazione al Tribunale di Palermo II sez. civile del 29/08/08 n. 2975/2008 V.C.
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ASASI – Rete delle scuole autonome della Sicilia – Statuto del 29.01.2003 dal notaio La Fata di Palermo
restati estranei alla vicenda in quanto, tecnicamente,
non qualificabili come controinteressati. E,
inopinatamente, il supremo giudice amministrativo le
accoglieva, significando all’amministrazione che
l’esecuzione del decisum implicava la rinnovazione -
per tutti coloro che avevano sostenuto le prove scritte
con esito negativo, ma anche positivo e susseguenti fasi
concorsuali culminate con l’immissione nei ruoli della
dirigenza scolastica - dell’intero concorso, con
azzeramento di tutte le posizioni acquisite.
Dunque un effetto erga omnes, senza che nessuna utilità
rivenisse alle ricorrenti - appellanti - ricorrenti, in
termini di conseguimento del c.d. bene della vita. Nel
mentre le loro ragioni potevano, e dovevano, ben essere
soddisfatte puntualizzando all’amministrazione -
certamente pasticciona e approssimativa - che doveva
nominare una nuova commissione esterna ed estranea ai
fatti di causa e al contesto locale, unitamente
all’adozione di misure idonee a garantire l’anonimato,
ad esempio con l’inserimento degli elaborati da
riesaminare fra un numero congruo di elaborati
(minimo dieci) estratti fra quelli all’epoca redatti
nell’ambito del medesimo concorso, attribuendo anche
a questi ultimi, ma solo ai fini di assicurare
l’anonimato, un proprio giudizio o punteggio con
applicazione delle norme e dei criteri all’epoca vigenti:
è un passo di una delle due sentenze del Consiglio di
stato (le uniche: nn. 5625/06 e 2775/07), richiamate nel
giudizio di ottemperanza a sostegno del principio
«pacifico»(?!) che l’illegittima composizione della
commissione di concorso ha un effetto invalidante del
complesso delle operazioni poste in essere dalla
medesima e dispiega un’efficacia «necessariamente
erga omnes» con relativa «caducazione di tutte le
operazioni di valutazione effettuate da detto organo».
Sennonché questa giurisprudenza - che sarebbe
comunque largamente minoritaria - dei giudici di
Palazzo Spada dice tutt’altro, se non l’opposto! Dice
sostanzialmente - astraendosi dalla specifica
contingenza - che l’illegittima composizione di una
commissione di concorso consente che, unitamente
all’appellante vittoriosa, possano vedersi rivalutate le
prove anche i ricorrenti che, per la medesima procedura
concorsuale, sono stati stoppati in primo grado con
motivazioni di carattere essenzialmente procedurale.
Dunque, più che effetti erga omnes, trattasi di effetti
ultra partes: di chi, pur sempre, è stato parte in un
contenzioso e comunque «fatto salvo il limite delle
posizioni acquisite».
E’, questo, un passaggio, non meno cruciale, ma
bellamente ignorato dalla corte di giustizia
amministrativa siciliana, che evidentemente ha confuso
gli atti normativi con i bandi concorsuali, che sono atti
amministrativi. E’ pacifico che i primi (correttamente:
regolamenti) dispieghino effetti erga omnes in quanto
fonti dell’ordinamento siccome dotati dei caratteri
dell’innovatività (nel senso dell’idoneità a modificare
l’ordinamento giuridico) e dell’astrattezza (attitudine
alla ripetizione indefinita). Mentre un bando
concorsuale, atto amministrativo, esaurisce i suoi effetti
limitatamente alla singola procedura, cioè regola un
singolo episodio (ovvero afferente alle parti di quel
«singolo episodio») e, quindi, non ha respiro normativo,
per l’appunto difettando dei requisiti dell’innovatività e
dell’astrattezza.
Cosa dice, allora, la plurimenzionata ordinanza, emessa
in esito all’impugnazione del provvedimento con cui
l’USR Sicilia ha avviato l’iter per la rinnovazione del
concorso a dirigente scolastico?
Premette che il ricorso si appalesa ammissibile perché
le decisioni del CGA nn. 477 e 478/09 facevano «salvi
ulteriori provvedimenti dell’amministrazione», sì che
essa aveva un qualche margine di discrezionalità
nell’esecuzione del giudicato in sede di riedizione del
potere amministrativo; ragion per cui «i nuovi
provvedimenti rimangono soggetti all’ordinario regime
di impugnazione anche quando si discostino dai criteri
indicati nella sentenza».
Ritiene la sussistenza, oltre che del pregiudizio grave e
irreparabile, del fumus boni iuris, attese le perplessità
suscitate nei conseguenti giudizi di ottemperanza
emessi dallo stesso CGA, che per un verso sembrano
imporre la nuova valutazione degli elaborati di tutti i
candidati, dall’altro non specificano se la rinnovazione
dell’intera procedura significhi ricorrezione degli
elaborati da parte di una nuova commissione ovvero
ripetizione ex novo delle due prove scritte del concorso.
Conclude pertanto, dopo quest’«abile» arrampicatura
sugli specchi, che le poc’anzi asserite contraddizioni
devono essere risolte alla stregua del «generale
principio della conservazione degli atti giuridici», per
cui «la concreta portata dell’annullamento va
circoscritta, rigorosamente, soltanto agli atti
effettivamente toccati dalle accertate illegittimità».
Pertanto la rinnovazione del procedimento «deve
limitarsi solo alle fasi viziate e a quelle successive,
conservando l’efficacia dei precedenti atti legittimi del
procedimento». In altri termini, «non è necessaria la
completa rinnovazione di tutto l’iter procedimentale …
che non può ritenersi travolto siccome inficiato da una
sorta di invalidità a ritroso».
Potrà quindi costituirsi una nuova commissione,
completamente estranea ai fatti di causa per rivalutare
gli elaborati (i soli elaborati) contestati, con gli
accorgimenti (suggeriti dalle richiamate e menzionate
sentenze del CdS - supra) necessari a garantire
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Registrazione al Tribunale di Palermo II sez. civile del 29/08/08 n. 2975/2008 V.C.
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l’anonimato. Sempreché - lo dicevamo - l’ordinanza de
qua non non voglia significare la rivalutazione (non il
rifacimento) di tutte le prove scritte già effettuate da
tutti i candidati, compresi quelli promossi e poi
nominati dirigenti scolastici!
Il seguito alle prossime, imminenti, puntate.
Francesco G. Nuzzaci, presidenzagalilei@libero.it
NOTIZIE UTILI
AVVIO DEI CORSI DI FORMAZIONE PER IL
CONCORSO DIRIGENTI
In risposta alle continue richieste dei corsisti
confermiamo che le indiscrezioni che ci giungono da
Roma danno l'uscita del bando dopo le ferie estive; non
sappiamo perché i tempi si siano allungati, certamente la
precipitazione delle altre agenzie formative e delle altre
organizzazioni che si sono improvvidamente precipitati
ad avviare i corsi, addirittura nel mese di dicembre
scorso, ha creato disagio e disappunto per quell'utenza.
L'ASASI conferma comunque l'avvio contemporaneo
dei corsi, sia a Palermo sia a Catania, per il 3 marzo
mercoledì; ci riserviamo comunque di chiedere ai
corsisti un gradimento su una nuova ipotesi di
calendario più diluito nel tempo, secondo quelle che
saranno le opzioni e i desiderata che ci verranno
presentati il 3 marzo.
A differenza di altri non abbiamo mai avuto pretesa di
bloccare nessuno, perché sappiamo che la scelta e la
preferenza accordata all'asasi é basata sulla qualità e
professionalità dell'offerta formativa e pertanto non
abbiamo richiesto acconti all'atto della prenotazione;
cosa che confermiamo chiedendo il versamento della
quota di iscrizione a partire da questo momento per
bonifico bancario o nella sede stessa del corso il 3 marzo
per assegno di conto corrente o per contanti.
Vi inviamo pertanto il modulo ufficiale di iscrizione che
potete direttamente consegnare il 3 marzo alla segreteria
del corso con i versamenti. Nel modulo ci sono in
allegato le scuole iscritte all'asasi che determinano lo
sconto di iscrizione. Le iscrizioni all'asasi vengono fatte
con delibera del consiglio di istituto, non bastando la
dichiarazione del dirigente scolastico.
Per la sede del primo incontro abbiamo scelto l'aula
magna dell'IC Parini di Catania, Via Quasimodo 3
Ognina, Catania, dato l'alto numero dei prenotati.
La prima lezione vedrà la presentazione di tutto lo staff
formativo e la prolusione del Prof. Attilio Monasta da
Firenze.

Fonte: La Letterina, settimanale on line dell’ASAS Sicilia – Direttore Responsabile: Giuseppe Luca
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