Primo Maggio a Portella della Ginestra: “Il lavoro strumento di giustizia sociale e lotta alla mafia”

Primo Maggio a Portella della Ginestra, Antoci (M5S): “Il lavoro strumento di giustizia sociale e lotta alla mafia”,  Giuseppe Antoci, capolista del M5S nella circoscrizione “isole” alle elezioni europee, a margine del corteo in memoria della strage di Portella della Ginestra a cui a partecipato col Presidente Giuseppe Conte.  Portella   della   Ginestra : Di Paola (M5S): Governo Meloni smembra Stato Sociale.  Il coordinatore regionale Cinquestelle: “Nostre battaglie tutto l’anno per maggiori tutele per i cittadini”. PORTELLA DELLA GINESTRA, 1 mag 2024 -  “Oggi con Giuseppe Conte abbiamo ricordato la strage di Portella della Ginestra avvenuta l'1 Maggio 1947. Un’occasione importante per ribadire l’importanza del diritto al lavoro come strumento di giustizia sociale e di lotta alla mafia. Il sud continua ad avere il più alto tasso di disoccupazione in Italia; tasso ancora più elevato tra le donne. E proprio nel disagio si insinua la criminalità organizzata. C’è fame di lavoro, di di

RESPONSABILITÀ' CIVILE MAGISTRATI: UN GIUDICE PIU' ACCESSIBILE IN UN PAESE DALLA MONETA STRANIERA

08/08/2014 - E' stata pubblicata sul sito del ministero della Giustizia la scheda relativa alla "responsabilità civile dei magistrati", la numero 6 dei 12 punti di cui si compone la riforma della giustizia. Il guardasigilli Andrea Orlando affida alla penna di Francesco Grignetti, che lo intervista per La Stampa, la sua tabella di marcia: "Ora è il momento di approfondire i temi di cui abbiamo pubblicato le schede sul nostro sito e di cui è già aperta la consultazione on line" e fra questi ritiene si debba assegnare priorità a quelli più strettamente legati alla ripresa dell'economia, un processo civile più snello per esempio, grazie anche al recente avvio del processo civile telematico.
Nello specifico della responsabilità civile dei magistrati Orlando è netto quando afferma che "innanzitutto non dovrà essere un meccanismo punitivo", ma "va garantita una effettiva rivalsa nei confronti di chi ha sbagliato gravemente", non più "blocchi invisibili", dunque, ma "un giudice più accessibile per chi subisce un danno ingiusto".
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Relazione tecnica sulla responsabilità civile dei magistrati
aggiornamento: 6 agosto 2014

La legge Vassalli, pur condivisibile nell’impianto, prevede limitazioni per il ricorrente che restringono le possibilità di accesso all’azione di responsabilità e producono delle ricadute sull’azione di rivalsa.

Occorre quindi una rivisitazione dell’impianto normativo che dia piena effettività allo strumento di tutela.

Anche la Corte Europea di Giustizia sollecita una maggiore effettività nelle procedure previste per il riconoscimento delle responsabilità conseguenti alla errata applicazione del diritto comunitario da parte del giudice.

Le ricadute sull’ordinamento italiano di detta giurisprudenza derivano dalla puntualizzazione - in sede europea - di principi per cui: - l’affermazione della responsabilità dello Stato membro per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione europea è inerente al sistema del Trattato, e ciò conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri; - se fosse escluso che i singoli potessero ottenere, a talune condizioni, il risarcimento dei danni loro arrecati da una violazione del diritto comunitario, verrebbe conseguentemente posta in dubbio la piena efficacia delle norme comunitarie che conferiscono simili diritti.

Con riferimento specifico all’effetto vincolante delle richiamate sentenze sull’ordinamento interno nella materia in questione, deve essere considerato che, secondo la Corte di giustizia dell’UE:

è in contrasto con il diritto dell’Unione europea una legislazione nazionale, come quella italiana, che escluda, in maniera generale, la responsabilità dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto sovranazionale imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado, per il motivo che la violazione controversa risulta da un’interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove operate da tale organo giurisdizionale;
è altresì in contrasto con il diritto dell’Unione una legislazione nazionale, come quella italiana, che limiti la sussistenza di tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, ove una tale limitazione conducesse ad escludere la sussistenza della responsabilità dello Stato membro interessato in altri casi in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente.
La Commissione europea ha dato inizio al procedimento d’infrazione culminato in una decisione di accertamento della responsabilità dello Stato italiano per violazione del diritto dell’Unione in relazione ai profili evidenziati.

I principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea si pongono sulla stessa linea della legge n. 117 del 1988, sia sul punto che è lo Stato a dover rispondere degli errori dei giudici, sia sul punto che la responsabilità dello Stato per gli errori dei giudici si concretizza solo a seguito di una violazione «imputabile a un organo giudiziario di ultimo grado».

Piuttosto - secondo le due sentenze della Corte di Lussemburgo - ciò che urta contro il diritto unitario, dei precetti contenuti nell’attuale art. 2 della l. n. 117/1988, è che il danno risarcibile provocato da un giudice non possa in alcun modo derivare anche da interpretazioni di norme di diritto o da valutazioni di fatti e prove (comma 2); e che, in casi diversi dall’interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e di prove, possano essere imposti, per la concretizzazione della responsabilità dei giudici, «requisiti più rigorosi di quelli derivanti dalla condizione di una manifesta violazione del diritto vigente» (comma 1).

Con l’intervento regolatorio che si intende proporre, il quale conserva il sistema misto di responsabilità civile dei magistrati della legge Vassalli - strutturato cioè sulla responsabilità diretta dello Stato (in funzione compensativo-satisfattoria) e su quella, in sede di rivalsa, del magistrato (in funzione preventivo-punitiva) - si intendono soddisfare le esigenze di compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea:

modulando lo spettro della responsabilità dello Stato sulla violazione del diritto ovvero sul travisamento del fatto e delle prove, purché manifesti, quali ipotesi paradigmatiche di colpa grave che qualifica l’illecito riferibile a tutte le magistrature, anche quella onoraria;
adeguando di conseguenza la c.d. clausola di salvaguardia per l’attività di interpretazione delle norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove, nel senso di non prevederne la operatività in caso di dolo del magistrato e laddove l’interpretazione si risolva in una violazione manifesta della legge e la valutazione dei fatti e delle prove in un travisamento degli uni e delle altre; va ribadito che non si configura la responsabilità civile del magistrato per l’attività di interpretazione delle norme che non comporti una violazione manifesta della legge.
Ancora, l’intervento normativo incontra l’esigenza di rendere più immediata ed effettiva la responsabilità del magistrato, in specie per il recupero di quanto pagato dallo Stato, attraverso:

l’eliminazione del filtro oggi posto all’azione di risarcimento e costituito da un procedimento di ammissibilità della domanda giudiziale;
la modifica della disciplina dell’azione di rivalsa che lo Stato responsabile è chiamato a promuovere nei confronti del magistrato autore della condotta illecita, per negligenza inescusabile, in tre direzioni:
chiarire la natura obbligatoria dell’azione che lo Stato promuove nei confronti del magistrato per il recupero di quanto pagato al danneggiato;
aumento del tempo utile per proporre la domanda di rivalsa da parte dello Stato;
congruo incremento della misura della rivalsa stessa, fino alla metà dell’annualità dello stipendio del magistrato, ferma l’assenza di ogni limite in caso di dolo;
la chiara distinzione tra i requisiti soggettivi necessari per l’esercizio dell’azione civile nei confronti dello Stato rispetto a quelli che devono sussistere per fondare la responsabilità civile in sede di rivalsa, impone un effettivo raccordo tra il giudizio civile di rivalsa e quello disciplinare, ferma restando l’autonomia di quest’ultimo e l’assenza di ogni automatismo tra esercizio della domanda di rivalsa in sede civile ed esercizio dell’azione disciplinare.

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