Casteldaccia: la morte di 5 operai lascia sgomenti, ennesimo incidente sul lavoro grave e inaccettabile

Incidente sul lavoro a Casteldaccia: cinque lavoratori perdono la vita e un sesto è in gravi condizioni. La Cisal indice per domani, martedì 7 maggio, uno sciopero generale di 4 ore nel settore privato, a partire dall’inizio del turno di lavoro, "mentre dalle 9 terremo un sit-in di fronte alla Prefettura di Palermo”.   Palermo, 6 maggio 2024 – "L'incidente sul lavoro che a Casteldaccia, in provincia di Palermo, ha portato alla morte di cinque operai e al ferimento di un sesto, ci lascia sgomenti. Esprimiamo cordoglio e vicinanza alle famiglie dei lavoratori coinvolti e chiediamo che si accertino al più presto le cause di questo ennesimo incidente sul lavoro, grave e inaccettabile. La sicurezza sul lavoro è un'emergenza nazionale e come tale va affrontata a ogni livello, coinvolgendo sindacati, imprese e istituzioni". Lo dicono Giuseppe Badagliacca e Daniele Ciulla di Federerenergia Cisal in merito all'incidente sul lavoro avvenuto a Castaldaccia, nel Palermit

CLAUDIO FAVA HA DISATTESO L’ARTICOLO 15

fava-claudio-0 Palermo, 28/09/2012 - L'elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana è regolata dalle istruzioni per la presentazione delle liste dei candidati emanate dall'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica. Con la legge regionale 3 giugno 2005, n. 7, in attuazione del disposto degli articoli 3 e 9 dello Statuto, sono state apportate rilevanti modifiche al sistema elettorale regionale dettato dalla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, introducendo nella normativa che disciplina l’elezione dei Deputati dell’Assemblea Regionale siciliana, le disposizioni per l’elezione diretta e contestuale del Presidente della Regione. Per la parte che interessa le presenti istruzioni, si rileva che le principali novità riguardano. Le cause di ineleggibilità, trattandosi di elezioni anticipate, devono cessare entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi nella Gazzetta Ufficiale della Regione (art. 10 bis della l.r. 29/51 introdotto dall’art. 12 della l.r. n. 7/95), ed alle cause di incompatibilità è stata rivista interamente con la l.r. 5 dicembre 2007, n. 22, riportata nella Pubblicazione n. 1R a cura del Servizio Elettorale.
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Certificati attestanti che i candidati sono elettori di un Comune della Regione. L'atto di presentazione delle candidature deve essere, inoltre, corredato dei certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione (art.15, comma 3, lett. d). Dai suddetti certificati verrà, altresì, verificata la data di nascita dei candidati, ai fini del possesso dell'età minima occorrente per l'esercizio del diritto di elettorato passivo, fissata in anni ventuno compiuti entro il giorno dell'elezione (art. 7). Al fine di consentire agli elettori di ottenere celermente la certificazione di iscrizione nelle liste elettorali, l’art. 13 bis dispone che, nei venti giorni antecedenti il termine di presentazione delle liste, i comuni debbano provvedere ad assicurare l’apertura degli uffici per non meno di 10 ore al giorno dal lunedì al venerdì e di 8 ore al giorno il sabato e la domenica, svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione, chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. § 8 - Certificati attestanti la qualità di elettore dei sottoscrittori della lista provinciale. Per garantire che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione di una lista provinciale siano elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione elettorale provinciale e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati comprovanti che i sottoscrittori siano in possesso del requisito di elettore di cui trattasi (art. 13, primo comma). I certificati dovranno essere rilasciati dai sindaci dei singoli comuni nelle cui liste elettorali sono iscritti i sottoscrittori e potranno anche essere collettivi, cioè redatti in unico atto, relativamente ai sottoscrittori della lista provinciale iscritti nel medesimo comune (art.13, settimo comma). Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, valgono le modalità e le garanzie richiamate nel precedente § 7 per il rilascio degli analoghi certificati ai candidati inclusi nelle liste. § 11 - Elenco dei documenti necessari per la presentazione delle liste regionali. Per la presentazione delle liste regionali per l’elezione del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana la legge richiede la produzione della lista dei candidati e dei documenti che qui di seguito si elencano e che saranno illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi: a) dichiarazione di presentazione della lista regionale e relativi allegati; b) dichiarazione di collegamento attestante che la lista regionale è espressione di uno o più gruppi di liste provinciali c) dichiarazione di accettazione della candidatura resa dal capolista, candidato alla Presidenza della Regione; d) dichiarazione di accettazione della candidatura, resa da ciascun candidato alla carica di deputato all’Assemblea regionale; e) certificati attestanti 1'iscrizione del capolista e di tutti i candidati della lista regionale nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione; f) certificati attestanti che i sottoscrittori della lista regionale sono elettori di un comune della Regione; g) modello di contrassegno della lista regionale.

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