Vendita AGI, Antoci: “Operazione priva di trasparenza. Si applichi il Media Freedom Act”

Vendita AGI, Antoci (Capolista M5S Collegio “Isole”): “Operazione priva di trasparenza. Si applichi il Media Freedom Act”. Nota Stampa di Giuseppe Antoci, candidato capolista circoscrizione “Isole” alle elezioni europee col MoVimento Cinque Stelle 4 mag 2024 - "Lascia sgomenti la decisione di ENI, azienda partecipata dello stato, di trattare la cessione dell'agenzia di stampa AGI con il parlamentare leghista Angelucci. Un'operazione "folle", come giustamente definita da Giuseppe Conte. Altrettanto allarmante è il fatto che la vendita si stia realizzando mediante una trattativa privata in assenza di un bando di gara a tutela della trasparenza dell'operazione. Bisogna arginare condotte come queste applicando il "Media Freedom Act", legge europea per la libertà dei media tesa a proteggere i giornalisti e i media dell'UE da ingerenze politiche o economiche e ad evitare la concentrazione dei media sotto il controllo politico (come nel caso di Angeluc

GRECO PRESENTA UN PROGETTO DI LEGGE PER DISCIPLINARE I RAPPORTI DI LAVORO DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI

13 febbraio 2013 - L’On. Avv. Marcello Greco, avvalendosi della collaborazione di sindacalisti di provata esperienza in materia di pubblico impiego come il Dott. Salvatore Ciriaco Giannotti, ha presentato in data odierna un “Progetto di legge per disciplinare i rapporti di lavoro e di impiego del personale alle dipendenze degli enti pubblici non economici
sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione Siciliana che non godono di trasferimenti per spese di gestione del personale e i cui atti sono approvati dalla Giunta di Governo” (Modifiche agli artt. 1 e 24 della LEGGE REGIONALE 15 maggio 2000, n. 10).

Tale progetto di legge, attraverso la modifica degli artt. 1 e 24 della legge 15 maggio 2000, n. 10, mira a disciplinare i rapporti di lavoro e di impiego, compresi quelli dirigenziali, del personale alle dipendenze degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione Siciliana che non godono di trasferimenti per spese di gestione del personale e i cui atti sono approvati dalla Giunta di Governo e quindi anche i rapporti di lavoro dei dipendenti del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Come è noto, le disposizioni vigenti della legge 10/2000 disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza dell'Amministrazione regionale in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva del personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica regionale;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.

Mentre rinviano, per quanto non previsto dalla stessa legge, alle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Consiglio dei Ministri rispettivamente il Presidente della Regione e la Giunta regionale.

Tali disposizioni, però, ove non modificate, sanciscono una disparità di trattamento giuridico ed economico fra lavoratori dello stesso settore e della stessa categoria minando così dei principi fondamentali di natura costituzionale. In pratica, e a titolo di esempio, i lavoratori del Consorzio Autostrade Siciliane potrebbero essere “legittimamente” discriminati rispetto agli altri lavoratori autostradali del resto d’Italia.

Si rende allora necessario escludere dalla disciplina della legge 10/2000 quegli enti che, ancorché classificati come enti pubblici non economici, per filiera produttiva sono da inquadrare fra gli enti pubblici economici, ed in quanto tali, i rapporti di lavoro e d'impiego dei dipendenti, compresi quelli di livello dirigenziale, non possono che essere disciplinati dai CCNL di settore e di categoria.

Pertanto, viene proposta la modifica della legge 10/2000 agli artt. 1 e 3 per escludere dall’ambito di tale applicazione gli enti pubblici non economici che godono di autonomia organizzativa e gestionale e non godono di trasferimenti per spese di gestione del personale.

Si propone poi la modifica dell’art. 24 al fine di stabilire che i rapporti di lavoro e d'impiego, compresi quelli di livello dirigenziale, alle dipendenze degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione che non godono di trasferimenti per spese di gestione del personale, sono disciplinati dai CCNL di settore e di categoria.

L’On. Greco, nella sua relazione, sottolinea che la modifica proposta non prevede e non richiede alcun onere finanziario o di altra natura a carico della Regione Siciliana considerato che per i rapporti di lavoro e d'impiego, compresi quelli di livello dirigenziale, gli enti in parola non godono di trasferimenti per spese di gestione del personale mentre viceversa godono di autonomia organizzativa e gestionale.
Auspica infine che la legge possa al più presto vedere la luce, ciò consentirebbe la cessazione dei vari contenziosi in atto e soprattutto eviterebbe l’insorgere di nuove liti come nel caso del Consorzio per le Autostrade Siciliane dove il contenzioso in materia di lavoro impegna buona parte delle risorse dell’Ente.
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Progetto di legge per disciplinare i rapporti di lavoro e di impiego del personale alle dipendenze degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione Siciliana che non godono di trasferimenti per spese di gestione del personale e i cui atti sono approvati dalla Giunta di Governo (Modifiche agli artt. 1 e 24 della . LEGGE REGIONALE 15 maggio 2000, n. 10)

TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO
Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza dell'Amministrazione regionale in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva del personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica regionale;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Consiglio dei Ministri rispettivamente il Presidente della Regione e la Giunta regionale.
3. Gli enti di cui al comma 1 si adeguano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente Titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione secondo le procedure di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e all'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2. Per i rimanenti enti pubblici non economici il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente,
provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'emanazione dell'apposito regolamento tipo. I suddetti regolamenti sono trasmessi alla Presidenza della Regione che ne cura la raccolta e la pubblicazione.

4. Al fine di assicurare la funzionalità dell'ordinamento finanziario e contabile ai tempi di attuazione della riforma dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza, gli enti pubblici di cui al comma 1, che applicano le disposizioni del Regolamento di contabilità approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, continuano ad osservare detta normativa per l'esercizio 2004.

Art. 24 Contrattazione collettiva
1. La contrattazione collettiva per il personale regionale e per quello dipendente dagli enti di cui all'articolo 1, è articolata su due livelli, regionale e integrativa, a livello di unità amministrativa periferica. La contrattazione regionale-quadro determina gli ambiti e le unità contrattuali della contrattazione integrativa in corrispondenza ai collegi per la costituzione delle rappresentanze unitarie del personale. Essa si svolge sulle materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti
normativi e amministrativi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in conformità a quanto stabilito nel titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, rispettivamente per i contratti collettivi nazionali ed integrativi.

2. L'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 costituiscono un unico comparto di contrattazione. Eventuali modificazioni del comparto unico possono essere apportate sulla base di accordi stipulati tra l'Agenzia di cui all'articolo 23 e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 47 bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, con decreto del Presidente della Regione, previa intesa con le amministrazioni e gli enti interessati.

3. L'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 osservano gli obblighi assunti con contratti collettivi di cui al presente articolo. Essi vi adempiono nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, con esclusione degli enti pubblici non economici che godono di autonomia organizzativa e gestionale e non godono di trasferimenti per spese di gestione del personale e i cui atti quando previsto sono approvati dalla Giunta di Governo, al fine di:
a) uguale

b) uguale

c) uguale

2. uguale

3. Gli enti di cui al comma 1, con esclusione degli enti pubblici non economici che godono di autonomia organizzativa e gestionale e non godono di trasferimenti per spese di gestione del personale e i cui atti quando previsto sono approvati dalla Giunta di Governo, si adeguano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente Titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione secondo le procedure di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e all'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2. Per i rimanenti enti pubblici non economici il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'emanazione dell'apposito regolamento tipo. I suddetti regolamenti sono trasmessi alla Presidenza della Regione che ne cura la raccolta e la pubblicazione.

4. uguale

Art. 24 Contrattazione collettiva
1. La contrattazione collettiva per il personale regionale e per quello dipendente dagli enti
di cui all'articolo 1, con esclusione degli enti pubblici non economici che godono di autonomia organizzativa e gestionale e non godono di trasferimenti per spese di gestione del personale e i cui atti quando previsto sono approvati dalla Giunta di Governo, è articolata su due livelli, regionale e integrativa, a livello di unità amministrativa periferica. La contrattazione regionale-quadro determina gli ambiti e le unità contrattuali della contrattazione integrativa in corrispondenza ai collegi per la costituzione delle rappresentanze unitarie del personale. Essa si svolge sulle materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in conformità a quanto stabilito nel titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, rispettivamente per i contratti collettivi nazionali ed integrativi.
2. L'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1, con esclusione degli enti pubblici non economici che godono di autonomia organizzativa e gestionale e non godono di trasferimenti per spese di gestione del personale e i cui atti quando previsto sono approvati dalla Giunta di Governo, costituiscono un unico comparto di contrattazione. Eventuali modificazioni del comparto unico possono essere apportate sulla base di accordi stipulati tra l'Agenzia di cui all'articolo 23 e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 47 bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, con decreto del Presidente della Regione, previa intesa con le amministrazioni e gli enti interessati.
3. L'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1, con esclusione degli enti pubblici non economici che godono di autonomia organizzativa e gestionale e non godono di trasferimenti per spese di gestione del personale e i cui atti quando previsto sono approvati dalla Giunta di Governo, osservano gli obblighi assunti con contratti collettivi di cui al presente articolo. Essi vi adempiono nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti.
4. I rapporti di lavoro e d'impiego, compresi quelli di livello dirigenziale, alle dipendenze degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione che godono di autonomia organizzativa e gestionale e non godono di trasferimenti per spese di gestione del personale e i cui atti quando previsto sono approvati dalla Giunta di Governo, sono disciplinati dai CCNL di settore e di categoria. Ove prevista la contrattazione integrativa e/o decentrata ha luogo nella sede legale dell’ente fra le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e il rappresentante legale dell’Ente.
5. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi gli effetti derivanti dall’applicazione di contratti di lavoro diversi dai CCNL di settore e di categoria.
6. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conserva l’anzianità giuridica ed economica maturata nonché il livello ed il profilo di appartenenza. Al dipendente che possiede un profilo non previsto dal CCNL verrà attribuito un profilo corrispondente sulla base del confronto dei contenuti professionali del profilo dallo stesso posseduto e quello del profilo che sarà individuato per il nuovo inquadramento.
7. Al fine di stabilire le corrispondenze tra profili professionali, categorie e livelli retributivi appartenenti a CCNL, gli Enti interessati inquadrano il personale anzidetto:
a. In profili professionali identici, anche se appartiene a livelli retributivi e/o a categorie retributive diversi;
b. In profili professionali non identici appartenenti alla stessa area funzionale e alla stessa qualifica funzionale o categoria di inquadramento;
c. In profili professionali non identici appartenenti alla stessa qualifica funzionale o categoria ma di diversa area, equivalenti in base ai seguenti fattori delle rispettive mansioni: complessità delle attività; autonomia; particolari titoli professionali, ivi compresi specifici titoli di studio e/o abilitanti per l’esercizio della professione;
d. In profili professionali, appartenenti anche ad aree funzionali e livelli e/o categorie diverse, equivalenti secondo i fattori del precedente punto c..
7. Il corrispondente inquadramento economico avviene con l’attribuzione della nuova categoria e/o livello retributivo oltre che della retribuzione individuale di anzianità (non riassorbibile) costituita da ciò che il dipendente ha maturato a titolo di anzianità nel profilo e/o categoria di provenienza; va attribuito, a titolo di retribuzione individuale (riassorbibile), la eventuale differenza fra trattamento iniziale in godimento e trattamento iniziale del nuovo livello.
Progetto di legge proposto dall’On. Marcello Greco.



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