Biologi della Sicilia: nessuna norma consente ai farmacisti di erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN in ambienti esterni

IL TAR PALERMO ACCOGLIE IL RICORSO PROPOSTO DA FEDERBIOLOGI E ALCUNE STRUTTURE CONVENZIONATE - CON L’INTERVENTO AD ADIUVANDUM DELL’ORDINE DEI BIOLOGI DELLA SICILIA - ED ESCLUDE LA POSSIBILITÀ DI EROGARE PRESTAZIONI SANITARIE A CARICO DEL SSN IN LOCALI ESTERNI ALLE FARMACIE.  22/04/2025 - Nel 2024 Federbiologi e diverse strutture sanitarie specialistiche hanno impugnato gli atti dell’Assessorato Regionale della Salute con cui era stata prevista, tra l’altro, la possibilità delle farmacie di somministrare - anche fuori dai locali della farmacia stessa - i “test autodiagnostici” (ovvero i test gestibili direttamente dai pazienti) nonché di erogare altri servizi sanitari (telemedicina, holter cardiaco, elettrocardiogramma, spirometria, indagini strumentali ecc.). Nell’ambito dei suddetti giudizi, è intervenuto, chiedendo l’accoglimento del ricorso, l’Ordine dei Biologi della Sicilia, difeso dall’avv. Girolamo Rubino.  In particolare, l’avv. Rubino - nell’interesse dell’Ordine dei ...

TORREGROTTA: UNA STORIA DI ORDINARIA BUROCRAZIA FINISCE IN TRIBUNALE

Torregrotta (ME), 31 agosto 2014 - Una storia di ordinaria burocrazia che si trascina da otto mesi e della quale ho cercato con scarso risultato di far conoscere ai media, ai politici, alle associazioni di categoria. Oggi la storia si conclude con un ricorso alla Magistratura (TAR) ultimo passo cui ogni cittadino onesto deve necessariamente ricorrere per tutelarsi da una classe politica, da una burocrazia che non intende cambiare perché l’immobilismo conferma un potere acquisito nel tempo. Voglio parteciparvi dell’ultimo atto della mia storia:

• Invio pratica SCIA tramite agenzia cui ho rilasciato procura (allegato)
• Dopo circa 50 giorni (21/7/14) il SUAP chiede, ad integrazione, una dichiarazione di responsabilità (art.46 e 47 del DPR 445/2000)sul rispetto della distanza fra due punti vendita (350 m.)(allegato)
• Con documento protocollato e inviato anche telematicamente (31/7/14) si risponde che l’accertamento del rispetto della distanza è competenza del Comune (allegati)
• La pratica viene respinta con le motivazioni: documento di integrazione non pervenuto (falso), parere espresso da AGCM è conferma della loro posizione (interpretazione soggettiva)(allegati)
Inutile è stato far rilevare che quanto richiesto sul rispetto della distanza ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000 non ha alcun senso ai fini di accertamento documentale in quanto intrinseco nella natura stessa della SCIA che è di per sé dichiarazione di responsabilità.

MA LA BUROCRAZIA HA SEMPRE RAGIONE. IL CLIENTE, OVVERO IL CITTADINO, DEVE ACCETTARE IL VERDETTO.
Le motivazioni di archiviazioni addotte sono false e senza la presa di responsabilità del burocrate di turno che, trincerandosi dietro una personale interpretazione del documento dell’ AGCM, omette di dichiarare quali norme e/o regolamenti sono stati disattesi. E’ grande la capacità di far valere solo ciò che, a suo avviso, sostiene la sua tesi tralasciando volutamente quanto comunicato dal MiSE con prot. 0101250 del 27/5/2014 nel quale viene chiaramente indicato al Comune l’inapplicabilità dei piani comunali, delle limitazioni dovute alla distanza.(allegato).

MA IL VERDETTO DELLA BUROCRAZIA NON E’ CONTESTABILE.
Al cittadino rimane solo il costo temporale e materiale del ricorso al TAR. Un costo doppio perché costretto a pagare anche le spese legali che i Comuni dovranno accollarsi e che scaricano poi sulla collettività con tassazioni di vario genere.
E QUESTO E’ QUANTO. GRAZIE.

Domenico Barrilà

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